(Allegato-art. 22)
                               Art. 22 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli
          sull'organizzazione e sull'attivita' del Garante 
 
  1. Il Garante pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono,  i
rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli  organi
di revisione amministrativa e contabile e tutti i  rilievi  ancorche'
recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti  l'organizzazione  e
l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici.