Art. 22 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' del Garante 1. Il Garante pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici.