Art. 22 
 
Sessione europea della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  1. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  convoca  almeno  ogni
quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome,
una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
dedicata alla trattazione degli aspetti delle  politiche  dell'Unione
europea di interesse regionale e provinciale, al fine  di  raccordare
le linee della politica nazionale,  relativa  all'elaborazione  degli
atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni
e dalle province autonome, nelle  materie  di  competenza  di  queste
ultime. Il Governo informa tempestivamente le  Camere  sui  risultati
emersi da tale sessione. 
  2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del
comma 1, in particolare, esprime parere: 
    a)  sugli  indirizzi   generali   relativi   all'elaborazione   e
all'attuazione degli  atti  dell'Unione  europea  che  riguardano  le
competenze delle regioni e delle province autonome; 
    b) sui criteri e sulle modalita' per conformare l'esercizio delle
funzioni delle regioni e delle  province  autonome  all'osservanza  e
all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1; 
    c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della
presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari  europei  riferisce  al  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione  economica  per  gli  aspetti  di  competenza  di  cui
all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Il  testo  dell'articolo  5   del   citato   decreto
          legislativo n. 281 del 1997, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Rapporti tra regioni e Unione europea).  -  1.
          La  Conferenza  Stato-regioni,  anche  su  richiesta  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          si riunisce in apposita sessione almeno due volte  all'anno
          al fine di: 
                a)  raccordare  le  linee  della  politica  nazionale
          relativa all'elaborazione  degli  atti  comunitari  con  le
          esigenze  rappresentate  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza
          di queste ultime; 
                b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno
          di legge  che  reca:  «Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea».  Decorso  il  termine  di  venti   giorni   dalla
          richiesta del parere, il disegno di legge e' presentato  al
          Parlamento anche in mancanza di tale parere. 
              2. La Conferenza  Stato-regioni  designa  i  componenti
          regionali in seno alla rappresentanza  permanente  italiana
          presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  e
          col  consenso  del  Governo,  la  Conferenza  Stato-regioni
          esprime parere sugli schemi di  atti  amministrativi  dello
          Stato che, nelle materie  di  competenza  delle  regioni  o
          delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  danno
          attuazione alle  direttive  comunitarie  ed  alle  sentenze
          della Corte di giustizia delle comunita' europee. 
              3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove  la
          cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le  regioni
          e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  al  fine
          della  piena  e  tempestiva  utilizzazione  delle   risorse
          comunitarie destinate all'Italia». 
              - Il testo dell' articolo 2 della legge 16 aprile 1987,
          n.   183   (Coordinamento   delle   politiche   riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  maggio
          1987, n. 109, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 2 (Competenze del comitato interministeriale  per
          la   programmazione   economica).   -   1.   Il    comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          salve  le  attribuzioni   del   Consiglio   dei   ministri,
          nell'ambito  dell'azione  necessaria  per  armonizzare   la
          politica economica nazionale con le politiche comunitarie: 
                a) esamina le  connessioni  fra  le  politiche  delle
          Comunita' europee e la programmazione economica nazionale; 
                b) elabora gli indirizzi  generali  da  adottare  per
          l'azione italiana in sede comunitaria per il  coordinamento
          delle iniziative delle amministrazioni ad essa  interessate
          nonche' per la partecipazione finanziaria  dello  Stato  al
          bilancio comunitario; 
                c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo
          dei  flussi  finanziari,  sia  comunitari  che   nazionali,
          indicandone  le  quote  per   amministrazioni   competenti,
          dettando altresi' i criteri generali per il controllo della
          spesa 
              2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui  al
          comma  1  si  attengono,  nelle   materie   di   rispettiva
          competenza,   il   comitato   interministeriale   per    il
          coordinamento  della  politica  industriale  (CIPI)  e   il
          comitato interministeriale per la politica economica estera
          (CIPES). 
              3. Il Ministro  delegato  per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie fa parte dei  comitati  indicati  nei
          commi 1 e 2, nonche'  del  comitato  interministeriale  del
          credito e del risparmio.  Le  funzioni  attribuite  a  tali
          comitati  sono  esercitate  su  iniziativa   dei   Ministri
          competenti d'intesa col suddetto Ministro.».