Art. 22 Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori puo' essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e' eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. 4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».
Note all'art. 22: - La legge 28 maggio 1936, n. 1003, reca: "Norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori". - Il regio decreto 9 luglio 1936 reca: "Norme per l'attuazione della L. 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori". - Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata Legge 28 maggio 1936, n. 1003: "Art. 4 (Le prove dell'esame sono scritte ed orali) - Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa puo' anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.".