Art. 22 Lista dei materiali 1. Le imprese iscritte al registro trasmettono al Segretariato generale della difesa - Servizio del registro nazionale delle imprese, per il tramite dell'Autorita' nazionale - UAMA, la lista delle categorie dei materiali d'armamento oggetto di esportazione, trasferimento intracomunitario, trasferimento intangibile e delocalizzazione produttiva con l'indicazione dell'eventuale classifica di segretezza. 2. L'Autorita' nazionale - UAMA effettua una verifica preliminare sulla lista di cui al comma 1, tenendo informato il Segretariato generale della difesa.