Art. 22 
 
         (Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca) 
 
  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al  primo  periodo  sono  premessi  i  seguenti:   «I   componenti
   dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale  di  valutazione  del
   sistema universitario e della ricerca (ANVUR)  sono  nominati  con
   decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro
   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca formulata  sulla
   base  di  un  elenco  di  persone,  definito  da  un  comitato  di
   selezione, che rimane valido per un anno. La  durata  del  mandato
   dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in
   sostituzione di componenti cessati dalla  carica,  e'  di  quattro
   anni.»; 
b) alla lettera b) le parole "la nomina e la durata in  carica"  sono
sostituite dalle seguenti: "i requisiti e le modalita' di nomina". 
  2. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  la
nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca  (ANVUR),  fino
alla nomina del nuovo comitato di selezione e' utilizzato l'elenco di
persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.  76,  esistente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti  del
Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo
6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  76
del 2010. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo  31  dicembre  2009,  n.
213, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  "2-bis.  I  nominativi
proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno
dalla formulazione della proposta". 
  4. In via di prima  applicazione  del  presente  articolo,  per  le
nomine di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo  31  dicembre
2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di  un
nuovo comitato di selezione.