Art. 22 
 
 
           Realizzazione dell'indice delle amministrazioni 
 
  1. La realizzazione ed il funzionamento dell'indice di cui all'art.
11,  che   costituisce   una   infrastruttura   nazionale   condivisa
appartenente al sistema  pubblico  di  connettivita',  sono  affidati
all'Agenzia per l'Italia  digitale  ai  sensi  dell'art.  57-bis  del
Codice.