Art. 22 
 
 
              Misure a favore del credito alle imprese 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. La ritenuta di  cui  al  comma  5  non  si  applica  agli
interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo
termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli  Stati
membri dell'Unione europea, imprese  di  assicurazione  costituite  e
autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione
europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che  non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi
nella lista di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le  cessioni
di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali  finanziamenti,»  sono
inserite le seguenti: «nonche' alle successive cessioni dei  relativi
contratti o  crediti  e  ai  trasferimenti  delle  garanzie  ad  essi
relativi»; 
    b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 17-bis. 
 
 
         Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione 
 
  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano  altresi'
alle operazioni di  finanziamento  la  cui  durata  contrattuale  sia
stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa'  di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130,  nonche'
da imprese di assicurazione costituite  e  autorizzate  ai  sensi  di
normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi  di
investimento collettivo del risparmio costituiti negli  Stati  membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo  168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis.  Non  configura  esercizio  nei  confronti  del  pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma
l'operativita',  diversa  dal  rilascio   di   garanzie,   effettuata
esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche  e  dalle  microimprese,  come  definite   dall'articolo   2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea, del 6  maggio  2003,  da  parte  di  imprese  di
assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla  presente
legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I
soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca  d'Italia,  con  le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento  richiesto,  e  partecipano  alla
centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio
delle segnalazioni periodiche  e  di  ogni  altro  dato  e  documento
richiesto  nonche'  la  partecipazione  alla  centrale   dei   rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 106 ». 
  3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione  a  banche
di credito cooperativo). - 1. Alle banche di credito cooperativo  che
versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano
sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai  sensi  dell'articolo
70, comma 1, lettera b), e' consentita, previa modifica dello statuto
sociale ed in deroga alle previsioni  di  cui  all'articolo  150-bis,
comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di  cui  all'articolo
2526 del codice civile. 
  2.  L'emissione  delle  azioni  di  cui  al  comma  1  deve  essere
autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da
parte del Fondo di garanzia dei depositanti del  credito  cooperativo
riconosciuto  ai  sensi  dell'articolo  96,  del  Fondo  di  garanzia
istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31  gennaio  1992,  n.  59,  in
deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4. 
  3. I diritti  patrimoniali  e  amministrativi,  spettanti  ai  soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo  2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo
statuto, ma ad essi  spetta  comunque  il  diritto,  in  deroga  alle
previsioni dell'articolo  33,  comma  3,  di  designare  uno  o  piu'
componenti del consiglio di  amministrazione  ed  il  presidente  del
collegio sindacale. 
  4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono  chiedere
il rimborso  del  valore  nominale  delle  azioni.  Il  consiglio  di
amministrazione,  sentito  il  collegio  sindacale,  delibera   sulla
richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di  liquidita',
finanziaria e patrimoniale  attuale  e  prospettica  della  banca  di
credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata  alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia». )) 
  4. L'articolo 38, comma 2,  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la parola:  «derivati»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo  2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea»; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Nel  caso  di
finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e
limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: 
      a) i prenditori dei  finanziamenti  siano  individuati  da  una
banca o da un intermediario finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; 
      b) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera
a) trattenga ((  un  interesse  economico  nell'operazione,  pari  ad
almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile  anche
a un'altra banca o intermediario finanziario, )) fino  alla  scadenza
dell'operazione; 
      c) il sistema dei  controlli  interni  e  gestione  dei  rischi
dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi,
in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; 
      d)  l'impresa  sia   dotata   di   un   adeguato   livello   di
patrimonializzazione;  ((  l'esercizio  autonomo  dell'attivita'   di
individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore,  in  deroga
ai  criteri  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  e'   sottoposto   ad
autorizzazione dell'IVASS.». )) 
  5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola: «crediti»
sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli  erogati  a  valere  sul
patrimonio dell'OICR,»; 
    b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Gli OICR che  investono  in  crediti  partecipano  alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia. (( La Banca  d'Italia  puo'  prevedere  che  la
partecipazione alla centrale dei rischi avvenga  per  il  tramite  di
banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ». 
  5-bis. Le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli  12-bis  e
13 del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n.  228,  i
cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero
siano oggetto di istanza  di  ammissione,  alle  negoziazioni  in  un
mercato  regolamentato,  possono,  entro   il   31   dicembre   2014,
nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il  regolamento
del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da
5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilita'  di  prorogare  in
via straordinaria il termine di durata  del  fondo  medesimo  per  un
periodo massimo non superiore a due anni al solo fine  di  completare
lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica  del  regolamento  e'
possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
anche nel caso in cui  il  regolamento  del  fondo  gia'  preveda  la
possibilita' di prorogarne la durata per un massimo di tre  anni,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto  ministeriale  n.
228 del 1999. 
  5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di  attivita',  anche
per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta
ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato  decreto  ministeriale
n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo
puo' essere prorogata in via straordinaria, in deroga  al  limite  di
due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31  dicembre  2017,  ferme
restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies. 
  5-quater. Le societa'  di  gestione  del  risparmio  esercitano  il
potere  di  cui  ai  commi  5-bis   e   5-ter   previa   approvazione
dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui  i  regolamenti
di gestione dei fondi non  prevedono  l'istituto  dell'assemblea  dei
partecipanti, le societa' di gestione del risparmio  sottopongono  la
modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei  partecipanti
riuniti in  un'assemblea  speciale  all'uopo  convocata.  L'assemblea
delibera con il voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  delle
quote dei votanti. 
  5-quinquies.  Al  fine  di  favorire  una  maggiore  partecipazione
assembleare le societa' di gestione del risparmio: 
  a) possono chiedere agli intermediari di  cui  all'articolo  1  del
regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata,
di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di
gestione,  adottato  dalla  Banca  d'Italia,  e  dalla   Consob   con
provvedimento  del  22  febbraio  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito  dal  provvedimento
della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259  del  5  novembre  2013,  tramite  la
societa'  di  gestione  accentrata,   la   comunicazione   dei   dati
identificativi dei titolari delle quote del fondo,  che  non  abbiano
espressamente vietato la diffusione  degli  stessi,  sopportandone  i
relativi oneri; 
  b)  consentono  ai  partecipanti   l'espressione   del   voto   per
corrispondenza di cui all'articolo 18-quater,  comma  2,  del  citato
decreto ministeriale n. 228 del 1999; 
  c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento
e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e  revocabile  con
dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno  precedente
l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla  proposta
di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non  puo'  essere  rilasciata
con il nome del rappresentante in bianco. La delega non puo' in  ogni
caso essere conferita a soggetti in conflitto  di  interessi  con  il
rappresentato ne' alla societa' di gestione del  risparmio,  ai  suoi
soci, dipendenti e componenti degli organi di  amministrazione  o  di
controllo; 
  d) pubblicano l'avviso di convocazione  dell'assemblea,  oltre  che
con le modalita' scelte per la pubblicazione del valore della  quota,
anche nel  proprio  sito  internet  e  su  almeno  due  quotidiani  a
diffusione nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla societa'
di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di  stampa.  Ai  fini
dell'accertamento del  diritto  dei  partecipanti  all'intervento  in
assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla  societa'
di gestione gli atti  di  trasferimento  delle  quote  perfezionatisi
oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto  precedente  la
data prevista per l'assemblea. 
  5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni  applicabili  in
materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti
informazioni: 
  a)  la  proposta  di  modificare  il  regolamento  del  fondo   per
consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei  commi  5-bis  e
5-ter, la scadenza del fondo; 
  b) le modalita' di esercizio dei diritti dei partecipanti. 
  5-septies.    Successivamente     all'approvazione     da     parte
dell'assemblea, le societa' di gestione del risparmio  deliberano  la
modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo: 
  a) la possibilita' di prorogare il fondo, secondo  quanto  previsto
dai commi 5-bis e 5-ter; 
  b) che l'attivita'  di  gestione  durante  il  periodo  di  proroga
straordinaria previsto dai commi 5-bis  e  5-ter  e'  finalizzata  al
completamento dell'attivita' di  smobilizzo  degli  investimenti.  In
tale attivita' sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione
e  riqualificazione  degli  attivi  patrimoniali,  ove  necessari   a
incrementarne il presumibile valore di realizzo e  a  condizione  che
tali interventi abbiano  un  orizzonte  temporale  non  superiore  al
termine finale di durata del fondo, come prorogato; 
  c) che durante il periodo di  proroga  straordinaria  previsto  dai
commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su  base
annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto  a  quanto  previsto
dal regolamento di gestione; e' fatto divieto di prelevare dal  fondo
provvigioni di incentivo; 
  d) l'obbligo di distribuire ai  partecipanti,  con  cadenza  almeno
semestrale,  la  totalita'  dei  proventi  netti  realizzati,   fermo
restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. 
  5-octies.  Le  modifiche  ai  regolamenti  di  gestione  dei  fondi
apportate in conformita' alle  disposizioni  dei  commi  da  5-bis  a
5-septies si  intendono  approvate  in  via  generale  ai  sensi  del
provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione
collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012. 
  5-novies.  Le  societa'  di  gestione  del   risparmio   comunicano
tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob  le  determinazioni
assunte ai sensi delle disposizioni  di  cui  ai  commi  da  5-bis  a
5-octies. 
  5-decies. Il termine del 22 luglio 2014  di  cui  all'articolo  15,
commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo  4  marzo
2014, n. 44, e' differito al 31 dicembre 2014. )) 
  6. Alla legge del  30  aprile  1999,  n.  130,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
      «1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo  3
possono concedere finanziamenti nei  confronti  di  soggetti  diversi
dalle  persone  fisiche   e   dalle   microimprese,   come   definite
dall'articolo 2,  paragrafo  1,  dell'allegato  alla  raccomandazione
2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
      a) i prenditori dei  finanziamenti  siano  individuati  da  una
banca o da un intermediario finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c); 
      b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei
finanziamenti  siano  destinati  ad  investitori   qualificati   come
definiti ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
      c) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera
a) trattenga un significativo  interesse  economico  nell'operazione,
nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite  dalle   disposizioni   di
attuazione della Banca d'Italia.»; 
    b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a
ciascuna  operazione»  sono  inserite   le   seguenti:   «(per   tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore  o  dei
debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato  dalla  societa'  di
cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le
attivita' finanziarie acquistate con i medesimi»; 
    c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al  comma  1
aperti presso la banca depositaria ovvero presso i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, lettera  c),  dove  vengono  accreditate  le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata
o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi  delle  operazioni
accessorie   condotte   nell'ambito   di   ciascuna   operazione   di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti  dell'operazione.
Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti
di cui al comma 2 e dalle  controparti  dei  contratti  derivati  con
finalita' di copertura dei rischi insiti nei  crediti  e  nei  titoli
ceduti, nonche' per il pagamento degli altri  costi  dell'operazione.
In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al  titolo  IV  del  testo  unico  bancario,  nonche'  di   procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite  in
corso di procedura non sono soggette a sospensione  dei  pagamenti  e
vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza
la necessita' di deposito di domanda di ammissione al  passivo  o  di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto  o  di  restituzione  di
somme.»; 
    d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
      «2-ter. Sui conti correnti dove vengono  accreditate  le  somme
incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte  dai
debitori ceduti - aperti dai soggetti  che  svolgono  nell'ambito  di
operazioni di cartolarizzazione dei  crediti,  anche  su  delega  dei
soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  i  servizi   indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c),  non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori di tali soggetti se  non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso  di
avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,  le
somme accreditate su  tali  conti  e  quelle  affluite  in  corso  di
procedura, per un importo pari alle somme  incassate  e  dovute  alle
societa' di cui al comma 1, vengono  immediatamente  e  integralmente
restituite alle societa' di cui al comma 1  senza  la  necessita'  di
deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e  al  di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»; 
    e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole:  «comma  1-bis,»  sono
soppresse; 
    f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
      «2-quater.  La  presente  legge  si   applica   altresi'   alle
operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di
uno o piu' finanziamenti da parte della societa' emittente i  titoli.
Nel  caso  di   operazioni   realizzate   mediante   concessione   di
finanziamenti,  i  richiami  al  cedente  e  al  cessionario   devono
intendersi riferiti, rispettivamente, al  soggetto  finanziato  e  al
soggetto finanziatore e i richiami ai debitori  ceduti  si  intendono
riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 
  2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta  erogazione,  anche  in
parte,   del    finanziamento    relativo    alle    operazioni    di
cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle
somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a  tutela
dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b). 
  2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi
dalle  societa'  per  finanziare  l'erogazione  dei  finanziamenti  o
l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori  qualificati  ai
sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58. 
  2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6,  in  aggiunta
agli altri obblighi previsti  dalla  presente  legge,  verificano  la
correttezza delle operazioni poste  in  essere  ai  sensi  del  comma
2-quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.». 
  (( 6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8-bis.  -  (Cancellazione  di  segnalazioni  dei  ritardi  di
pagamento). - 1. Entro dieci giorni dalla  ricezione  della  notifica
dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle  banche
dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative  a  ritardi  di
pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche  gia'  inserite
nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento
da parte del creditore ricevente il pagamento,  che  deve  provvedere
alla richiesta  entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dall'avvenuto
pagamento. 
  2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative  al
mancato pagamento di rate mensili di numero  inferiore  a  tre  o  di
un'unica  rata  trimestrale,  devono  essere  aggiornate  secondo  le
medesime modalita' di cui al comma 1. 
  3. Qualora vi sia  un  ritardo  di  pagamento  di  una  rata  e  la
regolarizzazione della stessa avvenga  entro  i  successivi  sessanta
giorni,  le  segnalazioni  riferite  a  tale  ritardo  devono  essere
cancellate   trascorsi   i   successivi   sei   mesi    dall'avvenuta
regolarizzazione. 
  4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento  relativi
alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi
anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente». )) 
  7. L'articolo 11, comma 3-quater,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e' abrogato. 
  (( 7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera a), le parole: «entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»; 
  b) al comma 7-bis,  terzo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche' le disposizioni  di  cui  all'articolo  7
della legge 21 febbraio 1991, n. 52,  e  all'articolo  67  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267». 
  7-ter. Per le regioni che alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al  medesimo  comma  3-ter
non si  applicano  relativamente  ai  debiti  riferiti  a  fatture  o
richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal  trentesimo
giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si riporta il  testo  dell'art.  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.  600,
          recante" Disposizioni comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi." e successive  modificazioni  ed
          integrazioni, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26 (Ritenute sugli interessi  e  sui  redditi  di
          capitale) 
              1. I soggetti indicati nel comma 1  dell'art.  23,  che
          hanno  emesso  obbligazioni,  titoli  similari  e  cambiali
          finanziarie, operano una ritenuta del  20  per  cento,  con
          obbligo di  rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri  proventi
          corrisposti ai possessori 
              2. L'Ente  poste  italiane  e  le  banche  operano  una
          ritenuta del 27 per cento , con obbligo di  rivalsa,  sugli
          interessi ed altri  proventi  corrisposti  ai  titolari  di
          conti correnti e di depositi,  anche  se  rappresentati  da
          certificati. La predetta ritenuta e' operata  dalle  banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta: 
              a) gli interessi e gli altri  proventi  corrisposti  da
          banche italiane o da filiali italiane di  banche  estere  a
          banche con sede all'estero o a  filiali  estere  di  banche
          italiane; 
              b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
          intrattenuti tra le banche ovvero tra le  banche  e  l'Ente
          poste italiane; 
              c) gli interessi a favore del  Tesoro  sui  depositi  e
          conti correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  nonche'  gli
          interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli  di  Stato"
          di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre  1993,
          n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla  gestione  del
          debito pubblico. 
              3. Quando gli interessi ed altri  proventi  di  cui  al
          comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la  ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
          intervengono nella loro riscossione. 
              3-bis. I soggetti indicati nel comma  1  dell'art.  23,
          che corrispondono i proventi di cui alle lettere  g-bis)  e
          g-ter) del comma 1, dell'art.  44  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   ovvero
          intervengono nella loro riscossione  operano  sui  predetti
          proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento  ovvero
          con la minore aliquota prevista per le obbligazioni  e  gli
          altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati  e
          dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi  nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma
          1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e  obbligazioni
          emesse da enti territoriali dei suddetti  Stati.  Nel  caso
          dei rapporti indicati nella  lettera  g-bis),  la  predetta
          ritenuta e' operata, in luogo  della  ritenuta  di  cui  al
          comma  3,  anche  sugli  interessi  e  gli  altri  proventi
          maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. 
              4. Le ritenute previste nei commi da  1  a  3-bis  sono
          applicate  a  titolo  di  acconto  nei  confronti  di:   a)
          imprenditori individuali, se i titoli, i depositi  e  conti
          correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed  altri
          proventi  derivano  sono  relativi  all'impresa  ai   sensi
          dell'art. 77 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di cui  all'art.  5  del
          testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed  enti
          di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
          unico e stabili organizzazioni nel territorio  dello  Stato
          delle societa' e degli enti di  cui  alla  lettera  d)  del
          predetto articolo. La ritenuta di cui  al  comma  3-bis  e'
          applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
          dai  titoli  sottostanti  non  sarebbero  assoggettabili  a
          ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei  soggetti  a
          cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti  ivi
          indicati. Le predette  ritenute  sono  applicate  a  titolo
          d'imposta nei confronti dei  soggetti  esenti  dall'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro  caso
          . Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
          nei  commi  3  e  3-bis  corrisposti  a  societa'  in  nome
          collettivo, in accomandita semplice ed  equiparate  di  cui
          all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed  enti  di  cui
          alle lettere a) e b) dell'art. 87  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  alle  stabili
          organizzazioni delle societa' ed enti di cui  alla  lettera
          d) dello stesso art. 87. 
              5. I soggetti indicati nel  primo  comma  dell'art.  23
          operano  una  ritenuta  del  12,50  per  cento   a   titolo
          d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di  capitale
          da essi corrisposti, diversi da quelli indicati  nei  commi
          precedenti  e  da  quelli  per   i   quali   sia   prevista
          l'applicazione di altra ritenuta alla fonte  o  di  imposte
          sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
          sono  residenti  nel  territorio  dello  Stato  o   stabili
          organizzazioni  di  soggetti  non  residenti  la   predetta
          ritenuta e' applicata a  titolo  d'imposta  ed  e'  operata
          anche  sui  proventi  conseguiti  nell'esercizio  d'impresa
          commerciale. La predetta ritenuta e'  operata  anche  sugli
          interessi  ed  altri  proventi  dei  prestiti   di   denaro
          corrisposti a  stabili  organizzazioni  estere  di  imprese
          residenti, non  appartenenti  all'impresa  erogante,  e  si
          applica a titolo d'imposta sui proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito di soggetti non residenti  ed  a  titolo
          d'acconto, in ogni altro caso. 
              5-bis. La ritenuta di cui al comma  5  non  si  applica
          agli interessi e altri proventi derivanti da  finanziamenti
          a medio e  lungo  termine  alle  imprese  erogati  da  enti
          creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea,
          imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai  sensi
          di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea  o
          organismi di investimento collettivo del risparmio che  non
          fanno ricorso alla leva  finanziaria,  ancorche'  privi  di
          soggettivita' tributaria,  costituiti  negli  Stati  membri
          dell'Unione europea  e  negli  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          emanato ai sensi dell'art. 168-bis del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". 
                
              -Si riporta il  testo  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 29 settembre 1073, n.  601,
          recante  "Disciplina   delle   agevolazioni   tributarie.",
          successivamente modificato dal  decreto-legge  23  dicembre
          2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio 2014, n. 9, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine 
              1 Le operazioni relative ai  finanziamenti  a  medio  e
          lungo termine e tutti i provvedimenti,  atti,  contratti  e
          formalita' inerenti alle  operazioni  medesime,  alla  loro
          esecuzione, modificazione ed estinzione, alle  garanzie  di
          qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento  prestate
          e   alle    loro    eventuali    surroghe,    sostituzioni,
          postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni    anche
          parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate  in
          relazione a tali  finanziamenti,  nonche'  alle  successive
          cessioni  dei   relativi   contratti   o   crediti   e   ai
          trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da
          aziende e istituti di credito e da loro sezioni o  gestioni
          che esercitano, in conformita' a disposizioni  legislative,
          statutarie o amministrative, il credito  a  medio  e  lungo
          termine, e quelle effettuate ai sensi dell' art.  5,  comma
          7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, per le quali e' stata esercitata l'opzione di
          cui all'art. 17,  sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali
          e dalle tasse sulle concessioni governative. 
              [2] In deroga al precedente comma, gli atti  giudiziari
          relativi alle operazioni ivi indicate  sono  soggetti  alle
          suddette imposte secondo il regime ordinario e le  cambiali
          emesse in relazione alle operazioni  stesse  sono  soggette
          all'imposta di  bollo  di  lire  100  per  ogni  milione  o
          frazione di milione. 
              [3] Agli effetti di  quest'articolo  si  considerano  a
          medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui
          durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto  mesi
          ". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   114   del   decreto
          legislativo del 1° settembre 1993, n. 385,  recante  "Testo
          unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia."  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 114 Norme finali 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Fermo quanto  disposto  dall'art.  18,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  disciplina  l'esercizio  nel
          territorio della Repubblica, da parte  di  soggetti  aventi
          sede legale all'estero, delle attivita' indicate  nell'art.
          106. 
              2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
          ai  soggetti,  individuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sentita  la  Banca  d'Italia,
          gia' sottoposti, in base alla legge, a forme  di  vigilanza
          sull'attivita' finanziaria svolta. 
              2-bis.  Non  configura  esercizio  nei  confronti   del
          pubblico dell'attivita'  di  concessione  di  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal  rilascio
          di garanzie, effettuata  esclusivamente  nei  confronti  di
          soggetti   diversi   dalle   persone   fisiche   e    dalle
          microimprese,  come  definite  dall'art.  2,  paragrafo  1,
          dell'allegato  alla   raccomandazione   2003/361/CE   della
          Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese
          di  assicurazione  italiane  e  di  Sace  entro  i   limiti
          stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
          come modificato dalla  presente  legge,  e  dalle  relative
          disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I  soggetti  di
          cui al comma 2-bis inviano  alla  Banca  d'Italia,  con  le
          modalita' e nei termini da essa stabiliti, le  segnalazioni
          periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e
          partecipano alla centrale dei Rischi della Banca  d'Italia,
          secondo quanto stabilito dalla  Banca  d'Italia.  La  Banca
          d'Italia puo'  prevedere  che  l'invio  delle  segnalazioni
          periodiche e di  ogni  altro  dato  e  documento  richiesto
          nonche'  la  partecipazione  alla   centrale   dei   rischi
          avvengano  per  il  tramite  di   banche   e   intermediari
          finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   38   del   decreto
          legislativo del 7 settembre 2005, n. 209,  recante  "Codice
          delle assicurazioni private.", cosi'  come  modificato  dal
          decreto  legislativo  del  29  febbraio  2008,  n.  56,come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  38.   Copertura   delle   riserve   tecniche   e
          localizzazione delle attivita' 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita
          e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui
          all'art. 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprieta'
          dell'impresa. Nella scelta  degli  attivi  l'impresa  tiene
          conto del tipo di rischi e  delle  obbligazioni  assunte  e
          dell'esigenza  che   sia   garantita   la   sicurezza,   la
          redditivita'   e   la   liquidita'   degli    investimenti,
          provvedendo ad un'adeguata diversificazione  e  dispersione
          degli attivi medesimi. 
              2.  L'impresa  puo'   coprire   le   riserve   tecniche
          esclusivamente con le categorie  di  attivi,  compresi  gli
          strumenti finanziari derivati, e finanziamenti concessi nei
          confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
          microimprese,  come  definite  dall'art.  2,  paragrafo  1,
          dell'allegato  alla   raccomandazione   2003/361/CE   della
          Commissione  europea  che  sono  ammessi  nel   regolamento
          adottato dall'ISVAP. L'Istituto  stabilisce,  nel  medesimo
          regolamento,  le  tipologie,  le  modalita',  i  limiti  di
          impiego e le relative  quote  massime  nel  rispetto  delle
          disposizioni previste dall'ordinamento comunitario." 
              Nel caso di finanziamenti  concessi  nei  confronti  di
          soggetti   diversi   dalle   persone   fisiche   e    dalle
          microimprese,  l'IVASS  stabilisce  condizioni   e   limiti
          operativi tenendo conto dei seguenti criteri: 
              a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati  da
          una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario  iscritto
          nell'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
              b) la banca o l'intermediario finanziario di  cui  alla
          lettera    a)    trattenga    un    interesse     economico
          nell'operazione,  pari  ad  almeno  il  5  per  cento   del
          finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca
          o   intermediario   finanziario,   fino    alla    scadenza
          dell'operazione; 
              c) il sistema dei  controlli  interni  e  gestione  dei
          rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di  comprendere
          a pieno i rischi, in particolare  di  credito,  connessi  a
          tale categoria di attivi; 
              d) l'impresa sia  dotata  di  un  adeguato  livello  di
          patrimonializzazione l'esercizio autonomo dell'attivita' di
          individuazione dei prenditori da  parte  dell'assicuratore,
          in deroga ai criteri di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  e'
          sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS; 
              3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno  o  piu'
          attivi non sono state osservate le regole di cui  al  comma
          2,  comunica  all'impresa  l'inammissibilita'   ad   essere
          destinati, in tutto o in parte, a copertura  delle  riserve
          tecniche. 
              4. Fatti salvi  i  principi  di  cui  al  comma  1,  in
          circostanze   eccezionali   e   su    motivata    richiesta
          dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via  temporanea,
          l'investimento in categorie di  attivi  a  copertura  delle
          riserve  tecniche  diverse  da  quelle  previste   in   via
          generale. 
              5. In caso di attivi a copertura che  rappresentano  un
          investimento in una societa'  controllata,  che  per  conto
          dell'impresa di assicurazione ne gestisce  in  tutto  o  in
          parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta
          applicazione delle norme e dei principi di cui al  presente
          articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla  societa'
          controllata. 
              6. Per i contratti compresi nel  portafoglio  italiano,
          l'impresa puo' localizzare gli  attivi  posti  a  copertura
          delle riserve tecniche in  uno  o  piu'  Stati  membri.  Su
          richiesta  dell'impresa,  l'ISVAP   puo'   autorizzare   la
          localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In
          deroga   alle   disposizioni   del   presente   comma,   la
          localizzazione dei crediti verso i riassicuratori  posti  a
          copertura delle riserve tecniche e'  libera,  salvo  quanto
          disposto dall'art. 47." 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e  8  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante "Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n.  52.",  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1 Definizioni 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  'IVASS':  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia;  
              f) "impresa di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
              g)   "impresa   di   investimento    extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
              h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i)    'societa'    di    investimento    a     capitale
          variabile'(Sicav): l'Oicr aperto  costituito  in  forma  di
          societa' per azioni a capitale variabile con sede legale  e
          direzione generale in Italia avente per  oggetto  esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) 'societa'  di  investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore 
              k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi quelli erogati  a  valere  sul  patrimonio
          dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili  o  immobili,
          in base a una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;  
              k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
              m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE,  costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):  il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE;  
              m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'art. 39; 
              m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA  UE)':  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia;  
              m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE 
              m-septies)  'fondo  europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013;  
              m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  'investitori  professionali':  i   clienti
          professionali ai sensi dell'art.  6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies; 
              m-duodecies)   'investitori    al    dettaglio':    gli
          investitori che non sono investitori professionali;  
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA;  
              q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) 'depositario di Oicr': il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    'depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) 'quote e azioni di  Oicr':  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale;  
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti  italiani  o  esteri
          che  emettono  strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
          regolamentati italiani; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) le emittenti azioni  ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati  italiani  o  di  altro  Stato  membro  della
          Comunita' europea, aventi sede in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2),  aventi  sede  in  uno  Stato  non  appartenente   alla
          Comunita'  europea,  per  i  quali  la  prima  domanda   di
          ammissione alle negoziazioni in  un  mercato  regolamentato
          della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
          hanno successivamente scelto  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine quando tale prima domanda di  ammissione  non  e'
          stata effettuata in base a una propria scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
          mobiliari sono ammessi  alle  negoziazioni  in  un  mercato
          regolamentato italiano,  che  hanno  scelto  l'Italia  come
          Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un  solo
          Stato membro come Stato membro d'origine. La  scelta  resta
          valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori
          mobiliari  dell'emittente  non  sono  piu'   ammessi   alla
          negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
          europea; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizione  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al  bilancio
          approvato relativo all'ultimo  esercizio,  anche  anteriore
          all'ammissione alla negoziazione delle proprie  azioni,  un
          fatturato  fino  a  300  milioni  di   euro,   ovvero   una
          capitalizzazione media di mercato nell'ultimo  anno  solare
          inferiore ai 500 milioni di euro. Non  si  considerano  PMI
          gli emittenti azioni quotate che abbiano superato  entrambi
          i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
          consecutivi; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
              a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          certificati di deposito azionario; 
              b) obbligazioni e altri titoli di  debito,  compresi  i
          certificati di deposito relativi a tali titoli; 
              c) qualsiasi altro  titolo  normalmente  negoziato  che
          permette di acquisire  o  di  vendere  i  valori  mobiliari
          indicati alle precedenti lettere; 
              d) qualsiasi altro titolo che comporta  un  regolamento
          in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
          indicati alle precedenti lettere,  a  valute,  a  tassi  di
          interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              2. Per "strumenti finanziari" si intendono: 
              a) valori mobiliari; 
              b) strumenti del mercato monetario; 
              c) quote di un organismo di investimento collettivo del
          risparmio; 
              d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a valori mobiliari, valute, tassi di  interesse  o
          rendimenti,  o  ad   altri   strumenti   derivati,   indici
          finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
          con  consegna  fisica  del  sottostante  o  attraverso   il
          pagamento di differenziali in contanti; 
              e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  accordi  per   scambi
          futuri di tassi di interesse  e  altri  contratti  derivati
          connessi a merci il cui regolamento avviene  attraverso  il
          pagamento di differenziali in contanti o puo'  avvenire  in
          tal modo a discrezione di una delle parti,  con  esclusione
          dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
          altro evento che determina la risoluzione del contratto; 
              f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap"   e   altri   contratti
          derivati connessi a merci il cui regolamento puo'  avvenire
          attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
          su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
          di negoziazione; 
              g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a  termine
          ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci  il
          cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
          del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
          che   non   hanno   scopi   commerciali,   e   aventi    le
          caratteristiche di  altri  strumenti  finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono compensati  ed  eseguiti
          attraverso stanze di compensazione riconosciute o  se  sono
          soggetti a regolari richiami di margini; 
              h) strumenti derivati per il trasferimento del  rischio
          di credito; 
              i) contratti finanziari differenziali; 
              j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine  sui
          tassi d'interesse e altri  contratti  derivati  connessi  a
          variabili  climatiche,  tariffe  di  trasporto,  quote   di
          emissione,  tassi  di  inflazione   o   altre   statistiche
          economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
          il pagamento di differenziali in contanti o  puo'  avvenire
          in  tal  modo  a  discrezione  di  una  delle  parti,   con
          esclusione  dei  casi  in  cui  tale  facolta'  consegue  a
          inadempimento  o  ad  altro   evento   che   determina   la
          risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
          connessi  a  beni,  diritti,  obblighi,  indici  e  misure,
          diversi da quelli indicati alle lettere precedenti,  aventi
          le caratteristiche di altri strumenti finanziari  derivati,
          considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un  mercato
          regolamentato   o   in   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, se sono  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o se sono  soggetti  a
          regolari richiami di margini.  
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua: 
              a) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera g), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari  derivati,  compensati  ed  eseguiti  attraverso
          stanze di compensazione riconosciute o soggetti a  regolari
          richiami di margine; 
              b) gli altri contratti derivati  di  cui  al  comma  2,
          lettera j), aventi le caratteristiche  di  altri  strumenti
          finanziari derivati, negoziati su un mercato  regolamentato
          o in un sistema multilaterale di  negoziazione,  compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o soggetti a regolari richiami di margine. 
              3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
          strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),  e),
          f), g), h), i)  e  j),  nonche'  gli  strumenti  finanziari
          previsti dal comma 1-bis, lettera d). 
              4. I mezzi di pagamento non sono strumenti  finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  "roll-over").  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'art. 18, comma 5. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
              a) negoziazione per conto proprio; 
              b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
              c) sottoscrizione e/o  collocamento  con  assunzione  a
          fermo ovvero  con  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
          dell'emittente; 
              c-bis)  collocamento  senza  assunzione  a  fermo   ne'
          assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
              d) gestione di portafogli; 
              e) ricezione e trasmissione di ordini; 
              f) consulenza in materia di investimenti; 
              g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita  diretta  e  in  relazione  a  ordini  dei
          clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 
              5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
          soggetto che in modo organizzato, frequente  e  sistematico
          negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del  cliente
          al di fuori di un mercato regolamentato  o  di  un  sistema
          multilaterale di negoziazione. 
              5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
          si  propone  sui  mercati  regolamentati  e   sui   sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  su  base  continua,  come
          disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
          vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative  ad  un  determinato  strumento  finanziario.   La
          raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
          adatta per il cliente  o  e'  basata  sulla  considerazione
          delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione  non
          e' personalizzata se viene  diffusa  al  pubblico  mediante
          canali di distribuzione 
              5-octies. Per "gestione  di  sistemi  multilaterali  di
          negoziazione"   si   intende   la   gestione   di   sistemi
          multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
          in base a regole non discrezionali, di  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 
              5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali  per
          le start-up innovative» si intende una  piattaforma  online
          che abbia come finalita' esclusiva la  facilitazione  della
          raccolta di capitale di rischio  da  parte  delle  start-up
          innovative, comprese le start-up a vocazione sociale. 
              5-decies.  Per  «start-up  innovativa»  si  intende  la
          societa' definita dall'art. 25, comma 2, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n. 179. 
              6. Per "servizi accessori" si intendono: 
              a)  la  custodia   e   amministrazione   di   strumenti
          finanziari e relativi servizi connessi; 
              b) la locazione di cassette di sicurezza; 
              c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
          consentire loro  di  effettuare  un'operazione  relativa  a
          strumenti finanziari, nella quale  interviene  il  soggetto
          che concede il finanziamento; 
              d) la consulenza alle imprese in materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti  le
          concentrazioni e l'acquisto di imprese; 
              e) i servizi connessi all'emissione o  al  collocamento
          di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
          costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; 
              f) la ricerca in  materia  di  investimenti,  l'analisi
          finanziaria  o  altre  forme  di  raccomandazione  generale
          riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; 
              g) l'intermediazione in scambi, quando  collegata  alla
          prestazione di servizi d'investimento; 
              g-bis)  le  attivita'  e  i  servizi  individuati   con
          regolamento del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e  la  Consob,  e  connessi  alla
          prestazione di servizi di investimento o  accessori  aventi
          ad oggetto strumenti derivati.  
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti. ". 
              "Art. 8 Vigilanza informativa 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  chiedere,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   ai   soggetti
          abilitati  la  comunicazione  di  dati  e  notizie   e   la
          trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e  nei
          termini dalle stesse stabiliti. 
              1-bis. Gli OICR che investono  in  crediti  partecipano
          alla Centrale dei  Rischi  della  Banca  d'Italia,  secondo
          quanto stabilito dalla Banca d'Italia.  La  Banca  d'Italia
          puo' prevedere che  la  partecipazione  alla  centrale  dei
          rischi avvenga per il  tramite  di  banche  e  intermediari
          iscritti all'albo di cui all'art. 106. 
              2.  I  poteri  previsti  dal  comma  1  possono  essere
          esercitati anche  nei  confronti  del  soggetto  incaricato
          della revisione legale dei conti. 
              3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
          d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i  fatti,  di  cui
          venga a conoscenza nell'esercizio dei propri  compiti,  che
          possano costituire un'irregolarita' nella  gestione  ovvero
          una violazione delle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
          delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio,  delle
          Sicav o delle Sicaf. A tali  fini  lo  statuto  delle  SIM,
          delle societa' di gestione del  risparmio,  delle  Sicav  o
          delle   Sicaf,    indipendentemente    dal    sistema    di
          amministrazione e controllo  adottato,  assegna  all'organo
          che svolge la funzione di controllo i  relativi  compiti  e
          poteri. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti delle SIM, delle societa' di gestione del  risparmio,
          delle Sicav o delle Sicaf  comunicano  senza  indugio  alla
          Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i  fatti,  rilevati
          nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una
          grave  violazione  delle  norme  disciplinanti  l'attivita'
          delle societa' sottoposte a revisione  ovvero  che  possano
          pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un
          giudizio  negativo,  un  giudizio   con   rilievi   o   una
          dichiarazione di impossibilita' di  esprimere  un  giudizio
          sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. 
              5. I commi 3, primo periodo, e  4  si  applicano  anche
          all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai  soggetti
          incaricati della  revisione  legale  dei  conti  presso  le
          societa' che controllano le SIM, le  societa'  di  gestione
          del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da  queste
          controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario. 
              5-bis. La Consob,  nell'ambito  delle  sue  competenze,
          puo' esercitare sui soggetti abilitati  i  poteri  previsti
          dall'art. 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito  delle
          sue competenze, puo' esercitare sui  soggetti  abilitati  i
          poteri previsti dall'art. 187-octies, comma 3, lettera c). 
              6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis  si  applicano  alle  banche
          limitatamente  alla  prestazione  dei   servizi   e   delle
          attivita' di investimento.". 
              -si riporta la lettera o)  del  comma  1  dell'art.  1,
          rubricato "Definizioni" del decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58 , recante "Testo unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.": 
              "o) "societa' di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio;" 
              -si riportano gli articoli 12-bis e 13 del decreto  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante  "Regolamento
          recante norme per la determinazione  dei  criteri  generali
          cui  devono   essere   uniformati   i   fondi   comuni   di
          investimento.": 
              "Articolo 12-bis. Fondi immobiliari. 
              1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa. 
              2. Il patrimonio dei fondi  immobiliari,  nel  rispetto
          dei limiti e dei criteri stabiliti  dalla  Banca  d'Italia,
          anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 6,  comma
          1, lettere a) e c), numeri 1  e  5,  del  Testo  unico,  e'
          investito nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera  d),
          in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo
          del fondo. Detta percentuale e' ridotta  al  51  per  cento
          qualora il patrimonio del fondo sia altresi'  investito  in
          misura non inferiore al 20 per  cento  del  suo  valore  in
          strumenti  finanziari  rappresentativi  di  operazioni   di
          cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili,  diritti
          reali  immobiliari   o   crediti   garantiti   da   ipoteca
          immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente
          comma  devono  essere  raggiunti  entro  ventiquattro  mesi
          dall'avvio dell'operativita'. 
              2-bis. Per i fondi orientati all'investimento  in  beni
          immobili a  prevalente  utilizzo  sociale  il  termine  dei
          ventiquattro  mesi  di  cui  al  comma  2  e'  innalzato  a
          quarantotto mesi nel caso in cui le  attivita'  in  cui  e'
          investito  il  patrimonio  del   fondo   siano   costituite
          esclusivamente dai beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera
          d) e da liquidita' o strumenti finanziari di elevati merito
          creditizio e liquidita', destinati al pagamento di oneri di
          edificazione sulla  base  di  impegni  assunti  dalla  SGR,
          nell'ambito di un programma volto al  raggiungimento  delle
          soglie  indicate  al  comma  2  entro  48  mesi  dall'avvio
          dell'operativita'. 
              3. La sottoscrizione delle quote del fondo  immobiliare
          o delle quote di un comparto del fondo stesso  puo'  essere
          effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in
          fase costitutiva che in fase successiva  alla  costituzione
          del fondo, mediante conferimento dei beni di  cui  all'art.
          4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare  nel  caso  di
          conferimenti deve: 
              a) acquisire, ove non si tratti di  beni  negoziati  in
          mercati  regolamentati,  un'apposita  relazione  di   stima
          elaborata, in data non  anteriore  a  trenta  giorni  dalla
          stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui  all'art.
          17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato
          dalla relazione di  stima  non  deve  essere  inferiore  al
          valore delle quote emesse a fronte del conferimento; 
              b)  acquisire  la  valutazione  di   un   intermediario
          finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e  la
          redditivita' dei conferimenti  rispetto  alla  politica  di
          gestione  in  relazione  all'attivita'  di   sollecitazione
          all'investimento   svolta   dal   fondo   medesimo.   Detta
          valutazione puo' essere predisposta dal soggetto incaricato
          della stima di cui alla lettera a) del presente  comma  nel
          caso  in  cui  questi  possegga   i   necessari   requisiti
          professionali. 
              4. Il divieto di cui all'art. 12, comma 3, del presente
          regolamento non trova applicazione, nei confronti dei  soci
          della societa' di gestione dei fondi  immobiliari  o  delle
          societa'  facenti  parte  del  gruppo  rilevante  cui  essa
          appartiene.  Tali  operazioni   possono   essere   eseguite
          subordinatamente alle seguenti cautele: 
              a) il valore del  singolo  bene  oggetto  di  cessione,
          acquisto o conferimento non puo' superare il 10  per  cento
          del  valore  del  fondo;   il   totale   delle   operazioni
          effettuate, anche indirettamente, con soci  della  societa'
          di gestione non puo' superare il 40 per  cento  del  valore
          del fondo; il totale  delle  operazioni  effettuate,  anche
          indirettamente, con soci e con i soggetti  appartenenti  al
          loro gruppo rilevante non puo' superare il 60 per cento del
          valore del fondo; 
              b) dopo la prima emissione  di  quote,  il  valore  del
          singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e
          in ogni caso il totale delle operazioni  effettuate,  anche
          indirettamente, con soci della societa' di gestione e con i
          soggetti appartenenti al loro  gruppo  rilevante  non  puo'
          superare il 10 per cento del valore complessivo  del  fondo
          su base annua; 
              c)  i  beni  acquistati  o  venduti  dal  fondo  devono
          costituire oggetto  di  relazione  di  stima  elaborata  da
          esperti  aventi  i  requisiti  previsti  dall'art.  17  del
          presente regolamento; 
              d)  le  quote  del  fondo  sottoscritte  a  fronte  dei
          conferimenti devono essere detenute dal conferente  per  un
          ammontare non inferiore al 30 per cento  del  valore  della
          sottoscrizione e per un periodo di almeno  due  anni  dalla
          data del conferimento. Il regolamento del fondo  disciplina
          le modalita' con le  quali  i  soggetti  che  effettuano  i
          conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo; 
              e) l'intermediario  finanziario  di  cui  al  comma  3,
          lettera b), non deve appartenere  al  gruppo  del  soggetto
          conferente; 
              f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR
          deve  illustrare  l'interesse  del   fondo   e   dei   suoi
          sottoscrittori all'operazione  e  va  assunta  su  conforme
          parere favorevole dell'organo di controllo. 
              5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a),  b)  e  c)
          non  si  applicano  ai  fondi  costituiti  ai  sensi  degli
          articoli 15 e 16 del presente regolamento. 
              6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si
          applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori  a
          250.000 euro. 
              7. I fondi immobiliari possono assumere  prestiti  sino
          ad un valore del 60 per cento del  valore  degli  immobili,
          dei diritti  reali  immobiliari,  delle  partecipazioni  in
          societa' immobiliari e delle parti di fondi  immobiliari  e
          del 20 per cento degli altri beni. Detti  prestiti  possono
          essere assunti anche al fine di  effettuare  operazioni  di
          valorizzazione dei beni in cui e' investito  il  fondo  per
          tali  operazioni  intendendosi  anche  il  mutamento  della
          destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile. 
              7-bis. I limiti di cui al comma 7 non si  applicano  ai
          fondi  costituiti  ai  sensi  dell'art.  16  del   presente
          regolamento. 
              8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per  i
          rimborsi anticipati delle quote,  nei  limiti  indicati  al
          comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per
          cento del valore del fondo fermo restando  quanto  previsto
          dall'art. 12, comma 2-ter. " 
              "Articolo 13. Fondi immobiliari con apporto pubblico. 
              1.  Il  conferimento  di  immobili  ai  fondi  previsti
          dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,  e
          successive modificazioni e integrazioni,  e'  riservato  ai
          soggetti  di  cui  al  medesimo  art.  14-bis,  secondo  le
          modalita' ivi indicate. 
              2. Ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni
          speciali stabilite dal  suddetto  art.  14-bis,  in  quanto
          compatibili con le disposizioni del presente regolamento  e
          non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato,  ai
          fondi  ivi  previsti  si  applicano  le  disposizioni   del
          presente regolamento e degli altri  provvedimenti  previsti
          dal testo unico con riferimento ai fondi  chiusi  che  sono
          investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati
          al comma 4 dell'art. 12-bis." 
              -si riporta il comma 6 dell'art.  14  del  decreto  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante  "Regolamento
          recante norme per la determinazione  dei  criteri  generali
          cui  devono   essere   uniformati   i   fondi   comuni   di
          investimento.": 
              "6. Le quote di partecipazione,  secondo  le  modalita'
          indicate  nel  regolamento,  devono  essere  rimborsate  ai
          partecipanti alla scadenza del termine di durata del  fondo
          ovvero  possono  essere  rimborsate   anticipatamente.   Il
          regolamento del fondo puo'  prevedere  i  casi  in  cui  e'
          possibile una proroga del termine di durata del  fondo  non
          superiore a tre anni per il completamento dello  smobilizzo
          degli investimenti. Le SGR danno comunicazione  alla  Banca
          d'Italia e alla Consob  dell'effettuazione  della  proroga,
          specificando le motivazioni poste a supporto della relativa
          decisione." 
              -si riporta il comma 2 dell'art. 18-quater del  decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  del  24  maggio  1999,  n.  228,
          recante "Regolamento recante norme  per  la  determinazione
          dei criteri generali cui devono essere uniformati  i  fondi
          comuni di investimento.": 
              "2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio'
          e' ammesso dal regolamento del fondo. In tale caso l'avviso
          di convocazione deve contenere per esteso la  deliberazione
          proposta. Non si tiene conto del voto in tale modo espresso
          se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e'
          conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione." 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 5  e  7  della
          legge 30 aprile 1999, n. 130, recante  "Disposizioni  sulla
          cartolarizzazione  dei  crediti.",  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "1. Ambito di applicazione e definizioni. 
              1. La presente legge  si  applica  alle  operazioni  di
          cartolarizzazione realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso di crediti pecuniari,  sia  esistenti  sia  futuri,
          individuabili in blocco se si tratta di una  pluralita'  di
          crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: 
              a) il cessionario sia una societa'  prevista  dall'art.
          3; 
              b) le somme corrisposte dal  debitore  o  dai  debitori
          ceduti siano destinate in  via  esclusiva,  dalla  societa'
          cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
          titoli emessi,  dalla  stessa  o  da  altra  societa',  per
          finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
          dei costi dell'operazione. 
              1-bis. La  presente  legge  si  applica  altresi'  alle
          operazioni  di  cartolarizzazione  realizzate  mediante  la
          sottoscrizione  o  l'acquisto  di  obbligazioni  e   titoli
          similari  ovvero  cambiali  finanziarie,  esclusi  comunque
          titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli  ibridi
          e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli.
          Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o
          acquisto di  titoli,  i  richiami  ai  debitori  ceduti  si
          intendono riferiti alla societa' emittente i titoli 
              1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art.
          3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti
          diversi dalle persone fisiche e  dalle  microimprese,  come
          definite  dall'art.  2,  paragrafo  1,  dell'allegato  alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea,  del
          6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
              a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati  da
          una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario  iscritto
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e  successive  modificazioni,  i
          quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'art.
          2, comma 3, lettera c); 
              b)  i  titoli  emessi  dalle  stesse   per   finanziare
          l'erogazione   dei   finanziamenti   siano   destinati   ad
          investitori   qualificati   come    definiti    ai    sensi
          dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58; 
              c) la banca o l'intermediario finanziario di  cui  alla
          lettera a) trattenga un significativo  interesse  economico
          nell'operazione, nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite
          dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia 
              2. Nella presente legge si  intende  per  «testo  unico
          bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          e successive modificazioni, recante il  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia.". 
              "3. Societa' per la cartolarizzazione dei crediti. 
              1. La societa' cessionaria,  o  la  societa'  emittente
          titoli se diversa dalla  societa'  cessionaria,  hanno  per
          oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni
          di cartolarizzazione dei crediti. 
              2. I crediti relativi a ciascuna operazione  (per  tali
          intendendosi  sia  i  crediti  vantati  nei  confronti  del
          debitore o dei debitori  ceduti,  sia  ogni  altro  credito
          maturato dalla societa' di cui  al  comma  1  nel  contesto
          dell'operazione),  i  relativi  incassi  e   le   attivita'
          finanziarie  acquistate  con   i   medesimi   costituiscono
          patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  della
          societa' e da quello relativo  alle  altre  operazioni.  Su
          ciascun patrimonio non sono  ammesse  azioni  da  parte  di
          creditori diversi  dai  portatori  dei  titoli  emessi  per
          finanziare l'acquisto dei crediti stessi. 
              2-bis. Non sono ammesse azioni  da  parte  di  soggetti
          diversi da quelli  di  cui  al  comma  2  sui  conti  delle
          societa'  di  cui  al  comma  1  aperti  presso  la   banca
          depositaria ovvero presso i soggetti  di  cui  all'art.  2,
          comma 3, lettera c),  dove  vengono  accreditate  le  somme
          corrisposte dai debitori ceduti nonche'  ogni  altra  somma
          pagata o comunque di  spettanza  della  societa'  ai  sensi
          delle  operazioni  accessorie   condotte   nell'ambito   di
          ciascuna operazione  di  cartolarizzazione  o  comunque  ai
          sensi dei contratti  dell'operazione.  Tali  somme  possono
          essere  utilizzate  dalle  societa'  di  cui  al  comma   1
          esclusivamente per il soddisfacimento  di  crediti  vantati
          dai soggetti di cui al comma  2  e  dalle  controparti  dei
          contratti derivati con finalita' di  copertura  dei  rischi
          insiti nei crediti e nei  titoli  ceduti,  nonche'  per  il
          pagamento degli altri costi  dell'operazione.  In  caso  di
          avvio nei confronti del depositario di procedimenti di  cui
          al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure
          concorsuali, le somme accreditate su tali  conti  e  quelle
          affluite  in  corso  di  procedura  non  sono  soggette   a
          sospensione  dei  pagamenti  e  vengono  immediatamente   e
          integralmente restituite alla societa' senza la  necessita'
          di deposito di  domanda  di  ammissione  al  passivo  o  di
          rivendica  e  al  di  fuori  dei  piani  di  riparto  o  di
          restituzione di somme. 
              2-ter. Sui conti correnti dove vengono  accreditate  le
          somme incassate per conto delle societa' di cui al comma  1
          corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai  soggetti  che
          svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei
          crediti, anche su delega dei soggetti di  cui  all'art.  2,
          comma 6, i servizi indicati nell'art. 2, comma  3,  lettera
          c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di  tali
          soggetti se non per l'eccedenza  delle  somme  incassate  e
          dovute alle societa' di cui al comma 1. In  caso  di  avvio
          nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,
          le somme accreditate su tali conti  e  quelle  affluite  in
          corso  di  procedura,  per  un  importo  pari  alle   somme
          incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1, vengono
          immediatamente e integralmente restituite alle societa'  di
          cui al comma 1 senza la necessita' di deposito  di  domanda
          di ammissione al passivo o di rivendica e al di  fuori  dei
          piani riparto o di restituzione di somme. 
              3. Le societa' di cui al comma 1  si  costituiscono  in
          forma di societa' di capitali. Fermi restando gli  obblighi
          di segnalazione  previsti  per  finalita'  statistiche,  la
          Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del  CICR,  puo'
          imporre alle  societa'  di  cui  al  comma  1  obblighi  di
          segnalazione ulteriori relativi ai  crediti  cartolarizzati
          al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti  cui
          i crediti si riferiscono 
              -al comma 2-bis dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999,
          n. 130, recante "Disposizioni sulla  cartolarizzazione  dei
          crediti.",  sono  state  ,  dal   presente   decreto-legge,
          soppresse le parole "comma 1-bis". 
              "5. Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati. 
              1. Ai titoli emessi dalla societa' cessionaria o  dalla
          societa' emittente titoli, per  finanziare  l'acquisto  dei
          crediti, si applicano gli articoli  129  e  143  del  testo
          unico bancario. 
              2. Alle  emissioni  dei  titoli  non  si  applicano  il
          divieto di raccolta di risparmio tra il  pubblico  previsto
          dall'art. 11, comma 2, del  testo  unico  bancario,  ne'  i
          limiti  quantitativi   alla   raccolta   prescritti   dalla
          normativa vigente; non trovano  altresi'  applicazione  gli
          articoli da 2410 a 2420 del codice civile. 
              2-bis. I titoli emessi  nell'ambito  di  operazioni  di
          cartolarizzazione di cui all'art. 1, anche non destinati ad
          essere negoziati in un mercato regolamentato o  in  sistemi
          multilaterali di negoziazione e anche privi di  valutazione
          del  merito  di  credito  da  parte  di  operatori   terzi,
          costituiscono attivi  ammessi  a  copertura  delle  riserve
          tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi  dell'art.
          38 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  e
          successive modificazioni. Entro 30 giorni  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  l'IVASS  adotta  un
          regolamento che disciplini le misure di  dettaglio  per  la
          copertura delle riserve tecniche tramite gli  attivi  sopra
          menzionati. L'investimento nei titoli di  cui  al  presente
          comma e' altresi' compatibile con le  vigenti  disposizioni
          in materia di limiti di investimento di fondi pensione.". 
              "7. Altre operazioni. 
              1. Le disposizioni della presente legge  si  applicano,
          in quanto compatibili: 
              a) alle operazioni  di  cartolarizzazione  dei  crediti
          realizzate mediante l'erogazione  di  un  finanziamento  al
          soggetto  cedente  da   parte   della   societa'   per   la
          cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli; 
              b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi
          per  oggetto  crediti,  costituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              2.  Nel  caso   di   operazioni   realizzate   mediante
          erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e  al
          cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al
          soggetto finanziato e al soggetto finanziatore. 
              2-bis.  Nel  caso  di  operazioni  realizzate  mediante
          cessione a un  fondo  comune  di  investimento,  i  servizi
          indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c),  possono  essere
          svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'art. 2, comma
          6, dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il
          fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in  favore  del
          fondo si applicano gli articoli  4  e  6,  comma  2,  della
          presente legge,  nonche'  le  restanti  disposizioni  della
          presente legge, in quanto compatibili. 
              2-ter. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma  2-bis,
          si applicano, in quanto compatibili,  alle  imprese  ed  ai
          soggetti ivi menzionati  ai  fini  dell'investimento  nelle
          quote dei fondi di cui all'art. 7, comma 2-bis 
              2-quater. La presente legge si  applica  altresi'  alle
          operazioni di  cartolarizzazione  di  crediti  sorti  dalla
          concessione di uno o  piu'  finanziamenti  da  parte  della
          societa'  emittente  i  titoli.  Nel  caso  di   operazioni
          realizzate  mediante  concessione   di   finanziamenti,   i
          richiami al cedente  e  al  cessionario  devono  intendersi
          riferiti, rispettivamente,  al  soggetto  finanziato  e  al
          soggetto finanziatore e i richiami ai  debitori  ceduti  si
          intendono  riferiti  ai   soggetti   finanziati.   A   tali
          operazioni  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni dell'art. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 
              2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione,
          anche in parte, del finanziamento relativo alle  operazioni
          di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui  crediti
          sorti e sulle somme corrisposte dai debitori  sono  ammesse
          azioni soltanto a tutela dei diritti di cui  all'  art.  1,
          comma 1, lettera b). 
              2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma  2-quater  i
          titoli emessi dalle societa'  per  finanziare  l'erogazione
          dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti  sono  destinati
          ad investitori  qualificati  ai  sensi  dell'art.  100  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              2-septies. I soggetti di cui all'art. 2,  comma  6,  in
          aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge,
          verificano la correttezza delle operazioni poste in  essere
          ai sensi del comma 2-quater e la conformita'  delle  stesse
          alla normativa applicabile.". 
              Si riporta l'art.  11  del  decreto-legge  23  dicembre
          2013, n. 145, recante  "Interventi  urgenti  di  avvio  del
          piano "Destinazione  Italia",  per  il  contenimento  delle
          tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione,
          lo sviluppo e la digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'
          misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO
          2015.",  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  21
          febbraio 2014, n. 9, recante "Interventi urgenti  di  avvio
          del piano «Destinazione Italia», per il contenimento  delle
          tariffe elettriche e del gas, per la  riduzione  dei  premi
          RC-auto, per l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo  e  la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione di  opere  pubbliche  ed  EXPO  2015.",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11 Misure per favorire la  risoluzione  di  crisi
          aziendali e difendere l'occupazione 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
          dopo le  parole:  «ai  finanziamenti  del  Foncooper»  sono
          inserite le seguenti: «e a quelli  erogati  dalle  societa'
          finanziarie ai sensi dell'art. 17, comma 5,». 
              2. Nel caso di affitto o di vendita  di  aziende,  rami
          d'azienda o  complessi  di  beni  e  contratti  di  imprese
          sottoposte    a    fallimento,    concordato    preventivo,
          amministrazione   straordinaria   o   liquidazione   coatta
          amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o
          per  l'acquisto  le  societa'  cooperative  costituite   da
          lavoratori   dipendenti   dell'impresa   sottoposta    alla
          procedura. 
              3.  L'atto  di  aggiudicazione  dell'affitto  o   della
          vendita alle  societa'  cooperative  di  cui  al  comma  2,
          costituisce titolo ai fini dell'applicazione  dell'art.  7,
          comma 5, della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  nonche'
          dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno  2012,  n.
          92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
          delle  vigenti  norme  in  materia  di   integrazione   del
          trattamento salariale in  favore  dei  lavoratori  che  non
          passano alle dipendenze della societa' cooperativa. 
              3-bis. Il quarto comma dell'art. 2526 del codice civile
          si interpreta nel  senso  che,  nelle  cooperative  cui  si
          applicano  le  norme  sulle  societa'   a   responsabilita'
          limitata, il limite all'emissione di  strumenti  finanziari
          si riferisce esclusivamente ai titoli di debito. 
              3-ter. All'art. 4, comma 4-septies,  del  decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le  parole:  «per
          un massimo di 12 mesi» sono aggiunte le seguenti: «, o  per
          un massimo di 24  mesi  nel  caso  in  cui,  essendo  stato
          autorizzato  un  programma  di   cessione   dei   complessi
          aziendali, tale cessione  non  sia  ancora  realizzata,  in
          tutto o in parte, e risulti, sulla base  di  una  specifica
          relazione   del    commissario    straordinario,    l'utile
          prosecuzione dell'esercizio d'impresa». 
              3-quater. (abrogato) 
              3-quinquies.  All'articolo  9  del   decreto-legge   10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il
          seguente: 
              «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8  luglio
          1999, n. 270, si interpreta nel senso che,  fermi  restando
          gli  obblighi  di  cui  al  comma  2   e   le   valutazioni
          discrezionali di cui al comma 3, il valore  determinato  ai
          sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai
          fini della legittimita' della vendita.».". 
              -Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legge  24
          aprile  2014,  n.  66,  recante  "Misure  urgenti  per   la
          competitivita' e la giustizia  sociale.",  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n.  89,  recante
          "Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale. Deleghe al  Governo  per  il  completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il
          riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
          potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
          per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
          di Stato e di tesoreria.", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  37  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati) 
              In vigore dal 24 giugno 2014 
              1. Al fine  di  assicurare  il  completo  ed  immediato
          pagamento di  tutti  i  debiti  di  parte  corrente  certi,
          liquidi ed esigibili  per  somministrazioni,  forniture  ed
          appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli
          altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre
          2013 e certificati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis e  3-ter
          del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  o
          dell'articolo 7 del decreto legge 8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64,  sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato  dal
          momento dell'effettuazione  delle  operazioni  di  cessione
          ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
          altresi', assistiti dalla medesima  garanzia  dello  Stato,
          sempre dal momento dell'effettuazione delle  operazioni  di
          cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma
          3, i suddetti debiti di parte corrente  certi,  liquidi  ed
          esigibili  delle  predette  pubbliche  amministrazioni  non
          ancora certificati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013,  a
          condizione che: 
              a)  i  soggetti   creditori   presentino   istanza   di
          certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre  2014,
          utilizzando la piattaforma elettronica di cui  all'articolo
          7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013; 
              b) i crediti siano oggetto di  certificazione,  tramite
          la  suddetta  piattaforma  elettronica,  da   parte   delle
          pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve
          avvenire  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione
          dell'istanza.   Il   diniego,   anche    parziale,    della
          certificazione, sempre  entro  il  suddetto  termine,  deve
          essere puntualmente motivato. Ferma restando  l'attivazione
          da parte  del  creditore  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
          all'art. 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge n.  185
          del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi  comporta  a
          carico  del  dirigente  responsabile  l'applicazione  delle
          sanzioni di cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  predetto
          decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui  al
          primo  periodo  che  risultino  inadempienti  non   possono
          procedere  ad   assunzioni   di   personale   o   ricorrere
          all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. 
              2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di  cui  al
          comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli  obiettivi
          del patto di stabilita' interno. 
              3. I soggetti creditori possono  cedere  pro-soluto  il
          credito certificato e assistito dalla garanzia dello  Stato
          ai sensi del comma 1 ad una banca  o  ad  un  intermediario
          finanziario,  anche  sulla  base  di  apposite  convenzioni
          quadro. Per i crediti  assistiti  dalla  suddetta  garanzia
          dello Stato non possono essere richiesti  sconti  superiori
          alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma  4.  Avvenuta
          la  cessione  del  credito,  la  pubblica   amministrazione
          debitrice diversa dallo Stato puo'  chiedere,  in  caso  di
          temporanee carenze di  liquidita',  una  ridefinizione  dei
          termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
          durata  massima  di  5  anni,   rilasciando,   a   garanzia
          dell'operazione, delegazione di pagamento,  a  norma  della
          specifica disciplina applicabile a  ciascuna  tipologia  di
          pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a  valere
          sulle entrate di  bilancio.  Le  pubbliche  amministrazioni
          debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
          il  debito,  alle  condizioni  pattuite  nell'ambito  delle
          operazioni di ridefinizione dei termini e delle  condizioni
          di pagamento  del  debito  di  cui  al  presente  comma  al
          ripristino  della  normale   gestione   della   liquidita'.
          L'operazione   di   ridefinizione,   le   cui    condizioni
          finanziarie devono tener conto della garanzia dello  Stato,
          puo'  essere  richiesta  dalla   pubblica   amministrazione
          debitrice  alla  banca  o   all'intermediario   finanziario
          cessionario del credito, ovvero ad altra banca o  ad  altro
          intermediario  finanziario  qualora  il   cessionario   non
          consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in  tal
          caso, previa corresponsione di quanto  dovuto,  il  credito
          certificato e' ceduto di  diritto  alla  predetta  banca  o
          intermediario finanziario. La  Cassa  depositi  e  prestiti
          S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),  del
          decreto legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          nonche'  istituzioni  finanziarie  dell'Unione  Europea   e
          internazionali, possono acquisire,  dalle  banche  e  dagli
          intermediari finanziari,  sulla  base  di  una  convenzione
          quadro con  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  i  crediti
          assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al  comma  1  e
          ceduti ai sensi  del  presente  comma,  anche  al  fine  di
          effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e  delle
          condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
          massima di 15 anni, in relazione alle  quali  le  pubbliche
          amministrazioni   debitrici   rilasciano   delegazione   di
          pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
          ciascuna tipologia di  pubblica  amministrazione,  o  altra
          simile  garanzia  a  valere  sulle  entrate  di   bilancio.
          L'intervento della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  puo'
          essere effettuato nei limiti di una  dotazione  finanziaria
          stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  medesima.
          I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato  di  cui  al
          comma 1,  gia'  oggetto  di  ridefinizione  possono  essere
          acquisiti dai soggetti cui  si  applicano  le  disposizioni
          della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
          ceduti a Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  nonche'  alle
          istituzioni    finanziarie    dell'Unione     europea     e
          internazionali.  Alle  operazioni  di   ridefinizione   dei
          termini e delle condizioni di pagamento dei debiti  di  cui
          al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
          si applicano i limiti fissati, per  le  regioni  a  statuto
          ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970,  n.
          281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre
          pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti. 
              4. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  istituito
          presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un
          apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
          rilascio della garanzia dello Stato,  cui  sono  attribuite
          risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
          prima richiesta, esplicita, incondizionata e  irrevocabile.
          Gli interventi del  Fondo  sono  assistiti  dalla  garanzia
          dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
          e' elencata nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  La  gestione  del
          Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19,  comma
          5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102.  Con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono definiti  termini  e
          modalita' tecniche di attuazione dei commi  1  e  3  ,  ivi
          compresa  la  misura  massima  dei   tassi   di   interesse
          praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e
          delle condizioni di  pagamento  del  debito  derivante  dai
          crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma  3,
          nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'   di
          operativita' e di  escussione  della  garanzia  del  Fondo,
          nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza. 
              5. In caso di escussione della garanzia, e'  attribuito
          allo Stato il diritto di rivalsa sugli  enti  debitori.  La
          rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino  a
          concorrenza della somme escusse e degli interessi  maturati
          alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi
          titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
          Stato. Con il decreto di cui al comma 4  sono  disciplinate
          le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di  cui
          al presente comma, anche al fine di garantire  il  recupero
          delle somme in caso di incapienza delle somme  a  qualsiasi
          titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
          Stato. 
              6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e
          12-septies dell'articolo 11, del decreto  legge  28  giugno
          2013 n. 76, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          agosto 2013 n. 99, sono abrogati. 
              7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante  la
          piattaforma elettronica  per  la  gestione  telematica  del
          rilascio  delle  certificazioni   di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 7 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura  privata
          e  possono  essere  effettuate  a  favore   di   banche   o
          intermediari  finanziari  autorizzati,  ovvero  da   questi
          ultimi  alla  Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.A.   o   a
          istituzioni    finanziarie    dell'Unione     europea     e
          internazionali.   Le   suddette   cessioni   dei    crediti
          certificati si intendono  notificate  e  sono  efficaci  ed
          opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
          data  di  comunicazione  della   cessione   alla   pubblica
          amministrazione attraverso la piattaforma elettronica,  che
          costituisce data certa, qualora  queste  non  le  rifiutino
          entro sette giorni dalla ricezione di  tale  comunicazione.
          Non si applicano alle  predette  cessioni  dei  crediti  le
          disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli  articoli
          69 e 70 del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
          nonche' le disposizioni di cui all'art. 7  della  legge  21
          febbraio 1991, n. 52, e all'art. 67 del  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. Le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma si  applicano  anche  alle  cessioni  effettuate  dai
          suddetti cessionari in favore  dei  soggetti  ai  quali  si
          applicano le disposizioni della legge 30  aprile  1999,  n.
          130 
              7-ter. Le verifiche di cui all'art. 48-bis del  decreto
          dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          sono    effettuate    dalle    pubbliche    amministrazioni
          esclusivamente all'atto della  certificazione  dei  crediti
          certi, liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   per
          somministrazioni, forniture ed appalti e  per  obbligazioni
          relative a  prestazioni  professionali  alla  data  del  31
          dicembre  2013,  tramite  la  piattaforma  elettronica  nei
          confronti dei soggetti creditori.  All'atto  del  pagamento
          dei crediti certificati oggetto di cessione,  le  pubbliche
          amministrazioni   effettuano    le    predette    verifiche
          esclusivamente nei confronti del cessionario. 
              7-quater. L'art. 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,  sono
          abrogati.". 
              -si riporta la lettera b) del comma 3-ter  dell'art.  9
          rubricato    "Rimborsi     fiscali     ultradecennali     e
          velocizzazione,  anche  attraverso  garanzie   della   Sace
          s.p.a.,  dei  pagamenti   da   parte   della   p.a.",   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  "Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale.  ",  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure  urgenti
          per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
          per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
          nazionale.": 
              "b) dagli enti del Servizio sanitario  nazionale  delle
          regioni  sottoposte  a  piano  di  rientro  dai   disavanzi
          sanitari, ovvero  a  programmi  operativi  di  prosecuzione
          degli  stessi,  qualora  nell'ambito  di  detti   piani   o
          programmi  siano  state  previste  operazioni  relative  al
          debito. Sono in ogni caso  fatte  salve  le  certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          le certificazioni rilasciate nell'ambito di  operazioni  di
          gestione del debito sanitario, in attuazione  dei  predetti
          piani o programmi operativi."