(( Art. 22 ter 
 
 
 Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 
 
  All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia
la necessita' di garantire la tutela della  salute,  dei  lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni  culturali».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni,  recante
          Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 31 Esercizi commerciali 
              In vigore dal 21 agosto 2013 
              1. In materia  di  esercizi  commerciali,  all'art.  3,
          comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006,  n.  248,  sono  soppresse   le   parole:   "in   via
          sperimentale"  e  dopo  le  parole  "dell'esercizio"   sono
          soppresse le seguenti "ubicato  nei  comuni  inclusi  negli
          elenchi  regionali  delle  localita'  turistiche  o  citta'
          d'arte". 
              2.Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale
          in materia  di  concorrenza,  liberta'  di  stabilimento  e
          libera  prestazione  di  servizi,   costituisce   principio
          generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura
          di  nuovi  esercizi  commerciali   sul   territorio   senza
          contingenti,  limiti  territoriali  o  altri   vincoli   di
          qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
          della salute, dei lavoratori,  dell'ambiente,  ivi  incluso
          l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni  e  gli
          enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni
          del presente comma entro  il  30  settembre  2012,  potendo
          prevedere  al  riguardo,  senza  discriminazioni  tra   gli
          operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
          ovvero  limitazioni  ad  aree   dove   possano   insediarsi
          attivita' produttive e commerciali solo qualora vi  sia  la
          necessita'  di  garantire  la  tutela  della  salute,   dei
          lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e
          dei beni culturali.".