Art. 22 
 
                    (( (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. Alle minori entrate derivanti dalle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in  euro  4.364.500
annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli
18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per  l'anno
2014 e a euro 417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede: 
  a) quanto ad euro 550.000 per l'anno  2014,  ad  euro  481.500  per
l'anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere  dall'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto ad euro 381.500  a  decorrere  dall'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione  della  proiezione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  c) quanto a 4,3 milioni  di  euro  annui  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate di cui all'articolo 19 del presente decreto. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
semestrale  delle  minori  entrate  derivanti   dall'attuazione   del
presente decreto e riferisce in merito al  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui  al  comma  1
del presente articolo, con decreto del Ministro della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si  provvede
all'aumento  degli  importi   del   contributo   unificato   di   cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente
decreto, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  delle
minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere, con apposita relazione,  in  merito  alle  cause
degli scostamenti e all'adozione  delle  misure  di  cui  al  secondo
periodo del comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del quinto comma  dell'articolo  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              "Art. 10.Proroga di termini in materia  di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              ( Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 17 della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              (Omissis). 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
              (Omissis).". 
              Per il testo dell'articolo 13 del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  vedi
          nelle note all'articolo 19.