(( Art. 22-bis 
 
 
Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita'  prodotta  da
                        impianti fotovoltaici 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6  dell'articolo  26  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti  i
cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della
predetta legge di conversione, enti locali o scuole. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 26 del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116: 
              "Art.  26  (Interventi   sulle   tariffe   incentivanti
          dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici) 
              (OMISSIS). 
              3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  la   tariffa
          incentivante  per  l'energia  prodotta  dagli  impianti  di
          potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta
          dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da
          comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: 
              a) la tariffa e' erogata per un  periodo  di  24  anni,
          decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed  e'
          conseguentemente  ricalcolata  secondo  la  percentuale  di
          riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato  2  al
          presente decreto; 
              b) fermo restando il periodo di erogazione  ventennale,
          la tariffa e' rimodulata prevedendo  un  primo  periodo  di
          fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un
          secondo periodo di fruizione di un  incentivo  incrementato
          in ugual  misura.  Le  percentuali  di  rimodulazione  sono
          stabilite  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
          gas e il sistema idrico, da emanare  entro  il  1°  ottobre
          2014 in modo da consentire, nel caso di adesione  di  tutti
          gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di  almeno  600
          milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto
          all'erogazione prevista con le tariffe vigenti; (97) 
              c) fermo restando il periodo di erogazione  ventennale,
          la  tariffa   e'   ridotta   di   una   quota   percentuale
          dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, per la durata residua del periodo  di
          incentivazione, secondo le seguenti quantita': 
              1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
          superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 
              2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
          superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; 
              3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
          superiore a 900 kW. 
              In assenza di comunicazione da parte dell'operatore  il
          GSE applica l'opzione di cui alla lettera c). 
              4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi  del
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  5  maggio
          2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  109  del  12
          maggio 2011, e del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  5  luglio  2012,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le  riduzioni  di  cui
          all'allegato 2 al presente decreto si applicano  alla  sola
          componente incentivante, calcolata secondo le modalita'  di
          cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del  medesimo
          decreto 5 luglio 2012. 
              5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai
          commi 3 e 4 puo' accedere a finanziamenti  bancari  per  un
          importo massimo pari alla differenza tra  l'incentivo  gia'
          spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo  rimodulato  ai
          sensi  dei  commi  3  e  4.  Tali   finanziamenti   possono
          beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base
          di  apposite  convenzioni  con  il  sistema  bancario,   di
          provvista dedicata  o  di  garanzia  concessa  dalla  Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di  cui
          al comma 7, lettera a), dell'articolo 5  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di  Cdp
          e' garantita dallo Stato ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e
          modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno  per
          la parte  di  competenza  e  ove  necessario,  alla  durata
          dell'incentivo  come  rimodulata  ai  sensi  del  comma  3,
          lettera a), la validita' temporale dei permessi rilasciati,
          comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli
          impianti fotovoltaici ricadenti nel campo  di  applicazione
          del presente articolo."