Art. 22 Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 verifica, nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 30, che ogni stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione dispone dei requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, sezione I e sezione II a partire dalle date ivi stabilite, nonche' di: a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle attivita' e delle procedure laddove condotte; b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonche' il corretto funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature. 2. La progettazione, la costruzione e le modalita' di funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 1 sono realizzate a garanzia di uno svolgimento il piu' efficace possibile delle attivita' e delle procedure, nonche' al fine di ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato. 3. La persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), e' responsabile della sistemazione e della cura degli animali e assicura, in particolare, che: a) gli animali dispongono, in conformita' ai requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, di alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; b) qualsiasi limitazione alla possibilita' dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali e' mantenuta al minimo; c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri; d) sono adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati; e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato. 4. Per motivi scientifici legati al benessere o alla salute degli animali, l'autorita' competente secondo gli ambiti di cui all'articolo 4 puo' rilasciare specifici provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, mediante disposizioni di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3, lettera a).