Art. 22 
 
            Affari di valore superiore a euro 520.000,00 
 
  1.  Alla  liquidazione  dei  compensi  per  gli  affari  di  valore
superiore  a  euro  520.000,00  si  applica  di  regola  il  seguente
incremento percentuale: per gli affari da  euro  520.000,00  ad  euro
1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli  affari  da
euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00  fino  al  30  per  cento  dei
parametri numerici previsti per le controversie  di  valore  sino  ad
euro 1.000.000,00; per  gli  affari  da  euro  2.000.000,01  ad  euro
4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per  gli  affari
da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30  per  cento  dei
parametri numerici previsti per le controversie  di  valore  sino  ad
euro 4.000.000,00;  per  gli  affari  di  valore  superiore  ad  euro
8.000.000,00, fino al 30 per cento dei  parametri  numerici  previsti
per gli affari di valore  sino  ad  euro  8.000.000,00;  tale  ultimo
criterio puo' essere utilizzato per  ogni  successivo  raddoppio  del
valore dell'affare.