Art. 22 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
  1.  Nei  casi  di  lesioni  personali  o  di   decesso,   ai   fini
dell'accertamento del nesso di causalita' tra il fatto  delittuoso  e
l'evento lesivo, della percentuale di invalidita' riportata  e  della
diminuzione della capacita' lavorativa, si applicano le  disposizioni
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. 
  2. Il prefetto, ai fini  dell'accertamento  indicato  al  comma  1,
richiede  immediatamente  il  giudizio  sanitario  della  commissione
medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15
marzo 2010,  n.  66,  e  successive  modificazioni,  trasmettendo  la
documentazione necessaria. 
  3. La commissione medica ospedaliera esprime  il  proprio  giudizio
entro il termine  di  45  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
Decorso inutilmente tale termine, il prefetto  si  rivolge  ad  altri
soggetti pubblici dotati  di  qualificazione  ed  adeguata  capacita'
tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale,  ovvero
ad istituti universitari, che si pronunciano entro  20  giorni  dalla
richiesta. 
  4. La valutazione  della  commissione  medica  ospedaliera  non  e'
richiesta in caso di decesso, quando il nesso di  causalita'  risulti
di immediata evidenza. La  medesima  valutazione  non  e',  altresi',
richiesta qualora il prefetto  ritenga,  sulla  base  degli  elementi
istruttori acquisiti, che sia da escludere la  natura  estorsiva  del
fatto. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per la rubrica della legge 20 ottobre 1990, n. 302,si
          veda nelle note all'art. 19. 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 193  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106, S.O.: 
              "Art. 193. (Commissioni mediche ospedaliere  interforze
          di prima istanza) - 1. Le Commissioni, oltre ai compiti  di
          cui  all'  articolo  192,   effettuano   gli   accertamenti
          medico-legali in materia di: 
                a) provvidenze a favore di  categorie  di  dipendenti
          pubblici   e   delle   vittime   del   terrorismo,    della
          criminalita', del dovere, di incidenti causati da attivita'
          istituzionale delle Forze armate,  di  ordigni  bellici  in
          tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui
          alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo
          IV, sezioni III e IV del presente codice; 
                b) benefici in favore dei militari di leva, volontari
          e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle  Forze
          di polizia a ordinamento militare e civile,  infortunati  o
          caduti in servizio e  dei  loro  superstiti,  di  cui  all'
          articolo 1895 e all' articolo 1896; 
                c) impiego  del  personale  delle  Forze  di  polizia
          invalido per causa di servizio, ai sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; 
                d) transito nell'impiego civile di cui all'  articolo
          930; 
                e) indennizzo a favore dei  soggetti  danneggiati  da
          complicanze di tipo irreversibile a causa  di  vaccinazioni
          obbligatorie,    trasfusioni    e    somministrazione    di
          emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. 
              2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono incardinate: 
                a) presso il Policlinico militare con sede in Roma; 
                b) presso i Centri ospedalieri militari con  sede  in
          Milano e Taranto; 
                c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale. 
              3. La Commissione e' composta da tre ufficiali  medici,
          di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina
          legale  e  delle  assicurazioni.  Assume  le  funzioni   di
          presidente il  direttore  dell'ente  sanitario  militare  o
          l'ufficiale superiore medico da lui  delegato  o,  in  loro
          assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado
          o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio. 
              4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita'  o
          lesioni di militari appartenenti a Forze armate  diverse  o
          di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o
          civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con
          funzioni  di  presidente,  identificato  con  le  modalita'
          indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario
          medico della Forza armata o di polizia di appartenenza. 
              5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della
          concessione dei benefici previsti  dal  libro  VII,  titolo
          III, capo IV,  sezioni  III  e  IV,  e'  integrata  da  due
          ufficiali medici dell'Arma  dei  carabinieri  nominati  dal
          Comando generale, allorquando il relativo  procedimento  si
          riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del
          dovere e agli stessi militari.".