Articolo 22 Cooperazione tra gli Stati, polizia e controlli di frontiera 22.1 Le modalita' di cooperazione tra i servizi competenti dei due Stati in caso in cui tale cooperazione sia necessaria per l'esecuzione del presente Accordo saranno oggetto di uno o piu' protocolli addizionali. 22.2 Tale o tali protocolli determineranno in particolare: a) le norme e le modalita' di controllo relativi al diritto del lavoro, all'impiego di personale, cosi' come alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori sulla sezione transfrontaliera; b) le modalita' di controllo di sicurezza, di polizia e di dogana; c) le modalita' di constatazione delle infrazioni, d'interpello e di arresto sul territorio di ogni Stato situato da una parte e dall'altra della sezione transfrontaliera eseguiti dagli agenti dei due Stati, anche a bordo dei treni. I controlli sono organizzati in maniera da conciliare, per quanto possibile, la fluidita' e la celerita' del traffico con l'efficacia di tali controlli. Ogni Parte e' responsabile del pagamento o della riscossione dei costi relativi ai controlli di competenza.