Art. 22 
 
                           (Conto termico) 
 
  1.Al fine di agevolare  l'accessibilita'  di  imprese,  famiglie  e
soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia  termica
da fonti rinnovabili  e  per  interventi  di  efficienza  energetica,
l'aggiornamento  del  sistema  di  incentivi  di  cui  al  comma  154
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' definito  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro  il  31  dicembre  2014,  secondo  criteri  di  semplificazione
procedurale,   con   possibilita'   di   utilizzo   di    modulistica
predeterminata e accessibilita' online, e  perseguendo  obiettivi  di
diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di  favorire  il
massimo accesso alle risorse gia' definite ai sensi dell'articolo  28
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. 
  2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo  economico
effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare,  il  monitoraggio  dell'applicazione  del
sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1  e,  se  del  caso,
adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo,  in  grado
di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti
Commissioni Parlamentari.