Art. 22 
 
 
                     Richiesta di autorizzazione 
             per effettuare operazioni intracomunitarie 
 
  1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
    «7-bis. L'opzione di cui al comma 2,  lettera  e-bis),  determina
l'immediata inclusione nella banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
effettuano operazioni intracomunitarie, di cui  all'articolo  17  del
regolamento (CE) n. 904/2010, del  Consiglio,  del  7  ottobre  2010;
fatto salvo quanto disposto dal  comma  15-bis,  si  presume  che  un
soggetto   passivo   non   intende   piu'    effettuare    operazioni
intracomunitarie  qualora   non   abbia   presentato   alcun   elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data
di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine  l'Agenzia  delle
entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati  di
cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione  al
soggetto passivo.»; 
  b) il comma 7-ter e' abrogato; 
  c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli  Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano  che  i
dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro  identificazione  ai  fini
dell'IVA, siano completi  ed  esatti.  In  caso  di  esito  negativo,
l'Ufficio emana provvedimento  di  cessazione  della  partiva  IVA  e
provvede all'esclusione della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le  modalita'
operative per l'inclusione delle partite IVA  nella  banca  dati  dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie,  nonche'
i  criteri  e  le  modalita'  di  cessazione  della  partita  IVA   e
dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»; 
  d) il comma 15-quater e' abrogato. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Il  testo  dell'art.  35  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal presente decreto e' il seguente: 
              «Art. 35  (Disposizione  regolamentare  concernente  le
          dichiarazioni   di   inizio,   variazione   e    cessazione
          attivita'). - 1. I soggetti che  intraprendono  l'esercizio
          di un'impresa, arte  o  professione  nel  territorio  dello
          Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
          farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  .   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto. 
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare: 
              a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il  luogo
          e la data di nascita, il codice fiscale, la  residenza,  il
          domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
              b) per i soggetti diversi  dalle  persone  fisiche,  la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza; 
              c)  per  i   soggetti   residenti   all'estero,   anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
              d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il  luogo  o  i
          luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
              e) per i soggetti che svolgono attivita'  di  commercio
          elettronico,  l'indirizzo  del   sito   web   ed   i   dati
          identificativi dell'internet service provider; 
              e-bis)  per  i  soggetti   che   intendono   effettuare
          operazioni intracomunitarie di cui al Titolo  II,  Capo  II
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni; 
              f)  ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello   ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente. 
              3. In caso di variazione di alcuno  degli  elementi  di
          cui  al  comma  2  o  di  cessazione   dell'attivita',   il
          contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
          ad uno degli  uffici  indicati  dal  comma  1,  utilizzando
          modelli conformi a quelli approvati con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  variazione
          comporta il trasferimento del  domicilio  fiscale  essa  ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si  e'  verificata.  In   caso   di   fusione,   scissione,
          conferimenti  di  aziende   o   di   altre   trasformazioni
          sostanziali  che  comportano  l'estinzione   del   soggetto
          d'imposta, la dichiarazione e'  presentata  unicamente  dal
          soggetto risultante dalla trasformazione. 
              4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine  per
          la presentazione della dichiarazione  di  cui  al  comma  3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali  rimangono
          ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
          alla   fatturazione,    registrazione,    liquidazione    e
          dichiarazione.  Nell'ultima  dichiarazione   annuale   deve
          tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n.  5)
          dell'art. 2, da determinare computando anche le  operazioni
          indicate nel quinto comma dell'art. 6, per le quali non  si
          e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta. 
              5.  I  soggetti  che   intraprendono   l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione, se ritengono di  realizzare
          un  volume  d'affari   che   comporti   l'applicazione   di
          disposizioni  speciali   ad   esso   connesse   concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente art. e devono osservare la disciplina stabilita in
          relazione al volume d'affari dichiarato. 
              6. Le dichiarazioni previste  dal  presente  art.  sono
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
          ai commi  10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,
          direttamente ad uno degli uffici di  cui  al  comma  1.  Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
              7.  L'ufficio  rilascia   o   invia   al   contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e  nel
          caso di  presentazione  diretta  consegna  la  copia  della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 
              7-bis. L'opzione di cui al  comma  2,  lettera  e-bis),
          determina  l'immediata  inclusione  nella  banca  dati  dei
          soggetti     passivi     che     effettuano      operazioni
          intracomunitarie, di cui all'art. 17 del  regolamento  (CE)
          n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo
          quanto  disposto  dal  comma  15-bis,  si  presume  che  un
          soggetto passivo non  intende  piu'  effettuare  operazioni
          intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun  elenco
          riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
          alla data di inclusione nella suddetta banca  dati.  A  tal
          fine l'Agenzia delle entrate procede  all'esclusione  della
          partita IVA dalla banca dati di cui al periodo  precedente,
          previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. 
              7-ter. (abrogato). 
              8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle
          imprese ovvero alla denuncia al  repertorio  delle  notizie
          economiche    e    amministrative    (REA)    ai     sensi,
          rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia  di  istituzione
          del registro delle imprese, possono assolvere gli  obblighi
          di presentazione delle dichiarazioni  di  cui  al  presente
          art. presentando le dichiarazioni  stesse  all'ufficio  del
          registro delle imprese, il quale trasmette i  dati  in  via
          telematica all'Agenzia delle entrate  e  rilascia  apposita
          certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio
          dell'attivita'  l'ufficio  del   registro   delle   imprese
          comunica  al  contribuente  il  numero   di   partita   IVA
          attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate. 
              9. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
          attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
          registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
              10. Le dichiarazioni previste dal presente art. possono
          essere  presentate  in  via  telematica  direttamente   dai
          contribuenti o tramite i soggetti di cui all'art. 3,  commi
          2-bis e 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          322 del 1998; in tal caso  si  considerano  presentate  nel
          giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle  entrate  in
          via  telematica  e  il  procedimento  di  trasmissione   si
          considera concluso nel  giorno  in  cui  e'  completata  la
          ricezione da parte dell'Agenzia  delle  entrate.  La  prova
          della  presentazione  delle  dichiarazioni  e'  data  dalla
          comunicazione   dell'Agenzia   delle   entrate   attestante
          l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse. 
              11. I soggetti incaricati  di  cui  all'art.  3,  commi
          2-bis e 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
          dichiarazione attestante la data di consegna con  l'impegno
          alla  trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano   la
          certificazione  restituita   dall'Agenzia   delle   entrate
          attestante l'avvenuta operazione e contenente, in  caso  di
          inizio attivita', il numero di partita  IVA  attribuito  al
          contribuente. 
              12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
          telematica si applicano ai  fini  della  sottoscrizione  le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma 6,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
              13. I soggetti di  cui  al  comma  3  dell'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del  1998,
          incaricati  della   predisposizione   delle   dichiarazioni
          previste  dal  presente  articolo,  sono   obbligati   alla
          trasmissione in via telematica delle stesse. 
              14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni  si
          applicano le disposizioni  previste  per  la  conservazione
          delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
              15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica delle dichiarazioni previste dal  presente  art.
          ed i tempi di  attivazione  del  servizio  di  trasmissione
          telematica sono stabiliti con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              15-bis.  L'attribuzione  del  numero  di  partita   IVA
          determina la esecuzione di riscontri automatizzati  per  la
          individuazione di elementi di rischio connessi al  rilascio
          dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione  di  accessi
          nel luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi  dei
          poteri  previsti  dal   presente   decreto.   Gli   Uffici,
          avvalendosi  dei  poteri  di  cui  al   presente   decreto,
          verificano che i dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro
          identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
          In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
          cessazione della  partiva  Iva  e  provvede  all'esclusione
          della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
          effettuano operazioni intracomunitarie.  Con  Provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti  le
          modalita' operative  per  l'inclusione  delle  partite  IVA
          nella  banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
          operazioni  intracomunitarie,  nonche'  i  criteri   e   le
          modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
          della stessa dalla banca dati medesima. 
              15-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate: 
              a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
          dichiarazione di inizio di attivita'; 
              b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
          del numero di partita  IVA  determina  la  possibilita'  di
          effettuare  gli   acquisti   di   cui   all'art.   38   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
          polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
          di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
          rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
          inferiore a 50.000 euro. 
              15-quater. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo vigente del  richiamato  art.  17
          del regolamento  (CE)  n.  904/2010  del  Consiglio  del  7
          ottobre 2010: 
              «Art. 17. - 1. Ciascuno Stato  membro  archivia  in  un
          sistema elettronico le informazioni seguenti: 
              a) le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI,
          capo 6, della direttiva 2006/112/CE; 
              b)  i  dati   riguardanti   l'identita',   l'attivita',
          l'organizzazione e  l'indirizzo  delle  persone  a  cui  ha
          attribuito un numero di identificazione  IVA,  raccolti  in
          applicazione dell'art.  213  della  direttiva  2006/112/CE,
          nonche' la data di attribuzione di tale numero; 
              c) i dati riguardanti i numeri di  identificazione  IVA
          attribuiti che hanno perso validita', e le date in cui tali
          numeri hanno perso validita'; 
              d) le informazioni raccolte conformemente agli articoli
          360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE nonche',  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  le   informazioni   che
          raccoglie a norma degli articoli 369-quater, 369-septies  e
          369-octies della direttiva 2006/112/CE. 
              2.   I   dettagli   tecnici   relativi   alla   ricerca
          automatizzata delle informazioni di  cui  al  paragrafo  1,
          lettere b), c), e d), sono stabiliti secondo  la  procedura
          di cui all'art. 58, paragrafo 2.».