Art. 22 
 
Obblighi a carico  delle  strutture  e  degli  operatori  sanitari  e
                  successivi adempimenti dell'AIFA 
 
  1.  Le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli
istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  pubblici  e
privati, i policlinici universitari pubblici e  privati  e  le  altre
analoghe strutture  sanitarie  nominano  una  persona,  con  adeguata
esperienza negli  aspetti  di  farmacovigilanza,  responsabile  della
farmacovigilanza.   La   persona   qualificata   responsabile   della
farmacovigilanza della struttura provvede  a  registrarsi  alla  rete
nazionale di farmacovigilanza al  fine  dell'abilitazione  necessaria
per la gestione delle segnalazioni. Le strutture  sanitarie  private,
diverse da quelle richiamate nel primo periodo, al fine di  assolvere
ai  compiti  di  farmacovigilanza,  fanno  riferimento  alla  persona
qualificata  responsabile  della   farmacovigilanza   della   azienda
sanitaria locale competente per territorio. 
  2. I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a  segnalare
tempestivamente, e comunque entro due giorni,  le  sospette  reazioni
avverse da medicinali di cui vengono a conoscenza  nell'ambito  della
propria  attivita',  in  modo  completo  e   secondo   le   modalita'
individuate nel modello di  segnalazione  avversa  predisposto  dall'
AIFA. 
  3. I medici e  gli  altri  operatori  sanitari,  nell'ambito  della
propria attivita', sono tenuti a segnalare, non oltre le 36  ore,  le
sospette reazioni avverse di medicinali di origine biologica, in modo
completo  e  secondo  le  modalita'  individuate   nel   modello   di
segnalazione avversa predisposto dalla Agenzia italiana del farmaco. 
  4. Alle segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in  corso  di
sperimentazione clinica, si applicano  le  disposizioni  del  decreto
legislativo del 24 giugno 2003, n. 211 e successive modificazioni. 
  5. I medici, gli altri operatori sanitari e i pazienti trasmettono,
tramite le apposite schede e secondo le modalita' indicate dall'AIFA,
le  segnalazioni  di  sospette  reazioni  avverse  o   alla   persona
qualificata  responsabile  della  farmacovigilanza  della   struttura
sanitaria di appartenenza  o  direttamente  alla  rete  nazionale  di
farmacovigilanza  attraverso  il  portale  web  dell'AIFA.   Per   le
segnalazioni ricevute tramite l'apposita scheda cartacea, le  persone
qualificate responsabili della  farmacovigilanza  provvedono,  previa
verifica   della   completezza   e   della   congruita'   dei   dati,
all'inserimento e alla validazione della segnalazione,  entro  e  non
oltre sette giorni dalla data del  ricevimento  della  stessa,  nella
banca dati della rete nazionale di farmacovigilanza e  alla  verifica
dell'effettivo inoltro alle parti interessate del messaggio  relativo
all'inserimento. Per le segnalazioni inviate direttamente  alla  rete
nazionale di farmacovigilanza, attraverso il portale  web  dell'AIFA,
le persone  qualificate  responsabili  della  farmacovigilanza  della
struttura sanitaria di  appartenenza  del  segnalatore  provvederanno
alla validazione di tali segnalazioni, entro e non oltre sette giorni
dalla data di  inserimento  della  stessa  nella  rete  nazionale  di
farmacovigilanza, e alla verifica dell'effettivo inoltro  alle  parti
interessate  del  messaggio  relativo  all'inserimento.  Le   persone
qualificate  responsabili  della  farmacovigilanza  provvedono   alla
ricerca attiva di informazioni  aggiuntive  sulle  segnalazioni,  ove
necessario. 
  6.  Le  schede  cartacee  di  segnalazione  in  originale   saranno
conservate presso la struttura sanitaria che le  ha  ricevute  e,  se
richiesto, inoltrate in copia all'AIFA, alla regione di  appartenenza
o al Centro di farmacovigilanza individuato dalla regione. 
  7. I follow-up  delle  sospette  reazioni  avverse  possono  essere
richiesti al segnalatore dalla persona qualificata responsabile della
farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza  o  da  un
suo delegato, o da personale dell'AIFA, in tutti i casi in  cui  cio'
e' ritenuto necessario. I follow-up sono comunque richiesti  in  caso
di reazioni avverse gravi, salvo che la segnalazione  originaria  non
sia gia' completa di  informazioni  aggiornate  o  non  ulteriormente
aggiornabili. Il richiedente provvede ad  inserire  in  rete  i  dati
acquisiti aggiornando la scheda inserita.  Per  i  casi  di  reazioni
avverse ad esito fatale, la persona  qualificata  responsabile  della
farmacovigilanza e' comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore  una
relazione clinica dettagliata, da trasmettere  all'AIFA  entro  sette
giorni solari e da inserire nella rete nazionale di  farmacovigilanza
nell'apposita sezione follow-up. 
  8.  Eventuali  integrazioni  alle  modalita'  operative  circa   la
gestione e l'aggiornamento delle segnalazioni  di  sospette  reazioni
avverse, di cui ai commi 5, 6 e 7, possono essere incluse nelle linee
guida di cui all'art. 15, comma 2. 
  9. L'AIFA provvede affinche' le segnalazioni di  sospette  reazioni
avverse gravi da medicinali verificatesi sul territorio  nazionale  e
le  informazioni  successivamente  acquisite  a  tal  riguardo  siano
trasmesse per  via  elettronica  alla  rete  per  la  raccolta  e  il
trattamento dei dati di cui  all'art.  24  del  regolamento  (CE)  n.
726/2004 di seguito  denominata  "banca  dati  Eudravigilance",  come
indicato  all'art.  24,  comma  4,  entro  quindici   giorni   solari
successivi alla data di ricevimento della segnalazione. 
  10. L'AIFA provvede affinche' le segnalazioni di sospette  reazioni
avverse non gravi da medicinali verificatesi sul territorio nazionale
e le informazioni successivamente  acquisite  a  tal  riguardo  siano
trasmesse per via elettronica alla banca  dati  Eudravigilance,  come
indicato all'art. 24, comma 5, entro novanta giorni solari successivi
alla data di ricevimento della segnalazione.