Art. 22 
 
             Sicurezza delle lavorazioni classificate e 
                 deroghe al divieto di divulgazione 
 
  1. Le lavorazioni classificate  sono  soggette  al  rispetto  delle
procedure di sicurezza stabilite dal presente regolamento. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organo nazionale di sicurezza emana
le disposizioni applicative relative alle visite, da parte di persone
estranee,  alle  strutture   dove   vengono   trattate   informazioni
classificate di carattere industriale, nonche' relative ai  trasporti
di   materiali   classificati,   sia   in   ambito   nazionale    che
internazionale, anche connessi con l'esportazione,  l'importazione  e
il transito di materiali classificati. 
  3.  L'UCSe  verifica,  mediante  attivita'  ispettiva,  diretta   o
delegata ai sensi  dell'art.  7,  comma  1,  lett.  s),  la  corretta
applicazione delle norme preordinate alla protezione  e  alla  tutela
delle informazioni classificate o a diffusione esclusiva nel  settore
industriale. 
  4. L'UCSe autorizza la cessione di  informazioni  classificate  nei
casi previsti dalla legge, da regolamenti, da Accordi  internazionali
e da programmi intergovernativi industriali assoggettabili a  licenza
globale di progetto.