Art. 22 Sicurezza delle lavorazioni classificate e deroghe al divieto di divulgazione 1. Le lavorazioni classificate sono soggette al rispetto delle procedure di sicurezza stabilite dal presente regolamento. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organo nazionale di sicurezza emana le disposizioni applicative relative alle visite, da parte di persone estranee, alle strutture dove vengono trattate informazioni classificate di carattere industriale, nonche' relative ai trasporti di materiali classificati, sia in ambito nazionale che internazionale, anche connessi con l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali classificati. 3. L'UCSe verifica, mediante attivita' ispettiva, diretta o delegata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. s), la corretta applicazione delle norme preordinate alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate o a diffusione esclusiva nel settore industriale. 4. L'UCSe autorizza la cessione di informazioni classificate nei casi previsti dalla legge, da regolamenti, da Accordi internazionali e da programmi intergovernativi industriali assoggettabili a licenza globale di progetto.