Art. 22 Principi della risoluzione 1. La risoluzione si conforma ai seguenti principi: a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto; b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo; c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile; d) i depositi protetti non subiscono perdite; e) gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui la permanenza in carica di tutti o di alcuni di essi sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; i componenti di tali organi forniscono alla Banca d'Italia o ai commissari speciali l'assistenza necessaria, anche in caso di cessazione dalla carica; f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati dalla risoluzione sono applicate le salvaguardie previste dal Titolo VI; g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto dell'ente sottoposto a risoluzione ne rispondono secondo quanto previsto dalla legge; h) i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto sono volti a ridurre al minimo gli effetti negativi della risoluzione sulla stabilita' finanziaria nell'Unione Europea e nei suoi Stati membri, nonche', se l'ente sottoposto a risoluzione fa parte di un gruppo, sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso. 2. Le azioni di risoluzione tengono conto della complessita' operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonche' della natura dell'attivita' svolta; esse sono effettuate nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea.
Note all'art. 22: - Per il riferimento al Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle Note all'art. 1.