Art. 22 
 
 
                     Principi della risoluzione 
 
  1. La risoluzione si conforma ai seguenti principi: 
    a) le perdite  sono  subite  dagli  azionisti  e  dai  creditori,
nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto; 
    b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto,  gli
azionisti e i creditori aventi la  stessa  posizione  nell'ordine  di
priorita' applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e
subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo; 
    c) nessun azionista  e  creditore  subisce  perdite  maggiori  di
quelle  che  subirebbe  se  l'ente  sottoposto  a  risoluzione  fosse
liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata
dal Testo  Unico  Bancario  o  altra  analoga  procedura  concorsuale
applicabile; 
    d) i depositi protetti non subiscono perdite; 
    e) gli organi con funzioni di amministrazione e  di  controllo  e
l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione sono  sostituiti,
salvo i casi in cui la permanenza in carica di tutti o di  alcuni  di
essi sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; i
componenti di  tali  organi  forniscono  alla  Banca  d'Italia  o  ai
commissari  speciali  l'assistenza  necessaria,  anche  in  caso   di
cessazione dalla carica; 
    f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati
dalla risoluzione sono applicate le salvaguardie previste dal  Titolo
VI; 
    g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato  causa  o
contribuito  al  dissesto  dell'ente  sottoposto  a  risoluzione   ne
rispondono secondo quanto previsto dalla legge; 
    h) i provvedimenti adottati ai sensi del  presente  decreto  sono
volti a ridurre al minimo  gli  effetti  negativi  della  risoluzione
sulla stabilita' finanziaria nell'Unione Europea  e  nei  suoi  Stati
membri, nonche', se l'ente sottoposto a risoluzione fa  parte  di  un
gruppo, sulle altre componenti  del  gruppo  e  sul  gruppo  nel  suo
complesso. 
  2. Le  azioni  di  risoluzione  tengono  conto  della  complessita'
operativa,  dimensionale  e  organizzativa  dei  soggetti  coinvolti,
nonche' della natura dell'attivita' svolta; esse sono effettuate  nel
rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per il riferimento al Testo Unico Bancario di cui  al
          decreto legislativo n. 385  del  1993,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1.