Art. 22 Etichettatura 1. Sui dispositivi per la raccolta delle unita' di sangue e di emocomponenti sono apposte, al momento del prelievo, etichette che consentano l'univoca identificazione delle donazioni. 2. Su ogni emocomponente prodotto dalla successiva lavorazione, dopo aver verificato la presenza di tutti i requisiti per la validazione, e' apposta un'etichetta finale, che consenta di identificare anche il tipo di emocomponente prodotto. 3. Sono utilizzate unicamente etichette generate dai sistemi gestionali informatici. 4. Per l'etichettatura definitiva degli emocomponenti sono adottate procedure informatizzate di controllo della corrispondenza tra etichetta di prelievo ed etichetta di validazione. L'avvenuto controllo e' documentato a livello informatico ed e' vincolante ai fini della assegnazione, consegna e distribuzione dell'emocomponente stesso. 5. Le informazioni che devono essere contenute nelle etichette sono indicate nell'Allegato VI del presente decreto.