Art. 22 
 
 
                       Vendita sincrona mista 
 
  1. Quando il giudice lo dispone, l'offerta di acquisto e la domanda
di partecipazione all'incanto possono essere presentate a norma degli
articoli 12 e  13  o  su  supporto  analogico  mediante  deposito  in
cancelleria. 
  2. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con  modalita'
telematiche partecipano alle operazioni di vendita  con  le  medesime
modalita'. Coloro che hanno  formulato  l'offerta  o  la  domanda  su
supporto analogico partecipano comparendo innanzi  al  giudice  o  al
referente della procedura. 
  3.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  20,  comma  3,  i  dati
contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico
nonche' i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle  operazioni
di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura
sono riportati nel portale del gestore  della  vendita  telematica  e
resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con
modalita' telematiche.