Art. 22 
 
Divieto di commercio di specie di uccelli viventi  naturalmente  allo
  stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI 
 
  1. La lettera cc) del comma  1  dell'articolo  21  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «cc)  il  commercio  di  esemplari   vivi,   non   provenienti   da
allevamenti, di specie di uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato
selvatico nel  territorio  europeo  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea, anche se importati dall'estero». 
 
          Note all'art. 22: 
              Il comma 1 dell'articolo 21  della  legge  11  febbraio
          1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
          omeoterma e per il prelievo  venatorio),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 21 (Divieti). - 1. E' vietato a chiunque: 
              a)  l'esercizio  venatorio  nei  giardini,  nei  parchi
          pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
          terreni adibiti ad attivita' sportive; 
              b) l'esercizio  venatorio  nei  parchi  nazionali,  nei
          parchi  naturali  regionali  e   nelle   riserve   naturali
          conformemente alla legislazione  nazionale  in  materia  di
          parchi e riserve naturali. Nei  parchi  naturali  regionali
          costituiti anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la
          propria legislazione al disposto  dell'art.  22,  comma  6,
          della predetta legge entro il 31 gennaio 1997,  provvedendo
          nel frattempo  all'eventuale  riperimetrazione  dei  parchi
          naturali  regionali   anche   ai   fini   dell'applicazione
          dell'art. 32, comma 3, della legge medesima; 
              c) l'esercizio venatorio nelle  oasi  di  protezione  e
          nelle zone  di  ripopolamento  e  cattura,  nei  centri  di
          riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
          eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali,
          sentito il parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
          selvatica,  non  presentino  condizioni   favorevoli   alla
          riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 
              d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere  di  difesa
          dello Stato ed ove il  divieto  sia  richiesto  a  giudizio
          insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni
          monumentali, purche' dette zone siano delimitate da tabelle
          esenti da tasse indicanti il divieto; 
              e) l'esercizio venatorio nelle  aie  e  nelle  corti  o
          altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone  comprese
          nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
          adibiti ad abitazione o a posto  di  lavoro  e  a  distanza
          inferiore  a  cinquanta  metri  da  vie  di   comunicazione
          ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le  strade
          poderali ed interpoderali; 
              f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri
          con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da
          distanza corrispondente a meno di  una  volta  e  mezza  la
          gittata massima in caso di uso di altre armi, in  direzione
          di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
          posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria  e  di
          strade  carrozzabili,   eccettuate   quelle   poderali   ed
          interpoderali; di funivie, filovie  ed  altri  impianti  di
          trasporto a sospensione;  di  stabbi,  stazzi,  recinti  ed
          altre   aree   delimitate   destinate   al   ricovero    ed
          all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
          agro-silvo-pastorale; 
              g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle
          altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria,  ovvero  a
          bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei  giorni
          non consentiti per  l'esercizio  venatorio  dalla  presente
          legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo  per
          uso venatorio che non siano scariche e in custodia; 
              h) cacciare a rastrello in piu' di tre  persone  ovvero
          utilizzare,   a   scopo   venatorio,   scafandri   o   tute
          impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; 
              i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o
          da aeromobili; 
              l) cacciare a  distanza  inferiore  a  cento  metri  da
          macchine operatrici agricole in funzione; 
              m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior
          parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e
          per la attuazione della caccia di selezione  agli  ungulati
          secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; 
              n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli  specchi
          d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte  coperti
          da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; 
              o) prendere e detenere uova, nidi  e  piccoli  nati  di
          mammiferi ed uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica,
          salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma  1,  o  nelle
          zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione
          di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli
          a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso,
          se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro  ore  successive
          alla competente amministrazione provinciale; distruggere  o
          danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare
          deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte  salve
          le attivita' previste dalla presente legge; 
              p) usare richiami vivi, al di fuori dei  casi  previsti
          dall'art. 5; 
              q) usare richiami vivi non provenienti  da  allevamento
          nella caccia agli acquatici; 
              r) usare a fini di richiamo  uccelli  vivi  accecati  o
          mutilati ovvero legati per le ali  e  richiami  acustici  a
          funzionamento      meccanico,      elettromagnetico       o
          elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; 
              s) cacciare  negli  specchi  d'acqua  ove  si  esercita
          l'industria della pesca o  dell'acquacoltura,  nonche'  nei
          canali delle  valli  da  pesca,  quando  il  possessore  le
          circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto
          di caccia; 
              t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da
          allevamenti  per  sagre  e   manifestazioni   a   carattere
          gastronomico; 
              u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
          usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre  sostanze
          adesive,  trappole,  reti,  tagliole,  lacci,  archetti   o
          congegni similari; fare impiego di civette; usare  armi  da
          sparo  munite  di  silenziatore  o  impostate  con   scatto
          provocato dalla preda; fare impiego di balestre; 
              v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti
          da uccellagione; 
              z) produrre, vendere e detenere trappole per  la  fauna
          selvatica; 
              aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo  su
          uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e); 
              bb) vendere,  detenere  per  vendere,  trasportare  per
          vendere, acquistare uccelli  vivi  o  morti,  nonche'  loro
          parti o prodotti derivati facilmente  riconoscibili,  anche
          se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di
          uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato  selvatico  nel
          territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea,
          ad  eccezione   delle   seguenti:   germano   reale   (anas
          platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice  di
          Sardegna  (alectoris  barbara);  starna  (perdix   perdix);
          fagiano   (phasianus   colchicus);   colombaccio   (columba
          palumbus); 
              cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti  da
          allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo
          stato selvatico nel territorio europeo degli  Stati  membri
          dell'Unione europea, anche se importati dall'estero; 
              dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere  inidonee
          al loro fine le tabelle  legittimamente  apposte  ai  sensi
          della presente  legge  o  delle  disposizioni  regionali  a
          specifici    ambiti    territoriali,     ferma     restando
          l'applicazione dell'art. 635 del codice penale; 
              ee) detenere, acquistare e vendere esemplari  di  fauna
          selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati  come  richiami
          vivi nel rispetto delle modalita' previste  dalla  presente
          legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui
          detenzione viene regolamentata dalle regioni anche  con  le
          norme sulla tassidermia; 
              ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 
              (Omissis).".