Art. 22 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 22: 
              La  legge  costituzionale  18  ottobre   2001,   n.   3
          (Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.