Art. 22
Lavoro e formazione professionale
1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo
4 consente di svolgere attivita' lavorativa, trascorsi sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame
della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere
attribuito al richiedente.
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza
erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di
formazione professionale, eventualmente previsti dal programma
dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente.