Art. 22
Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia
di lavoro e legislazione sociale
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e
successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste
dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la
sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in
caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo
lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare,
in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta
giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare,
in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo
lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta
eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione
la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in
relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore
di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente
occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al
cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a
tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche'
il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale
ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento
delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica
del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di
impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in eta'
non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma
3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi
2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' le
sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.».
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' abrogata;
b) alla lettera d), l'alinea e' sostituito dal seguente: «d) il
trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori
introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera
c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati:».
3. I maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni
amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dall'articolo 14,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
con riferimento alle violazioni commesse prima della predetta data,
continuano ad essere versati ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del medesimo
decreto-legge.
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «3.200 euro»;
b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «3.200 euro»;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca e' altresi' concessa
subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma
aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per
cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato.».
5. All'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina
differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un
periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un
periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.
Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si
riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele
registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai
commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della
prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme
effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine
previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro
e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la
Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.».
6. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla
corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu'
di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la
sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a
piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi
la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».
7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo comma
e' sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o
ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di
omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto
prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a
sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a
dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui
il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli
precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle
scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si
applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di
lavoro e' sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni.».
Note all'art. 22:
Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni,
(Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare), come modificato dal presente decreto:
"Art. 3. Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare.
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «30 giugno 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Per il periodo di
imposta» sono inserite le seguenti: «successivo a quello»;
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole:
«rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a
quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente»;
4) .;
5) .;
6) al comma 4, le parole: «30 giugno 2002», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre
2002»;
7) .;
8) .;
b) .;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «di cui
all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 1-bis
e degli altri modelli di dichiarazione».
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di emersione prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto resta ferma
l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di
maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis
dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con
il comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta
giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e
sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre
sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3,
fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater,
trova applicazione la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida
prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in
forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in
cui risultino regolarmente occupati per un periodo
lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore
al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con
contratto a tempo pieno e determinato di durata non
inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio
degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova
della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle
sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di
centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per
cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi
dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di
cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui
all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, nonche' le sanzioni di cui
all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque
la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
di differente qualificazione.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente.".
Si riporta l'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive
modificazioni (Razionalizzazione delle funzioni ispettive
in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30):
"Art. 13. Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto,
fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.".
Si riporta l'articolo 22, comma 12, del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30
dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto
1995, n. 335, art. 3, comma 13)
(Omissis).
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.".
Si riporta l'articolo 19, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo 276 del 2003:
"Art. 19. Sanzioni amministrative
(Omissis).
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro
per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo
6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002,
e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile
1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
ogni lavoratore interessato.".
Si riporta l'articolo 39 del citato decreto-legge n.
112 del 2008, come modificato dal presente decreto.
" Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione
dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione
del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il
libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i
lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati
il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la
qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita'
di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata
ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura
corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le
somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi
titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi
agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate
a titolo di premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere indicate specificatamente. Il
libro unico del lavoro deve altresi' contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno,
il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche
non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in
cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa
o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo
la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi
dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di
riferimento, entro la fine del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del
libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime
transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle
scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il
datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5
gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta
del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con
la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.
L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro
unico del lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui
all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino
entro quindici giorni alla richiesta degli organi di
vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso
sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000
euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione
varia da 500 a 3000 euro.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3
che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a
3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo
periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei
dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
quantita' della prestazione lavorativa effettivamente resa
o alle somme effettivamente erogate. La mancata
conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia
di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il
rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' la Direzione territoriale del lavoro
territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente: «Se ai lavori
sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo
comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano,
qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle,
in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore
nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo
ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate
le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il
comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono
abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il datore
di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della
propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed
il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita'
produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro
unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4
sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Per
ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro
deve contenere anche le date e le ore di consegna e
riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito,
la specificazione della quantita' e della qualita' di
esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al
comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al
comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e
10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal
decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli
articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.".
Si riporta l'articolo 14, del decreto-legge 23 dicembre
2013 n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014 n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano
"Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015.), come modificato dal presente decreto:
"Art. 14. Misure per il contrasto del lavoro sommerso e
irregolare
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a).
b) (Abrogata).
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con
esclusione delle sanzioni previste per la violazione
dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano anche alle violazioni
commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni,
nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti
dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite
massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014, destinato a misure, da definire con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate
ad una piu' efficiente utilizzazione del personale
ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi di carattere
organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di
iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta l'articolo 14, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori
1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela
della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,
ferme restando le attribuzioni del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1,
lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su
segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione in relazione alla parte dell'attivita'
imprenditoriale interessata dalle violazioni quando
riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al
20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto
per l'adozione del provvedimento di sospensione
dell'attivita' imprenditoriale sono quelle individuate
nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni
successivi alla commissione di una violazione oggetto di
prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal
contravventore o di una violazione accertata con sentenza
definitiva, lo stesso soggetto commette piu' violazioni
della stessa indole. Si considerano della stessa indole le
violazioni della medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione
del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I.
L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di
rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche. La durata del provvedimento e' pari alla citata
sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori
irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la
percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore
al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la
durata e' incrementata di un ulteriore periodo di tempo
pari al doppio della durata della sospensione e comunque
non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la
decorrenza del periodo di interdizione e' successiva al
termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di
non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione
entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la
durata del provvedimento e' pari a due anni, fatta salva
l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di
rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito
dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche con
riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Limitatamente alla sospensione dell'attivita' di impresa,
all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione
incendi, indicate all'allegato I, provvede il comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre
amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in
materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al
competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il
quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano
anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie
locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione
delle violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma
1. In materia di prevenzione incendi in ragione della
competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato
da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a
quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle
ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie
locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
3.200 euro rispetto a quelle di cui al comma 6.
5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto
delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca e'
altresi' concessa subordinatamente al pagamento del
venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta.
L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e'
versato entro sei mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di
versamento parziale dell'importo residuo entro detto
termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di
cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per
l'importo non versato.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4,
lettera c), integra la dotazione del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e'
destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al
lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5,
lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai
commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro
territorialmente competente e al presidente della Giunta
regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni
dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni
del presente articolo si applicano nel rispetto delle
competenze in tema di vigilanza in materia.
11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi
di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il
lavoratore irregolare risulti l'unico occupato
dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di
lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono
essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno
lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di
pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei
lavoratori o dei terzi.".
Si riporta l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 17. Obbligo del rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".
Si riporta l'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Approvazione del
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari),
come modificato dal presente decreto:
"Art. 82. Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art.
17 D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.L.C.P.S.
21 ottobre 1947, n. 1250.
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei
contributi entro il termine stabilito o vi provvede in
misura inferiore a quella dovuta, e' tenuto al pagamento
dei contributi o delle parti di contributo non versate,
nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella
dovuta, ed e' punito con la sanzione amministrativa da lire
200.000 a lire 2.000.000.
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla
corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a
9.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci
lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono
preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle
indagini dei funzionari ed agenti incaricati della
sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari
ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni
familiari o li diano scientemente errati od incompleti,
sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 200.000
a lire 2.000.000.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti
fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri, la
corresponsione di assegni familiari, e' punito, salvo che
il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila.".
Si riporta l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n.
4 (Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le
retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga),
come modificato dal presente decreto:
"Art. 5.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di
paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni
apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di
lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900
euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la
sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo
superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200
euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli
obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la
consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le
sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro
e' sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni.".