Art. 22 
 
 
          Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia 
                  di lavoro e legislazione sociale 
 
  1. All'articolo 3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e
successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Ferma restando  l'applicazione  delle  sanzioni  gia'  previste
dalla  normativa  in  vigore,  in  caso  di  impiego  di   lavoratori
subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa pecuniaria: 
  a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in
caso di impiego del lavoratore sino  a  trenta  giorni  di  effettivo
lavoro; 
  b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun  lavoratore  irregolare,
in caso di impiego del lavoratore  da  trentuno  e  sino  a  sessanta
giorni di effettivo lavoro; 
  c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun  lavoratore  irregolare,
in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di  effettivo
lavoro. 
  3-bis. In relazione alla  violazione  di  cui  al  comma  3,  fatta
eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione
la  procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. 
  3-ter. Nel caso di cui al  comma  3-bis,  la  diffida  prevede,  in
relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso  il  datore
di lavoro e fatta  salva  l'ipotesi  in  cui  risultino  regolarmente
occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di  un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a  tempo
parziale  con  riduzione  dell'orario  di  lavoro  non  superiore  al
cinquanta per cento dell'orario a tempo  pieno,  o  con  contratto  a
tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche'
il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale
ipotesi, la prova della avvenuta  regolarizzazione  e  del  pagamento
delle  sanzioni  e  dei  contributi  e  premi  previsti,   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla  notifica
del relativo verbale. 
  3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di
impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma  12,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori  in  eta'
non lavorativa. 
  3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al  comma
3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi
2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche'  le
sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133.». 
  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera b) e' abrogata; 
  b) alla lettera d), l'alinea e' sostituito  dal  seguente:  «d)  il
trenta per cento dell'importo delle sanzioni  amministrative  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e  successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008,  n.  81,  e  successive  modificazioni,  ed  i  maggiori
introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera
c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnati:». 
  3. I maggiori introiti  derivanti  dall'incremento  delle  sanzioni
amministrative e delle somme aggiuntive, previsto  dall'articolo  14,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145  del  2013,  nel  testo
vigente prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto,
con riferimento alle violazioni commesse prima della  predetta  data,
continuano ad essere versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di  cui
all'articolo 14, comma 1, lettera  d),  n.  1)  e  2),  del  medesimo
decreto-legge. 
  4. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «3.200 euro»; 
  b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «3.200 euro»; 
  c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni di cui ai commi 4 e 5,  la  revoca  e'  altresi'  concessa
subordinatamente al pagamento del venticinque per cento  della  somma
aggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per
cento,  e'  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  comma  costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato.». 
  5. All'articolo 39  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui  ai  commi  1,  2  e  3  che  determina
differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se  la
violazione si riferisce a piu'  di  cinque  lavoratori  ovvero  a  un
periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000  euro.  Se
la violazione si riferisce a piu' di dieci  lavoratori  ovvero  a  un
periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.
Ai fini del primo periodo, la  nozione  di  omessa  registrazione  si
riferisce alle scritture complessivamente  omesse  e  non  a  ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di  infedele
registrazione si riferisce alle scritturazioni dei  dati  di  cui  ai
commi 1  e  2  diverse  rispetto  alla  qualita'  o  quantita'  della
prestazione   lavorativa   effettivamente   resa   o    alle    somme
effettivamente erogate.  La  mancata  conservazione  per  il  termine
previsto dal decreto di cui al comma 4  e'  punita  con  la  sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni amministrative di  cui  al  presente  comma  provvedono  gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di  lavoro
e previdenza. Autorita' competente a ricevere il  rapporto  ai  sensi
dell'articolo 17  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e'  la
Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.». 
  6. All'articolo 82 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio 1955, n. 797, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il  datore  di  lavoro  che  non  provvede,  se   tenutovi,   alla
corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a  piu'
di cinque lavoratori ovvero a un periodo  superiore  a  sei  mesi  la
sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione  si  riferisce  a
piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi
la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro». 
  7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo  comma
e' sostituito dal seguente: 
  «Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  mancata  o
ritardata  consegna  al  lavoratore  del  prospetto  di  paga,  o  di
omissione  o  inesattezza  nelle  registrazioni  apposte   su   detto
prospetto  paga,  si  applica  al  datore  di  lavoro   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 900  euro.  Se  la  violazione  si
riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a
sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600  euro.  Se  la  violazione  si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore  a
dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui
il datore di lavoro  adempia  agli  obblighi  di  cui  agli  articoli
precedenti attraverso  la  consegna  al  lavoratore  di  copia  delle
scritturazioni  effettuate  nel  libro  unico  del  lavoro,  non   si
applicano le sanzioni di cui al presente articolo  ed  il  datore  di
lavoro e' sanzionabile  esclusivamente  ai  sensi  dell'articolo  39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni.». 
 
          Note all'art. 22: 
              Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge  22  febbraio
          2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          aprile   2002,   n.   73,   e   successive   modificazioni,
          (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
          di emersione di attivita' detenute all'estero e  di  lavoro
          irregolare), come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 3. Modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di
          lavoro irregolare. 
              1. Alla legge 18 ottobre 2001,  n.  383,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1: 
              1) al  comma  1,  le  parole:  «30  giugno  2002»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»; 
              2) al comma 2, dopo  le  parole:  «Per  il  periodo  di
          imposta» sono inserite le seguenti: «successivo a quello»; 
              3) al comma 2, lettera a), primo  periodo,  le  parole:
          «rispetto  a   quello   relativo   al   periodo   d'imposta
          precedente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «rispetto  a
          quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente»; 
              4) .; 
              5) .; 
              6) al comma 4, le parole:  «30  giugno  2002»,  ovunque
          ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «30  novembre
          2002»; 
              7) .; 
              8) .; 
              b) .; 
              c)  all'articolo  3,  comma  1,  le  parole:  «di   cui
          all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione» sono
          sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e  1-bis
          e degli altri modelli di dichiarazione». 
              2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
          di emersione prima della data di entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto  resta  ferma
          l'applicazione del  regime  di  incentivo  fiscale  per  il
          periodo d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore
          della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
          per i medesimi soggetti si  applicano  le  disposizioni  di
          maggiore favore recate  dai  commi  2-bis,  2-ter  e  4-bis
          dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con
          il comma 1, lettera a), del presente articolo. 
              3. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  gia'
          previste dalla normativa in vigore, in caso di  impiego  di
          lavoratori subordinati senza  preventiva  comunicazione  di
          instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
          lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
          domestico, si applica altresi' la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria: 
              a) da euro 1.500 a euro 9.000  per  ciascun  lavoratore
          irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta
          giorni di effettivo lavoro; 
              b) da euro 3.000 a euro 18.000 per  ciascun  lavoratore
          irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e
          sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; 
              c) da euro 6.000 a euro 36.000 per  ciascun  lavoratore
          irregolare,  in  caso  di  impiego  del  lavoratore   oltre
          sessanta giorni di effettivo lavoro. 
              3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma  3,
          fatta eccezione per le ipotesi di cui  al  comma  3-quater,
          trova  applicazione  la  procedura  di   diffida   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
          124, e successive modificazioni. 
              3-ter. Nel caso di  cui  al  comma  3-bis,  la  diffida
          prevede, in relazione ai lavoratori  irregolari  ancora  in
          forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in
          cui  risultino  regolarmente  occupati   per   un   periodo
          lavorativo successivo, la stipulazione di un  contratto  di
          lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  anche  a  tempo
          parziale con riduzione dell'orario di lavoro non  superiore
          al cinquanta per cento dell'orario a  tempo  pieno,  o  con
          contratto  a  tempo  pieno  e  determinato  di  durata  non
          inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento  in  servizio
          degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova
          della  avvenuta  regolarizzazione  e  del  pagamento  delle
          sanzioni e  dei  contributi  e  premi  previsti,  ai  sensi
          dell'articolo 13,  comma  5,  del  decreto  legislativo  23
          aprile 2004,  n.  124,  e'  fornita  entro  il  termine  di
          centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale. 
              3-quater. Le sanzioni  sono  aumentate  del  venti  per
          cento in caso di impiego di lavoratori stranieri  ai  sensi
          dell'articolo 22, comma  12,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa. 
              3-quinquies. In caso di irrogazione della  sanzione  di
          cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui
          all'articolo 19, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  nonche'  le  sanzioni  di   cui
          all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133. 
              4.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  3   non   trovano
          applicazione  qualora,  dagli  adempimenti   di   carattere
          contributivo precedentemente assolti, si evidenzi  comunque
          la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
          di differente qualificazione. 
              5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
          al  comma  3  provvedono  gli  organi  di   vigilanza   che
          effettuano accertamenti  in  materia  di  lavoro,  fisco  e
          previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto  ai
          sensi dell'articolo 17 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689,   e'   la    Direzione    provinciale    del    lavoro
          territorialmente competente.". 
              Si  riporta  l'articolo  13,  comma  5,   del   decreto
          legislativo  23  aprile  2004,   n.   124,   e   successive
          modificazioni (Razionalizzazione delle  funzioni  ispettive
          in materia di previdenza  sociale  e  di  lavoro,  a  norma
          dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30): 
              "Art.  13.  Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          del ricorso di cui all'articolo 17  del  presente  decreto,
          fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
          di cui ai commi 2 e 3. Ove  da  parte  del  trasgressore  o
          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al
          personale ispettivo dell'avvenuta  regolarizzazione  e  del
          pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui  al
          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e
          notificazione degli addebiti accertati  nei  confronti  del
          trasgressore e della persona obbligata in solido  ai  quali
          sia stato notificato.". 
              Si  riporta  l'articolo  22,  comma  12,  del   decreto
          legislativo 25  luglio  1998  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
              "Art. 22. Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30
          dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9  e  11;  legge  8  agosto
          1995, n. 335, art. 3, comma 13) 
              (Omissis). 
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.". 
              Si riporta l'articolo 19,  commi  2  e  3,  del  citato
          decreto legislativo 276 del 2003: 
              "Art. 19. Sanzioni amministrative 
              (Omissis). 
              2. La violazione degli  obblighi  di  cui  all'articolo
          4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
          181, cosi' come modificato dall'articolo  6,  comma  1  del
          decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a  1.500  euro
          per ogni lavoratore interessato. 
              3. La violazione degli  obblighi  di  cui  all'articolo
          4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
          n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del
          decreto legislativo  19  dicembre  2002,  n.  297,  di  cui
          all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito  dall'articolo
          6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002,
          e di cui all'articolo 21, comma 1, della  legge  24  aprile
          1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6,  comma
          2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e'  punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
          ogni lavoratore interessato.". 
              Si riporta l'articolo 39 del  citato  decreto-legge  n.
          112 del 2008, come modificato dal presente decreto. 
              " Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione
          dei rapporti di lavoro 
              1. Il datore di lavoro privato, con la sola  esclusione
          del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere  il
          libro unico del lavoro nel  quale  sono  iscritti  tutti  i
          lavoratori  subordinati,  i  collaboratori   coordinati   e
          continuativi e gli associati in partecipazione con  apporto
          lavorativo. Per ciascun lavoratore devono  essere  indicati
          il nome e cognome, il codice fiscale e, ove  ricorrano,  la
          qualifica e il livello, la retribuzione base,  l'anzianita'
          di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative. 
              2. Nel libro unico del lavoro  deve  essere  effettuata
          ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o  in  natura
          corrisposte o gestite dal datore  di  lavoro,  compresi  le
          somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi
          titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i  dati  relativi
          agli  assegni  per  il  nucleo  familiare,  le  prestazioni
          ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate
          a  titolo  di  premio   o   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario devono essere indicate  specificatamente.  Il
          libro  unico  del  lavoro  deve   altresi'   contenere   un
          calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno,
          il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
          subordinato,   nonche'   l'indicazione   delle    ore    di
          straordinario, delle eventuali assenze  dal  lavoro,  anche
          non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi  in
          cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione  fissa
          o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata  solo
          la giornata di presenza al lavoro. 
              3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato  coi
          dati  di  cui  ai  commi  1  e  2,  per  ciascun  mese   di
          riferimento, entro la fine del mese successivo. 
              4.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del
          libro unico del lavoro  e  disciplina  il  relativo  regime
          transitorio. 
              5.  Con  la  consegna  al  lavoratore  di  copia  delle
          scritturazioni effettuate nel libro  unico  del  lavoro  il
          datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge  5
          gennaio 1953, n. 4. 
              6. La violazione dell'obbligo di istituzione  e  tenuta
          del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita  con
          la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500  euro.
          L'omessa esibizione agli  organi  di  vigilanza  del  libro
          unico del lavoro  e'  punita  con  la  sanzione  pecuniaria
          amministrativa da 200 a  2.000  euro.  I  soggetti  di  cui
          all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio  1979,
          n. 12, che,  senza  giustificato  motivo,  non  ottemperino
          entro  quindici  giorni  alla  richiesta  degli  organi  di
          vigilanza di esibire la  documentazione  in  loro  possesso
          sono puniti con la sanzione amministrativa da  250  a  2000
          euro. In caso di  recidiva  della  violazione  la  sanzione
          varia da 500 a 3000 euro. 
              7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
          o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e  3
          che   determina   differenti    trattamenti    retributivi,
          previdenziali  o  fiscali  e'  punita   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria  da  150  a  1.500  euro.  Se  la
          violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori  ovvero
          a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da  500  a
          3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di  dieci
          lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi  la
          sanzione va da 1.000  a  6.000  euro.  Ai  fini  del  primo
          periodo, la nozione di omessa  registrazione  si  riferisce
          alle scritture complessivamente  omesse  e  non  a  ciascun
          singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
          infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei
          dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
          quantita' della prestazione lavorativa effettivamente  resa
          o   alle   somme   effettivamente   erogate.   La   mancata
          conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
          comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
          da 100  a  600  euro.  Alla  contestazione  delle  sanzioni
          amministrative di cui  al  presente  comma  provvedono  gli
          organi di vigilanza che effettuano accertamenti in  materia
          di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere  il
          rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24  novembre
          1981, n. 689,  e'  la  Direzione  territoriale  del  lavoro
          territorialmente competente. 
              8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1965, n. 1124 e' sostituito dal  seguente:  «Se  ai  lavori
          sono addette le persone  indicate  dall'articolo  4,  primo
          comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche  artigiano,
          qualora non siano oggetto di  comunicazione  preventiva  di
          instaurazione del rapporto di lavoro  di  cui  all'articolo
          9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  28  novembre
          1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle,
          in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto  assicuratore
          nominativamente,    prima    dell'inizio     dell'attivita'
          lavorativa, indicando altresi' il  trattamento  retributivo
          ove previsto». 
              9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877  sono  apportate
          le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e'  abrogato  il
          comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1  a  4  e  6  sono
          abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il datore
          di lavoro che faccia eseguire  lavoro  al  di  fuori  della
          propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed
          il relativo domicilio dei lavoratori  esterni  alla  unita'
          produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel  libro
          unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da  2  a  4
          sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «Per
          ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico  del  lavoro
          deve contenere anche  le  date  e  le  ore  di  consegna  e
          riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro  eseguito,
          la specificazione  della  quantita'  e  della  qualita'  di
          esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al
          comma 3 sono abrogate le parole «e  10,  primo  comma»,  al
          comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e
          10, secondo e quarto comma». 
              10. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto sono abrogati, fermo restando quanto  previsto  dal
          decreto di cui al comma 4: 
              a) l'articolo 134  del  regolamento  di  cui  al  regio
          decreto 28 agosto 1924, n. 1422; 
              b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122; 
              c) gli articoli 39 e 41  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797; 
              d)  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          settembre 1963, n. 2053; 
              e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,
          n. 1124; 
              f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; 
              g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; 
              h) il regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; 
              i) l'articolo 9-quater  del  decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla  legge  28
          novembre 1996, n. 608; 
              j)  il  comma  1178  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296; 
              k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002; 
              l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; 
              m) i commi 32, lettera d), 38,  45,  47,  48,  49,  50,
          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
              n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. 
              11. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33,  34,  35,
          36, 37, 38, 39, 40 del  decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni. 
              12. Alla lettera h)  dell'articolo  55,  comma  4,  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole  «degli
          articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.". 
              Si riporta l'articolo 14, del decreto-legge 23 dicembre
          2013 n. 145 convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
          febbraio 2014 n. 9 (Interventi urgenti di avvio  del  piano
          "Destinazione Italia", per il  contenimento  delle  tariffe
          elettriche e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo
          sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'
          misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO
          2015.), come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 14. Misure per il contrasto del lavoro sommerso e
          irregolare 
              1. Al fine di rafforzare l'attivita' di  contrasto  del
          fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della
          salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro   sono
          introdotte le seguenti disposizioni: 
              a). 
              b) (Abrogata). 
              c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui  ai
          commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo  8
          aprile  2003,  n.  66,  e  successive  modificazioni,   con
          esclusione  delle  sanzioni  previste  per  la   violazione
          dell'articolo   10,   comma   1,   del   medesimo   decreto
          legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui  alla
          presente  lettera  si  applicano  anche   alle   violazioni
          commesse a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto; 
              d) il trenta  per  cento  dell'importo  delle  sanzioni
          amministrative di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  22
          febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 aprile 2002, n. 73,  e  successive  modificazioni,
          nonche' delle somme  aggiuntive  di  cui  all'articolo  14,
          comma 4, lettera c), e comma  5,  lettera  b)  del  decreto
          legislativo  9   aprile   2008,   n.   81,   e   successive
          modificazioni,   ed   i   maggiori    introiti    derivanti
          dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c)  sono
          versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnati: 
              1) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
              2) ad apposito capitolo dello stato di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel  limite
          massimo di 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2014, destinato a  misure,  da  definire  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  finalizzate
          ad  una  piu'  efficiente   utilizzazione   del   personale
          ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
          efficacia,  anche  attraverso   interventi   di   carattere
          organizzativo, della  vigilanza  in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale,  nonche'   alla   realizzazione   di
          iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si  riporta   l'articolo   14,   del   citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 14. Disposizioni  per  il  contrasto  del  lavoro
          irregolare e per la tutela della  salute  e  sicurezza  dei
          lavoratori 
              1. Al fine di far cessare il  pericolo  per  la  tutela
          della salute e la  sicurezza  dei  lavoratori,  nonche'  di
          contrastare il fenomeno del lavoro sommerso  e  irregolare,
          ferme  restando  le  attribuzioni  del   coordinatore   per
          l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo  92,  comma  1,
          lettera e), gli  organi  di  vigilanza  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali,  anche  su
          segnalazione delle  amministrazioni  pubbliche  secondo  le
          rispettive competenze, possono  adottare  provvedimenti  di
          sospensione  in   relazione   alla   parte   dell'attivita'
          imprenditoriale   interessata   dalle   violazioni   quando
          riscontrano l'impiego di  personale  non  risultante  dalla
          documentazione obbligatoria in misura pari o  superiore  al
          20 per cento del totale dei lavoratori presenti  sul  luogo
          di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate  violazioni
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  sul
          lavoro individuate con decreto del  Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
          Ministero dell'interno e la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. In attesa della  adozione  del  citato
          decreto, le violazioni in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto
          per   l'adozione   del   provvedimento    di    sospensione
          dell'attivita'  imprenditoriale  sono  quelle   individuate
          nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni
          successivi alla commissione di una  violazione  oggetto  di
          prescrizione  dell'organo  di  vigilanza  ottemperata   dal
          contravventore o di una violazione accertata  con  sentenza
          definitiva, lo stesso  soggetto  commette  piu'  violazioni
          della stessa indole. Si considerano della stessa indole  le
          violazioni  della  medesima  disposizione   e   quelle   di
          disposizioni diverse individuate, in attesa della  adozione
          del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato  I.
          L'adozione del provvedimento di sospensione  e'  comunicata
          all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e  forniture  di  cui  all'articolo  6  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, per  gli  aspetti  di
          rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte  del
          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  un
          provvedimento  interdittivo  alla  contrattazione  con   le
          pubbliche amministrazioni ed  alla  partecipazione  a  gare
          pubbliche. La durata del provvedimento e' pari alla  citata
          sospensione nel caso in cui la percentuale  dei  lavoratori
          irregolari sia inferiore al 50 per  cento  del  totale  dei
          lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la
          percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o  superiore
          al 50 per cento del  totale  dei  lavoratori  presenti  sul
          luogo di lavoro, ovvero  nei  casi  di  gravi  e  reiterate
          violazioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi  di  reiterazione  la
          durata e' incrementata di un  ulteriore  periodo  di  tempo
          pari al doppio della durata della  sospensione  e  comunque
          non superiore a due  anni;  nel  caso  di  reiterazione  la
          decorrenza del periodo di  interdizione  e'  successiva  al
          termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di
          non intervenuta revoca  del  provvedimento  di  sospensione
          entro quattro mesi  dalla  data  della  sua  emissione,  la
          durata del provvedimento e' pari a due  anni,  fatta  salva
          l'adozione  di  eventuali   successivi   provvedimenti   di
          rideterminazione della durata dell'interdizione  a  seguito
          dell'acquisizione  della  revoca  della   sospensione.   Le
          disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  con
          riferimento ai lavori nell'ambito dei  cantieri  edili.  Ai
          provvedimenti del presente articolo  non  si  applicano  le
          disposizioni di cui alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241.
          Limitatamente alla sospensione dell'attivita'  di  impresa,
          all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione
          incendi,  indicate  all'allegato  I,  provvede  il  comando
          provinciale   dei   vigili   del   fuoco   territorialmente
          competente.  Ove  gli  organi  di  vigilanza  o  le   altre
          amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni  in
          materia di prevenzione incendi, ne  danno  segnalazione  al
          competente Comando provinciale dei  Vigili  del  Fuoco,  il
          quale procede  ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2. 
              2. I poteri e gli obblighi di cui al comma  1  spettano
          anche agli organi  di  vigilanza  delle  aziende  sanitarie
          locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione
          delle violazioni della  disciplina  in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza sul lavoro di cui  al  comma
          1. In materia  di  prevenzione  incendi  in  ragione  della
          competenza esclusiva del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco  di  cui  all'articolo  46  trovano  applicazione  le
          disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20  del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
              3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato
          da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. 
              4. E' condizione per la  revoca  del  provvedimento  da
          parte dell'organo di vigilanza del  Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: 
              a) la regolarizzazione dei  lavoratori  non  risultanti
          dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; 
              b)  l'accertamento  del   ripristino   delle   regolari
          condizioni di lavoro nelle ipotesi  di  gravi  e  reiterate
          violazioni della disciplina  in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza sul lavoro; 
              c) il pagamento di  una  somma  aggiuntiva  rispetto  a
          quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di
          sospensione per lavoro irregolare  e  a  3.200  euro  nelle
          ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni  in
          materia di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  sul
          lavoro. 
              5. E' condizione per la  revoca  del  provvedimento  da
          parte dell'organo  di  vigilanza  delle  aziende  sanitarie
          locali di cui al comma 2: 
              a)  l'accertamento  del   ripristino   delle   regolari
          condizioni di lavoro nelle ipotesi  di  gravi  e  reiterate
          violazioni delle disciplina  in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza sul lavoro; 
              b) il pagamento di una somma aggiuntiva  unica  pari  a
          3.200 euro rispetto a quelle di cui al comma 6. 
              5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il  rispetto
          delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca  e'
          altresi'  concessa  subordinatamente   al   pagamento   del
          venticinque  per  cento  della  somma  aggiuntiva   dovuta.
          L'importo residuo, maggiorato  del  cinque  per  cento,  e'
          versato  entro  sei  mesi  dalla  data   di   presentazione
          dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o  di
          versamento  parziale  dell'importo  residuo   entro   detto
          termine, il provvedimento di accoglimento  dell'istanza  di
          cui al presente  comma  costituisce  titolo  esecutivo  per
          l'importo non versato. 
              6.  E'  comunque  fatta  salva   l'applicazione   delle
          sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. 
              7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma  4,
          lettera  c),   integra   la   dotazione   del   Fondo   per
          l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,   comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  ed  e'
          destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al
          lavoro sommerso ed irregolare individuati con  decreto  del
          Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
          di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
              8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma  5,
          lettera  b),  integra  l'apposito  capitolo  regionale  per
          finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro. 
              9. Avverso i provvedimenti di  sospensione  di  cui  ai
          commi  1  e  2  e'  ammesso  ricorso,  entro   30   giorni,
          rispettivamente,  alla  Direzione  regionale   del   lavoro
          territorialmente competente e al  presidente  della  Giunta
          regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15  giorni
          dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
          termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 
              10.  Il  datore  di  lavoro  che   non   ottempera   al
          provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
          punito con l'arresto fino  a  sei  mesi  nelle  ipotesi  di
          sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia  di
          tutela della salute e della  sicurezza  sul  lavoro  e  con
          l'arresto da tre a sei mesi o  con  l'ammenda  da  2.500  a
          6.400  euro  nelle  ipotesi  di  sospensione   per   lavoro
          irregolare. 
              11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
          e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1,  le  disposizioni
          del presente  articolo  si  applicano  nel  rispetto  delle
          competenze in tema di vigilanza in materia. 
              11-bis. Il provvedimento di sospensione  nelle  ipotesi
          di lavoro irregolare non si applica  nel  caso  in  cui  il
          lavoratore    irregolare    risulti    l'unico     occupato
          dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi  di
          lavoro irregolare gli  effetti  della  sospensione  possono
          essere  fatti  decorrere  dalle  ore  dodici   del   giorno
          lavorativo    successivo    ovvero     dalla     cessazione
          dell'attivita' lavorativa in  corso  che  non  puo'  essere
          interrotta, salvo che  non  si  riscontrino  situazioni  di
          pericolo imminente o di grave rischio  per  la  salute  dei
          lavoratori o dei terzi.". 
              Si riporta l'articolo 17 della legge 24 novembre  1981,
          n. 689 (Modifiche al sistema penale): 
              "Art. 17. Obbligo del rapporto 
              Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
          ridotta, il funzionario o  l'agente  che  ha  accertato  la
          violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista  nell'art.
          24, deve presentare rapporto, con la prova  delle  eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.". 
              Si riporta l'articolo 82  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797  (Approvazione  del
          testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari),
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 82. Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art.
          17 D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.L.C.P.S.
          21 ottobre 1947, n. 1250. 
              Il datore di lavoro che non provvede al  pagamento  dei
          contributi entro il termine  stabilito  o  vi  provvede  in
          misura inferiore a quella dovuta, e'  tenuto  al  pagamento
          dei contributi o delle parti  di  contributo  non  versate,
          nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella
          dovuta, ed e' punito con la sanzione amministrativa da lire
          200.000 a lire 2.000.000. 
              Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla
          corresponsione degli assegni  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria  da  500  a  5.000  euro.  Se  la
          violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori  ovvero
          a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a
          9.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di  dieci
          lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi  la
          sanzione va da 3.000 a 15.000 euro. 
              Il datore  di  lavoro  e  in  genere  coloro  che  sono
          preposti al lavoro, ove  si  rifiutino  di  prestarsi  alle
          indagini  dei  funzionari  ed   agenti   incaricati   della
          sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari
          ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni
          familiari o li diano  scientemente  errati  od  incompleti,
          sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 200.000
          a lire 2.000.000. 
              Chiunque fa dichiarazioni false o  compie  altri  fatti
          fraudolenti al fine di procurare  a  se'  o  ad  altri,  la
          corresponsione di assegni familiari, e' punito,  salvo  che
          il fatto costituisca reato, con la sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da  lire  ottocentomila   a   quattro   milioni
          ottocentomila.". 
              Si riporta l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953,  n.
          4  (Norme  concernenti  l'obbligo   di   corrispondere   le
          retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti  di  paga),
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 5. 
              Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
          mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di
          paga, o di  omissione  o  inesattezza  nelle  registrazioni
          apposte su detto prospetto paga, si applica  al  datore  di
          lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150  a  900
          euro. Se la  violazione  si  riferisce  a  piu'  di  cinque
          lavoratori ovvero a un periodo  superiore  a  sei  mesi  la
          sanzione va da 600  a  3.600  euro.  Se  la  violazione  si
          riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero  a  un  periodo
          superiore a dodici mesi la sanzione va  da  1.200  a  7.200
          euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia  agli
          obblighi di cui  agli  articoli  precedenti  attraverso  la
          consegna  al  lavoratore  di  copia  delle   scritturazioni
          effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano  le
          sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro
          e' sanzionabile esclusivamente ai sensi  dell'articolo  39,
          comma  7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni.".