Art. 22. Presidente e vicepresidente 1. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, durano in carica ... ovvero sino alla data di cessazione del consiglio di amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili per ..... ulteriori mandati oltre quello di nomina. 2. Qualora il presidente cessi dalla carica, il consiglio di amministrazione elegge tra i propri componenti il nuovo presidente che resta in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore. 3. Il presidente: a) rappresenta legalmente il Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi, promuove azioni ed istanze innanzi all'autorita' giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa; b) ha la firma sociale; c) rappresenta il Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; d) presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea; e) attua le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione; f) conferisce, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti; g) accerta che si operi in conformita' agli interessi del Consorzio; h) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. 4. In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni attribuite al presidente sono svolte dal vice presidente ed in sua assenza dal consigliere piu' anziano di eta'. 5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il presidente o altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.