Art. 22 Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori 1. All'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dopo le parole: «le servitu',» sono inserite le seguenti: «i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, numero 2-bis), del codice civile,».
Note all'art. 22: Si riporta il testo dell'art. 9, del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come modificato dalla presente legge: "Art. 9. - Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprieta', le servitu', i diritti edificatori di cui all'art. 2643, numero 2-bis), del codice civile, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo art. 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali."