Art. 22 
 
          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, 
  1) la lettera a) e' soppressa; 
  2) alla lettera b),  le  parole  «12  aprile  2006,  n.  163»  sono
sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016,  n.  50,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis»; 
  3) la lettera c) e' soppressa; 
  4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 22: 
              Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 23. (Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i
          provvedimenti   amministrativi)   -   1.    Le    pubbliche
          amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei  mesi,  in
          distinte   partizioni   della   sezione    «Amministrazione
          trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati  dagli
          organi  di  indirizzo  politico  e   dai   dirigenti,   con
          particolare  riferimento  ai   provvedimenti   finali   dei
          procedimenti di: 
                  a) (soppressa). 
                  b)  scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di
          lavori, forniture e servizi,  anche  con  riferimento  alla
          modalita' di selezione prescelta ai sensi  del  codice  dei
          contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture,
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; 
              c) (soppressa). 
              d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti
          privati o con altre  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi
          degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2. (abrogato).». 
              Il  decreto  legislativo  18   aprile   2016,   n.   50
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
          e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 aprile  2016,  n.
          91. 
              Si riporta il testo degli articoli 11 e 15 della citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 11.  (Accordi  integrativi  o  sostitutivi  del
          provvedimento) -  1.  In  accoglimento  di  osservazioni  e
          proposte   presentate    a    norma    dell'articolo    10,
          l'amministrazione   procedente   puo'   concludere,   senza
          pregiudizio dei diritti dei  terzi,  e  in  ogni  caso  nel
          perseguimento  del  pubblico  interesse,  accordi  con  gli
          interessati   al   fine   di   determinare   il   contenuto
          discrezionale   del   provvedimento   finale   ovvero    in
          sostituzione di questo. 
              1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
          di cui al comma 1, il responsabile  del  procedimento  puo'
          predisporre  un  calendario   di   incontri   cui   invita,
          separatamente  o  contestualmente,  il   destinatario   del
          provvedimento ed eventuali controinteressati. 
              2. Gli accordi di  cui  al  presente  articolo  debbono
          essere stipulati, a pena di  nullita',  per  atto  scritto,
          salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi   si
          applicano, ove non diversamente previsto,  i  principi  del
          codice civile in materia di  obbligazioni  e  contratti  in
          quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo
          devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. 
              3.  Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti   sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
              4.  Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico   interesse
          l'amministrazione  recede   unilateralmente   dall'accordo,
          salvo l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di  un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato. 
              4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon
          andamento dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in
          cui una pubblica  amministrazione  conclude  accordi  nelle
          ipotesi previste al comma 1, la  stipulazione  dell'accordo
          e' preceduta da una determinazione dell'organo che  sarebbe
          competente per l'adozione del provvedimento. 
              5.» 
                Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni) - 1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.».