Art. 22 
 
Disposizioni per lo sviluppo  dei  prodotti  provenienti  da  filiera
  corta, dell'agricoltura biologica  o  comunque  a  ridotto  impatto
  ambientale 
 
  1. In conformita' alle disposizioni in materia di mercati  agricoli
di vendita diretta, di cui al decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 20 novembre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29  dicembre  2007,  i  comuni  possono
definire  modalita'  idonee  di  presenza  e  di  valorizzazione  dei
prodotti agricoli e alimentari  a  chilometro  zero,  provenienti  da
filiera  corta,  e  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari  derivanti
dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale  e
di qualita'.