Art. 22 
 
 
    Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Gli organi delle soppresse Autorita' portuali restano in  carica
sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai  sensi
del presente decreto legislativo. 
  2.  Su  richiesta  motivata  del  Presidente  della   Regione,   da
presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma,  puo'  essere  altresi'  disposta,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un  periodo  non
superiore   a   trentasei   mesi,   dell'autonomia   finanziaria    e
amministrativa di Autorita' Portuali gia' costituite ai  sensi  della
citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto e'  disciplinata
la nomina e la composizione degli  organi  di  governo  per  la  fase
transitoria. 
  3. I limiti territoriali delle  AdSP  individuate  nell'allegato  A
che, ai sensi di cui all'articolo 6, comma 1, della citata  legge  n.
84 del 1994, come modificato dall'articolo  7  del  presente  decreto
legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994,
sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti  Autorita'
portuali  nonche'  dagli  ambiti  portuali,  quali   aree   demaniali
marittime, opere portuali e antistanti specchi acquei, dei  porti  di
cui all'allegato A, non gia' sede di Autorita' Portuale. 
  4. Fino all'approvazione del regolamento  di  contabilita'  di  cui
all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come  modificato
dal presente decreto, l'autorita'  di  sistema  portuale  applica  il
regolamento di contabilita' della soppressa autorita'  portuale  dove
ha sede la stessa autorita' di  sistema  portuale.  I  bilanci  delle
soppresse autorita' portuali che costituiscono l'autorita' di sistema
portuale sono mantenuti distinti fino  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto. 
  5.  Le  AdSP  subentrano  alle  Autorita'  portuali  cessate  nella
proprieta' e nel possesso dei beni ed in tutti i  rapporti  giuridici
in corso, ivi compresi quelli lavorativi. 
  6. Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84  del
1994, nei quali e' istituita l'AdSP, i piani regolatori portuali  che
siano gia' stati adottati dal comitato portuale alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, sono  approvati  nel  rispetto  della
normativa vigente al momento della loro adozione. 
  7. In sede di prima applicazione,  ai  fini  dell'approvazione  del
piano regolatore di sistema  portuale,  il  Consiglio  Superiore  dei
Lavori Pubblici e l'autorita' competente  per  la  VAS  esprimono  le
proprie valutazioni esclusivamente  sugli  elementi  e  contenuti  di
piano  che  risultano  integrativi  o  modificativi   rispetto   alle
previsioni dei piani regolatori dei porti ricadenti all'interno della
autorita' di  sistema  portuale,  purche'  detti  piani  siano  stati
approvati  a  seguito  di  valutazione  ambientale  strategica  o  di
valutazione di impatto ambientale. 
  8.  All'attuazione  delle   disposizioni   del   presente   decreto
legislativo si provvede nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 22: 
              Si riporta l'art. 6, commi 1 e 9, della citata legge 28
          gennaio 1994, n. 84: 
              "Art. 6. Autorita' portuale. 
              1. Nei  porti  di  Ancona,  Bari,  Brindisi,  Cagliari,
          Catania,  Civitavecchia,  Genova,   La   Spezia,   Livorno,
          Manfredonia, Marina di Carrara, Messina,  Napoli,  Palermo,
          Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e  Venezia  e'  istituita
          l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita'
          agli obiettivi di cui all'art. 1: 
              a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione
          e controllo delle operazioni portuali di cui  all'art.  16,
          comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali
          esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione  e  di
          ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza  rispetto  a
          rischi di incidenti  connessi  a  tali  attivita'  ed  alle
          condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24; 
              b) manutenzione ordinaria e straordinaria  delle  parti
          comuni nell'ambito portuale, ivi  compresa  quella  per  il
          mantenimento  dei  fondali,  previa  convenzione   con   il
          Ministero dei lavori pubblici che  preveda  l'utilizzazione
          dei fondi all'uopo disponibili sullo  stato  di  previsione
          della medesima amministrazione; 
              c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla
          fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di  servizi
          di interesse generale,  non  coincidenti  ne'  strettamente
          connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma
          1, individuati con decreto del  Ministro  dei  trasporti  e
          della navigazione, da emanarsi entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              (Omissis). 
              9. Il Ministro dei trasporti e della  navigazione  puo'
          formulare la proposta di cui al comma 8 anche su  richiesta
          di  regioni,  comuni  o  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura. 
              (Omissis).".