(Accordo-art. 22)
 
                             Articolo 22 
 
Responsabilita'  per  i  danni  causati  da  violazioni  del  diritto
                             dell'Unione 
 
  1. Gli Stati membri contraenti  sono  responsabili  in  solido  dei
danni derivanti da una violazione del diritto  dell'Unione  da  parte
della  corte  d'appello,  conformemente  al  diritto  dell'Unione  in
materia di responsabilita' extracontrattuale degli Stati membri per i
danni causati dai relativi  tribunali  nazionali  in  violazione  del
diritto dell'Unione. 
 
  2. Le azioni per il risarcimento di tali danni sono proposte contro
lo Stato membro contraente in cui il ricorrente ha la sua residenza o
la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una  residenza
o sede principale di attivita', la sua  sede  di  attivita',  dinanzi
all'autorita' competente di tale Stato membro contraente. 
 
  Se il ricorrente non ha  la  residenza  o  la  sede  principale  di
attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede  principale  di
attivita', la sua sede di attivita', in uno Stato membro  contraente,
esso puo' proporre tale azione contro lo Stato membro  contraente  in
cui ha sede la corte d'appello, dinanzi all'autorita'  competente  di
detto Stato membro contraente. 
 
  L'autorita' competente  applica  la  legge  del  foro,  eccetto  il
diritto internazionale privato, a tutte le questioni non disciplinate
dal diritto dell'Unione o dal  presente  accordo.  Il  ricorrente  ha
diritto ad ottenere l'intero importo  del  risarcimento  riconosciuto
dall'autorita' competente da  parte  dallo  Stato  membro  contraente
contro cui e' stata promossa l'azione. 
 
  3. Lo Stato membro contraente che  ha  pagato  il  risarcimento  ha
diritto ad ottenere dagli altri Stati membri contraenti un contributo
proporzionale stabilito secondo il metodo  di  cui  all'articolo  37,
paragrafi 3 e 4. Le modalita' che disciplinano  il  contributo  degli
Stati membri contraenti a titolo del presente paragrafo sono definite
dal comitato amministrativo.