Art. 22 
 
 
                 Agevolazioni fiscali e finanziarie 
 
  1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli  atti  di  vendita
totale o parziale dei diritti  di  sfruttamento  economico  dei  film
previsti  dalla  presente  legge,  i  contratti   di   distribuzione,
noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento  dei
film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno
dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV,  gli  atti
di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in  pegno,
nonche'  quelli  relativi  all'esecuzione  e  alla  estinzione  delle
suindicate operazioni di finanziamento.  Sono  altresi'  soggetti  ad
imposta fissa di registro gli atti  di  costituzione  dei  circoli  e
delle  associazioni  nazionali  di   cultura   cinematografica,   con
esclusione dell'acquisizione in proprieta' dei beni immobili. 
  2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate  ai  sensi
del presente articolo e a tutti gli atti e  contratti  relativi  alle
operazioni  stesse  e  alla   loro   esecuzione,   modificazione   ed
estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque  tipo  e  da  chiunque
prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  e  successive
modificazioni. 
  3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione
dei titoli di accesso ai soci non concorrono  a  formare  il  reddito
imponibile dei circoli e  delle  associazioni  nazionali  di  cultura
cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 27,
comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali  ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate  le
disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico. 
  4. Sono fatte salve le disposizioni di  cui  ai  commi  7,  8  e  9
dell'articolo  20  del  decreto-legge  14  gennaio   1994,   n.   26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n.  153,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 22: 
              Il testo del Titolo IV del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  601  (Disciplina  delle
          agevolazioni tributarie), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16
          ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              Per  il  testo  dell'articolo  73   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1986,  n.
          302, S.O, si veda la nota all'art. 20. 
              Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 7,  8  e  9
          del decreto-legge 14 gennaio 1994,  n.  26  convertito  con
          modificazioni dalla L. 1° marzo 1994, n. 153  e  successive
          modificazioni (Interventi urgenti in  favore  del  cinema),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1994, n. 12,
          S.O. 
              "7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la
          volumetria  necessaria  per  la   realizzazione   di   sale
          cinematografiche non  concorre  alla  determinazione  della
          volumetria complessiva in base alla  quale  sono  calcolati
          gli oneri di concessione. 
              8. La trasformazione di  una  sala  ad  unico  schermo,
          anche se non in esercizio, in sala con piu' schermi,  anche
          se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce
          opera interna ai sensi  dell'articolo  26  della  legge  28
          febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non  e'
          soggetta  al  pagamento  degli  oneri  di  concessione.  Il
          ripristino dell'attivita' di esercizio  cinematografico  in
          locali precedentemente adibiti a tale uso  non  costituisce
          mutamento di  destinazione  d'uso  e  non  e'  soggetto  al
          pagamento degli oneri  di  concessione  anche  se  comporta
          aumento di volumetria o di superficie utilizzabile. 
              9. La destinazione a sala cinematografica o comunque  a
          sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7  e  8  deve
          risultare da atto d'obbligo trascritto e  non  puo'  essere
          mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti
          anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci
          anni.".