Art. 22 
 
Introduzione nell'Unione di piante specificate  originarie  di  Paesi
  terzi nei quali e' nota la presenza dell'organismo specificato. 
  1. Le piante specificate originarie di Paesi  terzi  nei  quali  e'
nota la presenza dell'organismo specificato possono essere introdotte
nell'Unione se soddisfano le seguenti condizioni: 
    a)  sono  accompagnate  dal  certificato  fitosanitario  di   cui
all'art. 13, comma 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE; 
    b) rispettano le disposizioni del seguente comma 2 o dei commi  3
e 4; 
    c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono  state
controllate   dal   Servizio   fitosanitario   regionale   competente
conformemente al successivo art. 23, comma 3 e ne'  la  presenza  ne'
sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati. 
  2. Se le piante specificate sono originarie  di  una  zona  indenne
dall'organismo specificato, istituita  dall'organizzazione  nazionale
per la protezione dei vegetali nel rispetto  delle  pertinenti  norme
internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddisfatte
le seguenti condizioni: 
    a) l'organizzazione nazionale  per  la  protezione  vegetali  del
Paese terzo interessato ha comunicato per iscritto  alla  Commissione
il nome della suddetta zona; 
    b) il nome di tale zona e' indicato nel certificato fitosanitario
nella rubrica «Luogo d'origine». 
  3. Se le piante specificate,  escluse  le  piante  che  sono  state
coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro,  sono  originarie
di una zona in cui l'organismo specificato e' notoriamente  presente,
il certificato fitosanitario  riporta  nella  rubrica  «Dichiarazione
supplementare» che: 
    a) le piante specificate sono state prodotte in uno o  piu'  siti
che soddisfano le condizioni di cui al seguente comma 4; 
    b) l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali  del
Paese terzo interessato ha comunicato per iscritto  alla  Commissione
l'elenco dei suddetti siti,  che  indica  anche  la  loro  ubicazione
all'interno del Paese; 
    c) nel sito e nella relativa zona di cui al comma 4,  lettera  c)
sono   applicati   trattamenti   fitosanitari   contro   i    vettori
dell'organismo specificato; 
    d)  campioni  rappresentativi  di  ogni   specie   delle   piante
specificate  provenienti  da  ogni  sito  sono  state  sottoposte   a
controlli  annuali,  al   momento   piu'   opportuno,   e   l'assenza
dell'organismo specificato e' stata confermata sulla base di  analisi
effettuate in conformita' con  i  metodi  di  analisi  convalidati  a
livello internazionale; 
    e) il piu' vicino possibile al momento dell'esportazione i  lotti
di piante  specificate  sono  stati  sottoposti  a  ispezione  visiva
ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti  secondo  metodi
di  analisi  convalidati  a  livello  internazionale,  in  grado   di
confermare l'assenza dell'organismo specificato, secondo  uno  schema
di campionamento in grado di individuare,  con  un'affidabilita'  del
99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o  superiore  e
diretti in particolare  a  piante  che  presentano  sintomi  sospetti
dell'organismo specificato; 
    f) immediatamente prima  dello  spostamento  i  lotti  di  piante
specificati sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i
vettori noti dell'organismo specificato. 
  Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al  comma  1,  lettera
a), deve indicare nella casella «Luogo di origine»  l'identificazione
del sito di cui alla lettera a). 
  4. Se le piante specificate, che sono state coltivate per  il  loro
intero ciclo vitale in vitro, sono originarie  di  una  zona  in  cui
l'organismo specificato  e'  notoriamente  presente,  il  certificato
fitosanitario riporta  nella  rubrica  «Dichiarazione  supplementare»
che: 
    a) Le piante specificate sono state coltivate in uno o piu'  siti
che soddisfino le condizioni di cui al comma 6; 
    b) L'organizzazione nazionale per la protezione delle piante  del
Paese terzo interessato ha comunicato per iscritto  alla  Commissione
l'elenco dei suddetti siti,  che  indica  anche  la  loro  ubicazione
all'interno del Paese; 
    c) Le piante specificate sono trasportate in  condizioni  sterili
in  un  contenitore  trasparente  che  esclude  la  possibilita'   di
infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori; 
    d) Le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni: 
      1.1 sono state ottenute da semi; 
      1.2 sono state riprodotte, in  condizioni  sterili,  da  piante
madri  che  hanno  trascorso  tutta  la  vita  in  una  zona  indenne
dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che
hanno dimostrato l'assenza del suddetto organismo; 
      1.3 sono state riprodotte, in  condizioni  sterili,  da  piante
madri che sono state coltivate in un sito che soddisfa le  condizioni
di cui al comma 4 e che sono state sottoposte ad  analisi  che  hanno
dimostrato l'assenza dell'organismo specificato. 
  Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al  comma  1,  lettera
a), deve indicare nella casella «luogo di origine»  il  sito  di  cui
alla lettera a) del presente comma. 
  5. Il sito di cui al  comma  3,  lettera  a),  deve  soddisfare  le
seguenti condizioni: 
    a)  essere  autorizzato  dall'organizzazione  nazionale  per   la
protezione dei vegetali come indenne dall'organismo specificato e dai
suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali  per
le misure fitosanitarie; 
    b) essere  dotato  di  protezione  fisica  contro  l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; 
    c) essere circondato da una zona larga 200  metri  la  quale,  in
seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta
dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi,  e'
risultata  indenne  dall'organismo  specificato  ed  e'  soggetta  ad
adeguati trattamenti fitosanitari  contro  i  vettori  dell'organismo
specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la
rimozione di piante; 
    d) essere soggetto agli  adeguati  trattamenti  fitosanitari  per
mantenerlo indenne  dai  vettori  dell'organismo  specificato;  detti
trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione di piante; 
    e) essere sottoposto annualmente, unitamente  alla  zona  di  cui
alla lettera c), ad almeno  due  ispezioni  ufficiali  effettuate  in
periodi opportuni; 
    f) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel
sito non  sono  stati  riscontrati  sintomi  correlati  all'organismo
specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati  sintomi
sospetti,  sono  state  effettuate  analisi  che   hanno   confermato
l'assenza dell'organismo specificato; 
    g) per tutto il periodo di produzione  delle  piante  specificate
non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo  specificato  nella
zona di cui alla lettera  c)  o,  se  sono  stati  osservati  sintomi
sospetti,  le   analisi   effettuate   hanno   confermato   l'assenza
dell'organismo specificato. 
  6. Il sito di cui al  comma  4,  lettera  a),  deve  soddisfare  le
seguenti condizioni: 
    a)  essere  certificato  dall'organizzazione  nazionale  per   la
protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai
suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali  per
le misure fitosanitarie; 
    b) essere  dotato  di  protezione  fisica  contro  l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; 
    c)  essere  sottoposto  annualmente  ad  almeno   due   ispezioni
ufficiali effettuati in periodi opportuni; 
    d) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel
sito non  sono  stati  riscontrati  sintomi  correlati  all'organismo
specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati  sintomi
sospetti,  sono  state  effettuare  analisi  che   hanno   confermato
l'assenza dell'organismo specificato.