Art. 22 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,  comma  3,  6,  comma  1,
lettera a), b) ed e), 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3,  pari  a
8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018,  a
31.450.766 euro per l'anno 2019  e  a  31.320.363  euro  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede: 
  a) quanto a 184.734  euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  dei   proventi   di   cui
all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia' iscritti
in  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,   del   decreto
legislativo del 12 maggio 2016, n. 90; 
  b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500  euro  per
l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'Erario; 
  c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a  3.135.457  euro  per
l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a  2.649.389  euro  a
decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017,  per
2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019  e  per
2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale
per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018  e
per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019. 
  2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle relative attivita' con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.