Art. 22 
 
                      Concessione delle licenze 
 
  1. Gli  organismi  di  gestione  collettiva,  da  un  lato,  e  gli
utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per
la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine  tutte
le informazioni necessarie. 
  2. Gli organismi di gestione  collettiva  rispondono  per  iscritto
senza   indebito   ritardo   alle   richieste   degli    utilizzatori
specificando, fra l'altro, le informazioni  che  devono  essere  loro
fornite per concedere una licenza.  Ricevute  tutte  le  informazioni
pertinenti, tali organismi, senza  indebito  ritardo,  concedono  una
licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata  in
cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a  licenza  un
determinato servizio. 
  3. La concessione delle licenze avviene  a  condizioni  commerciali
eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici,  chiari,
oggettivi e ragionevoli. Gli organismi  di  gestione  collettiva  che
concedono licenze su diritti non sono tenuti  a  basarsi,  per  altri
tipi di servizi online, sulle condizioni  di  concessione  concordate
con un utilizzatore, quando quest'ultimo fornisce un  nuovo  tipo  di
servizio online proposto al pubblico dell'Unione europea da  meno  di
tre anni. 
  4. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al  compenso
devono garantire ai titolari dei diritti una  adeguata  remunerazione
ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto,  tra  l'altro,  al
valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati,  tenendo  conto
della natura  e  della  portata  dell'uso  delle  opere  e  di  altri
materiali protetti, nonche' del valore economico del servizio fornito
dall'organismo  di  gestione  collettiva.  Quest'ultimo  informa  gli
utilizzatori  interessati  in  merito  ai  criteri   utilizzati   per
stabilire tali tariffe. 
  5.  Gli  organismi   di   gestione   collettiva   consentono   agli
utilizzatori di comunicare con essi per  via  elettronica,  anche  ai
fini di informazione sull'uso della licenza, nonche'  in  adempimento
agli obblighi stabiliti all'articolo 23 e ad altri obblighi  previsti
dalle licenze. 
  6. Ai fini della migliore applicazione delle presenti disposizioni,
la Societa' italiana degli autori ed editori disciplina  con  proprio
provvedimento, adottato previo parere vincolante  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
modalita' per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale,
che in ogni caso deve avvenire esclusivamente attraverso procedure di
selezione  pubblica,  adeguatamente  pubblicizzate   tramite   avviso
pubblico, in cui siano rispettati  i  principi  della  trasparenza  e
dell'imparzialita'. Le procedure di selezione, gestite da commissioni
presiedute da  esperti  indipendenti,  prevedono  quale  criterio  di
selezione il possesso di adeguati requisiti  di  professionalita'  ed
onorabilita'. Il provvedimento di cui al primo periodo  del  presente
comma disciplina  altresi'  le  modalita'  per  prevenire  potenziali
conflitti di  interessi  ed  il  conferimento  di  mandati  tra  loro
incompatibili, l'introduzione ed il rafforzamento di  adeguate  forme
di controllo sull'operato dei mandatari territoriali, la loro equa  e
proporzionata   distribuzione   territoriale,   nonche'    l'uniforme
applicazione delle tariffe stabilite. Tali principi si applicano agli
altri organismi di gestione collettiva  qualora  intendano  servirsi,
per lo svolgimento della loro attivita', di propri mandatari.