Art. 22 
 
 
                     Disposizioni di adeguamento 
 
  1. Entro un mese dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Governo provvede ad apportare le  modifiche  necessarie  ai
regolamenti di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                        Gentiloni Silveri, Presidente 
                                         del Consiglio dei ministri   
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999,  n.  394,  reca:  «Regolamento   recante   norme   di
          attuazione del testo unico delle  disposizioni  concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          9 dicembre 1999, n. 535, reca: «Regolamento  concernente  i
          compiti del  Comitato  per  i  minori  stranieri,  a  norma
          dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286.».