Art. 22 
 
 
            (Disposizioni sul personale e sulla cultura) 
 
  1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e
della vigente  normativa  in  materia  di  contenimento  dalla  spesa
complessiva di personale, i  comuni,  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di  lavoro
a tempo  determinato  a  carattere  stagionale,  nel  rispetto  delle
procedure di natura concorsuale ad evidenza  pubblica,  a  condizione
che i relativi oneri siano integralmente a carico  di  risorse,  gia'
incassate  nel  bilancio  dei  comuni,  derivanti  da  contratti   di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati  e
che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura  di
servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari,  di  servizi  pubblici
non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti  non  connessi  a
garanzia di diritti fondamentali 
  2. All'articolo 1, comma  228,  secondo  periodo,  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  le  parole  "nei  comuni  con  popolazione
inferiore a 10.000 abitanti" sono  sostituite  da:  "nei  comuni  con
popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.". 
  3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge  11  dicembre
2016, n.  232,  le  parole  "75  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "90 per cento". 
  4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono aggiunti, infine i seguenti  periodi:  "Non  rientrano  tra  gli
incarichi  di  cui  al  presente  comma  quelli  aventi  ad   oggetto
prestazioni professionali, conferiti a titolari di  cariche  elettive
di  Regioni  ed  enti  locali  da  parte   delle   citate   pubbliche
amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi
in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale e'
rivestita la carica elettiva. In caso di  carica  elettiva  comunale,
l'ambito in cui opera la  pubblica  amministrazione  conferente  deve
essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella
dell'ente presso  il  quale  e'  rivestita  la  carica  elettiva.  Il
conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa  previsti
dalla normativa vigente.". 
  5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera  c),  della
legge 23 dicembre 2014, n.190, non si applica per la copertura  delle
posizioni dirigenziali che richiedono professionalita' tecniche e non
fungibili  delle  province  delle  regioni  a  statuto  ordinario  in
relazione  allo  svolgimento  delle  funzioni  fondamentali  previste
dall'articolo 1, commi 85 e 86 , delle legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  6.  Al  fine  di  potenziare  i  sistemi  museali  cittadini  e  di
promuovere l'interazione e la collaborazione tra  gli  istituti  e  i
luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino  al
31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante
interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui  al  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  23
dicembre 2014, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in  deroga
ai  limiti  finanziari  previsti  dalla  legislazione   vigente,   di
competenze o servizi professionali nella gestione di beni  culturali,
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n.165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di
spesa di 200.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2017  e  2018,  per
sostenere   il   buon   andamento   degli   istituti   e   garantirne
l'attivazione.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
precedente periodo, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse
disponibili  sul  bilancio  dell'istituto  medesimo,   che   altresi'
assicura il rispetto degli  obblighi  in  materia  di  pubblicita'  e
trasparenza nelle diverse fasi della  procedura.  Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di  indebitamento
netto  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno  2017,  a  1.500.000
euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  7. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  precedente,  gli
incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a
seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale  di  cui
all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.
83, convertito, con modificazioni, nella legge  29  luglio  2014,  n.
106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione  motivata
sulla base di una valutazione positiva dei  risultati  ottenuti,  per
ulteriori quattro anni. 
  8. In favore del teatro di rilevante  interesse  culturale  "Teatro
Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la
continuita' delle sue attivita' in occasione del centenario dalla sua
fondazione e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2017. Al relativo onere si provvede mediante  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di
cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni che restano acquisite all'erario.