Art. 22 Articolazione del tempo di lavoro 1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia. 2. L'orario puo' essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale. 3. Per i docenti e per i lettori, le unita' orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unita' didattiche di durata inferiore a sessanta minuti e' recuperato con attivita' di insegnamento. I lettori possono effettuare il recupero anche con altre attivita' previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente. 4. Si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 143 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: «Art. 143 (Congedi e permessi al personale all'estero). - 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero e' aumentata, per le necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato. 2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'art. 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi. 3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio. 4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero. 5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi».