Art. 22 
 
                     Formazione e addestramento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 703, al comma 1, la lettera f) e' soppressa; 
    b) all'articolo 707: 
      1) al comma 1, lettera b), le parole:  «di  licenza  conclusiva
del primo ciclo di istruzione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di
istruzione secondaria superiore che consente  l'iscrizione  ai  corsi
per il conseguimento del diploma universitario»; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi
sportivi di  cui  all'articolo  1524  e'  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado.»; 
    c)  all'articolo  708,  al  comma  1-bis  l'ultimo   periodo   e'
soppresso; 
    d)  all'articolo  783,  comma  1,  secondo  periodo,  la  parola:
«arruolamento» e' sostituita dalle seguenti: «inizio del corso». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo degli articoli 703,  707,  708  e
          783 del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.66  (per
          l'argomento v. nelle note alle  premesse)  come  modificati
          dal presente decreto: 
              "Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco).  -
          1.  Nei  concorsi  relativi  all'accesso   nelle   carriere
          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
          riserve di posti per i volontari in ferma  prefissata  sono
          cosi determinate: 
              a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
              b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
              c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
              d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
              e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; 
              f) (abrogata). 
              1-bis.  I  posti  riservati  di   cui   al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
              2. Le riserve di posti di cui al comma  1  non  operano
          nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 
              3. Con decreto  interministeriale  del  Ministro  della
          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le
          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari
          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco." 
              "Art. 707 (Requisiti speciali). - 1. Gli aspiranti agli
          arruolamenti  volontari  di  cui  all'articolo  706  devono
          possedere i seguenti requisiti: 
              a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta';  il
          limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che
          hanno gia' prestato servizio militare; 
              b)  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario; 
              c) non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili
          con  l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato  di
          carabiniere. 
              1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento
          nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il  diploma
          di istruzione secondaria di primo grado. 
              Art. 708 (Bandi di arruolamento). - 1. Le procedure  di
          arruolamento, la  data  di  scadenza  dei  termini  per  la
          presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento,
          le prove  di  selezione  e  concorsuali,  le  modalita'  di
          accertamento  del  possesso  dei  requisiti  richiesti,  la
          durata dei corsi, il numero complessivo  e  le  riserve  di
          posti,  l'individuazione  e  la  valutazione   dei   titoli
          preferenziali,  sono  stabiliti  con   determinazione   del
          Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
              1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia  di
          sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare,
          e' stabilito nei relativi bandi di  concorso,  emanati  con
          determinazione  del  Comandante  generale   dell'Arma   dei
          carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da  formare
          nelle relative specializzazioni in  misura,  comunque,  non
          inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. 
              2.  I  termini  di  validita'  della  graduatoria   dei
          candidati  risultati  idonei  ma  non  vincitori   per   il
          reclutamento  di  cui  all'articolo  706,  possono   essere
          prorogati  con  motivata  determinazione   del   Comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive  e
          analoghe procedure di reclutamento avviate  entro  diciotto
          mesi dall'approvazione della stessa." 
              "Art.  783  (Formazione  dei  carabinieri).  -  1.  Gli
          arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al
          corso per allievo carabiniere. Il predetto personale,  dopo
          sei mesi dalla data di inizio del corso, consegue la nomina
          a carabiniere allievo, previo superamento di esami,  ed  e'
          immesso in ruolo al grado di  carabiniere  al  termine  del
          corso secondo l'ordine della graduatoria finale. 
              2. I militari in servizio  e  in  congedo  delle  Forze
          armate e  quelli  in  congedo  dell'Arma  dei  carabinieri,
          nonche' il  personale  appartenente  alle  altre  Forze  di
          polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto
          dell'ammissione al corso. 
              3. Agli ammessi ai corsi  per  allievo  carabiniere  si
          applicano le  norme  per  le  scuole  allievi  carabinieri,
          approvate  con  determinazione  del   Comandante   generale
          dell'Arma dei carabinieri.