Art. 22 
 
             Disposizioni di coordinamento e transitorie 
 
  1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di  cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  come
introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto.  In  sede  di  prima
applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018  e  comunque  solo  decorso  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  delle  linee  di
indirizzo di cui al primo periodo. 
  2. La disposizione di cui  all'articolo  55-septies,  comma  2-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  che
attribuisce  all'Inps  la  competenza  esclusiva  ad  effettuare  gli
accertamenti medico legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per
malattia, si applica  a  decorrere  dal  1°  settembre  2017  e,  nei
confronti del personale delle istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.  Il  decreto  di
adozione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 55-septies, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come  introdotto  dal
presente decreto, nonche' il  decreto  di  cui  al  comma  5-bis  del
medesimo articolo sono adottati entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   In   sede   di   prima
applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017,
sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici
fiscali. L'atto di indirizzo detta altresi' la disciplina transitoria
da  applicarsi  agli  accertamenti   medico-legali   sui   dipendenti
pubblici, a decorrere dal 1°  settembre  2017,  in  caso  di  mancata
stipula delle predette convenzioni. 
  3.  All'articolo  17  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:  «b-bis)
a decorrere dall'entrata in vigore  dell'articolo  55-septies,  comma
2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e'  assegnato  all'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale
l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni  di  euro
per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione  d'anno  a  decorrere
dall'anno 2019. A  tal  fine  sono  corrispondentemente  ridotti  gli
stanziamenti iscritti negli  stati  di  previsione  della  spesa  del
bilancio dello Stato, utilizzando  le  risorse  disponibili  relative
all'autorizzazione di spesa di  cui  alla  lettera  b).  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le  predette  risorse
sono finalizzate esclusivamente ai controlli  sulle  assenze  di  cui
all'articolo 55-septies, comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia  e  delle
finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica  al  fine  di  consentire  il  monitoraggio
sull'utilizzo di tali risorse.»; 
  b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «all'INPS» e le parole «effettuati dalle aziende  sanitarie
locali» sono soppresse; 
  2) il secondo periodo e' soppresso. 
  4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
  a)  le  parole  «Ministero  della  ricerca  scientifica»,   ovunque
ricorrano,    sono    sostituite    dalle    seguenti:     «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
  b) le parole «del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica»  sono  sostituite,  ovunque  ricorrano,  dalle   seguenti:
«dell'economia e delle finanze»; 
  5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica» ovunque ricorrano, sono  inserite  le
seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le
parole «un modello di rilevazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«le modalita' di acquisizione», dopo le parole «in  quiescenza»  sono
inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo  le
parole «per la loro evidenziazione» sono  inserite  le  seguenti:  «,
limitatamente al personale dipendente dei ministeri,»,  e  le  parole
«ai bilanci» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  bilancio  dello
Stato»; 
  b) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole  «altresi',  un»  sono
sostituite dalle seguenti: «altresi', il»; 
  c) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole  «rilevate  secondo  il
modello»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rilevate  secondo   le
modalita'» e il terzo periodo e' soppresso; 
  d) al comma 3,  dopo  le  parole  «le  aziende»  sono  inserite  le
seguenti: «e gli enti»; 
  e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione  pubblica»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione»; 
  f) al comma 6, secondo periodo, le parole «,  dei  rendimenti,  dei
risultati, di verifica dei carichi di lavoro» sono soppresse. 
  6. Al comma 1, dell'articolo 61, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole «11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,
n. 468,» sono sostituite dalle seguenti:  «17,  comma  12-bis,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e l'ultimo periodo e' soppresso. 
  7. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo
il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Al  fine  di   non
pregiudicare l'ordinata  prosecuzione  dell'attivita'  amministrativa
delle amministrazioni interessate, la quota  del  recupero  non  puo'
eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla  contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo  precedente,
previa certificazione degli organi di controllo di  cui  all'articolo
40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'
corrispondentemente incrementato.». 
  8. Il divieto di cui  all'articolo  7,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del  2015
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole «Fino  al  completo  riordino  della
disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da  parte
delle pubbliche amministrazioni, la» sono sostituite dalla  seguente:
«La» e la parola «medesime» e' sostituita dalle seguenti:  «pubbliche
amministrazioni»; 
  b) il secondo periodo e' soppresso. 
  10. All'articolo 1, comma 410, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165». 
  11. Con riferimento alle disposizioni di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo n. 165 del 2001,  come  modificate  dal  presente
decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le  procedure
di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui
all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge  30  giugno
2016, n. 117, convertito dalla  legge  12  agosto  2016,  n.  161,  e
all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente  decreto  si
applicano agli incarichi  conferiti  successivamente  al  1°  gennaio
2018. 
  13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano  agli  illeciti
disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  14. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni  di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle disposizioni di  cui
al presente decreto. 
  15. Per il triennio 2018-2020,  le  pubbliche  amministrazioni,  al
fine di valorizzare le professionalita'  interne,  possono  attivare,
nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali,  procedure  selettive
per la progressione tra le aree  riservate  al  personale  di  ruolo,
fermo restando  il  possesso  dei  titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso  dall'esterno.  Il  numero  di  posti  per  tali  procedure
selettive riservate non puo' superare  il  20  per  cento  di  quelli
previsti nei piani dei fabbisogni come  nuove  assunzioni  consentite
per la relativa area o categoria.  In  ogni  caso,  l'attivazione  di
dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero
di posti individuati, la corrispondente riduzione  della  percentuale
di riserva di posti destinata al personale interno,  utilizzabile  da
ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le  aree  di  cui
all'articolo 52  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Tali
procedure selettive prevedono prove volte ad accertare  la  capacita'
dei candidati di utilizzare  e  applicare  nozioni  teoriche  per  la
soluzione di problemi  specifici  e  casi  concreti.  La  valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre  anni,  l'attivita'
svolta e i risultati conseguiti, nonche' l'eventuale  superamento  di
precedenti procedure selettive,  costituiscono  titoli  rilevanti  ai
fini dell'attribuzione dei posti  riservati  per  l'accesso  all'area
superiore. 
  16. All'articolo 3, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
2001, dopo le parole  «ricercatori  universitari»  sono  inserite  le
seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per il testo dell'art. 6-ter del decreto  legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  come  introdotto  dal  presente
          decreto, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per il  testo  dell'art.  6,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per il testo dell'art. 55-septies, comma  2-bis,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  introdotto
          dal presente decreto, si vedano le note all'art. 18. 
              - Per il testo dell'art. 55-septies, comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto, si vedano le note all'art. 18. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi  5  e  5-bis,
          del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
          urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30   luglio   2010,   n.   122,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011,
          n. 164: 
              «Art. 17 (Razionalizzazione della spesa  sanitaria).  -
          (Omissis). 
              5.  In  relazione  alle  risorse  da   assegnare   alle
          pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri
          da  sostenere  per  gli  accertamenti   medico-legali   sui
          dipendenti assenti dal  servizio  per  malattia  effettuati
          dalle aziende sanitarie locali, in  applicazione  dell'art.
          71 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  come
          modificato dall'art. 17, comma  23,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              a)  per  gli  esercizi  2011   e   2012   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  trasferire
          annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie  per
          il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede  di
          riparto in relazione  agli  effetti  della  sentenza  della
          Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010,  nel  limite
          di  70  milioni  di  euro  annui,  per   essere   iscritta,
          rispettivamente,  tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi
          carattere obbligatorio, di cui all'art. 26, comma 2,  della
          legge 196 del 2009, in relazione agli oneri  di  pertinenza
          dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la
          copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti
          dalle Amministrazioni diverse da quelle statali; 
              b) a decorrere dall'esercizio 2013,  con  la  legge  di
          bilancio e'  stabilita  la  dotazione  annua  dei  suddetti
          stanziamenti destinati alla  copertura  degli  accertamenti
          medico-legali sostenuti  dalle  amministrazioni  pubbliche,
          per un importo complessivamente non superiore a 70  milioni
          di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera  a).
          Conseguentemente il livello del finanziamento del  Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato,  come  fissato
          al comma 1, e'  rideterminato,  a  decorrere  dal  medesimo
          esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro. 
              b-bis) a decorrere  dall'entrata  in  vigore  dell'art.
          55-septies,  comma  2-bis,  primo  periodo,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e'   assegnato
          all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  l'importo
          di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni  di  euro
          per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in  ragione  d'anno  a
          decorrere    dall'anno    2019.    A    tal    fine    sono
          corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli
          stati di previsione della spesa del bilancio  dello  Stato,
          utilizzando     le     risorse     disponibili     relative
          all'autorizzazione di spesa di  cui  alla  lettera  b).  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,  con
          proprio decreto, ad apportare le occorrenti  variazioni  di
          bilancio.   Le   predette    risorse    sono    finalizzate
          esclusivamente ai controlli sulle assenze di  cui  all'art.
          55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
          predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze  e  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine  di
          consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse. 
              5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012,  la
          quota  di   pertinenza   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui
          al comma 5 e' destinata  al  rimborso  forfetario  all'INPS
          delle spese sostenute per  gli  accertamenti  medico-legali
          sul personale scolastico ed educativo assente dal  servizio
          per  malattia.  Dal  medesimo  anno  2012,  le  istituzioni
          scolastiche  ed  educative  statali  non  sono   tenute   a
          corrispondere   alcuna   somma   per    gli    accertamenti
          medico-legali di cui al primo periodo.». 
              Si riporta il testo dell'art. 60,  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 60 (Controllo del costo del lavoro) In vigore dal
          1° gennaio 2014. - 1. Il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  definisce
          le  modalita'  di  acquisizione   della   consistenza   del
          personale,  in  servizio  e   in   quiescenza   presso   le
          amministrazioni pubbliche,  e  delle  relative  spese,  ivi
          compresi gli oneri previdenziali  e  le  entrate  derivanti
          dalle contribuzioni,  anche  per  la  loro  evidenziazione,
          limitatamente al personale dei ministeri, a preventivo e  a
          consuntivo, mediante allegati al bilancio dello  Stato.  Il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato elabora, altresi', il
          conto  annuale  che  evidenzi   anche   il   rapporto   tra
          contribuzioni  e  prestazioni  previdenziali  relative   al
          personale delle amministrazioni statali. 
              2. Le amministrazioni pubbliche  presentano,  entro  il
          mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei  conti  e  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, per il tramite  del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato,  il  conto  annuale  delle
          spese sostenute  per  il  personale,  rilevate  secondo  le
          modalita' di cui al comma 1. Il conto  e'  accompagnato  da
          una  relazione,  con  cui  le   amministrazioni   pubbliche
          espongono i risultati della  gestione  del  personale,  con
          riferimento    agli    obiettivi    che,    per    ciascuna
          amministrazione,   sono   stabiliti   dalle   leggi,    dai
          regolamenti   e   dagli   atti   di   programmazione.    Le
          comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
          cura del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  anche
          all'Unione delle province d'Italia (UPI),  all'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
          comuni,  comunita',   enti   montani   (UNCEM),   per   via
          telematica. 
              3.  Gli  enti  pubblici  economici,  le   aziende   che
          producono servizi di pubblica  utilita',  le  societa'  non
          quotate  partecipate  direttamente  o   indirettamente,   a
          qualunque titolo, dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in
          mercati  regolamentati  e  dalle  societa'   dalle   stesse
          controllate, nonche' gli enti e le aziende e  gli  enti  di
          cui all'art. 70, comma 4 e la societa'  concessionaria  del
          servizio pubblico generale  radiotelevisivo,  relativamente
          ai singoli rapporti di lavoro dipendente o  autonomo,  sono
          tenuti a  comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del
          personale  comunque   utilizzato,   in   conformita'   alle
          procedure definite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  d'intesa  con  il  predetto  Dipartimento   della
          funzione pubblica. 
              4.  La  Corte  dei  conti  riferisce   annualmente   al
          Parlamento  sulla  gestione   delle   risorse   finanziarie
          destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
          tutti i dati e delle  informazioni  disponibili  presso  le
          amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in  corso
          d'anno,  anche  a  richiesta  del  Parlamento,   la   Corte
          riferisce altresi' in ordine a specifiche materie,  settori
          ed interventi. 
              5. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, anche su espressa  richiesta  del
          Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione,
          dispone visite ispettive, a cura dei servizi  ispettivi  di
          finanza del Dipartimento della  ragioneria  generale  dello
          Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per  la
          valutazione e la  verifica  delle  spese,  con  particolare
          riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
          decentrati,   denunciando   alla   Corte   dei   conti   le
          irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono  eseguite
          presso le amministrazioni  pubbliche,  nonche'  presso  gli
          enti e le  aziende  di  cui  al  comma  3.  Ai  fini  dello
          svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i  servizi
          ispettivi di  finanza  del  Dipartimento  della  ragioneria
          generale  dello  Stato  esercitano   presso   le   predette
          amministrazioni, enti e aziende  sia  le  funzioni  di  cui
          all'art. 3, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2,  comma  1,
          lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  28
          aprile 1998, n. 154, sia i  compiti  di  cui  all'art.  27,
          comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
              6. Presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica   e'   istituito
          l'Ispettorato per la  funzione  pubblica,  che  opera  alle
          dirette dipendenze  del  Ministro  delegato.  L'Ispettorato
          vigila e svolge  verifiche  sulla  conformita'  dell'azione
          amministrativa  ai  principi  di   imparzialita'   e   buon
          andamento,   sull'efficacia   della   sua   attivita'   con
          particolare   riferimento   alle   riforme    volte    alla
          semplificazione delle procedure, sul corretto  conferimento
          degli incarichi, sull'esercizio  dei  poteri  disciplinari,
          sull'osservanza delle disposizioni vigenti  in  materia  di
          controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive  di
          cui  al  comma  5.  Nell'ambito  delle  proprie  verifiche,
          l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di  Finanza  che
          opera nell'esercizio dei poteri ad  essa  attribuiti  dalle
          leggi vigenti. Per le predette finalita'  l'Ispettorato  si
          avvale  altresi'  di  un  numero   complessivo   di   dieci
          funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e
          delle finanze, del Ministero dell'interno, o  comunque  tra
          il  personale  di  altre  amministrazioni   pubbliche,   in
          posizione di  comando  o  fuori  ruolo,  per  il  quale  si
          applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,
          n. 127, e  l'art.  56,  comma  7,  del  Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  10   gennaio   1957,   n.   3,   e   successive
          modificazioni. Per  l'esercizio  delle  funzioni  ispettive
          connesse, in particolare, al  corretto  conferimento  degli
          incarichi e ai rapporti  di  collaborazione,  svolte  anche
          d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          l'Ispettorato  si  avvale   dei   dati   comunicati   dalle
          amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica  ai
          sensi dell'art. 53.  L'Ispettorato,  inoltre,  al  fine  di
          corrispondere  a  segnalazioni  da  parte  di  cittadini  o
          pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
          inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
          2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione  ai
          quali  l'amministrazione  interessata   ha   l'obbligo   di
          rispondere,  anche  per  via  telematica,  entro   quindici
          giorni. A conclusione degli accertamenti, gli  esiti  delle
          verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo  di
          valutazione,    ai    fini    dell'individuazione     delle
          responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari  di
          cui  all'art.  55,  per  l'amministrazione  medesima.   Gli
          ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno  piena
          autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove  ne  ricorrano
          le condizioni, di denunciare alla  Procura  generale  della
          Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 1, del citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  61  (Interventi   correttivi   del   costo   del
          personale) In vigore  dal  1°  gennaio  2005.  -  1.  Fermo
          restando il disposto  dell'art.  17,  comma  12-bis,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive  modificazioni
          ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi,
          qualora si verifichino o siano prevedibili,  per  qualunque
          causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti  per
          le spese destinate al personale, il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, informato dall'amministrazione competente,
          ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure
          correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti  in
          materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
          la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni
          scolastiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  marzo
          2014, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          maggio 2014, n. 68, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  5
          maggio 2014, n. 102: 
              «Art. 4 (Misure  conseguenti  al  mancato  rispetto  di
          vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa  e
          all'utilizzo dei relativi fondi). - 1.  Le  regioni  e  gli
          enti locali che non hanno rispettato i  vincoli  finanziari
          posti  alla  contrattazione  collettiva  integrativa   sono
          obbligati  a  recuperare  integralmente,  a  valere   sulle
          risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente  al
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale,   le   somme
          indebitamente erogate mediante il  graduale  riassorbimento
          delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo  di
          annualita' corrispondente a quelle in cui si e'  verificato
          il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare
          l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle
          amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'
          eccedere il 25  per  cento  delle  risorse  destinate  alla
          contrattazione integrativa ed il numero  di  annualita'  di
          cui al  periodo  precedente,  previa  certificazione  degli
          organi di controllo di cui all'art. 40-bis,  comma  1,  del
          decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,   e'
          corrispondentemente incrementato.  Nei  predetti  casi,  le
          regioni adottano misure di contenimento della spesa per  il
          personale, ulteriori rispetto a quelle gia' previste  dalla
          vigente  normativa,  mediante  l'attuazione  di  piani   di
          riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e  allo
          snellimento  delle  strutture   burocratico-amministrative,
          anche attraverso accorpamenti di uffici con la  contestuale
          riduzione   delle   dotazioni   organiche   del   personale
          dirigenziale in misura non inferiore  al  20  per  cento  e
          della spesa complessiva del personale non  dirigenziale  in
          misura non inferiore al  10  per  cento.  Gli  enti  locali
          adottano  le  misure  di  razionalizzazione   organizzativa
          garantendo  in  ogni  caso  la  riduzione  delle  dotazioni
          organiche entro i parametri definiti  dal  decreto  di  cui
          all'art. 263, comma 2, del decreto  legislativo  18  agosto
          2000,  n.  267.   Al   fine   di   conseguire   l'effettivo
          contenimento  della  spesa,  alle   unita'   di   personale
          eventualmente  risultanti  in  soprannumero  all'esito  dei
          predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano
          le disposizioni previste dall'art. 2, commi 11  e  12,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  nei
          limiti temporali della vigenza  della  predetta  norma.  Le
          cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di  cui  al
          precedente  periodo  non  possono  essere  calcolate   come
          risparmio   utile   per    definire    l'ammontare    delle
          disponibilita' finanziarie da destinare alle  assunzioni  o
          il numero  delle  unita'  sostituibili  in  relazione  alle
          limitazioni del turn over. Le Regioni  e  gli  enti  locali
          trasmettono  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato e al Ministero dell'interno -  Dipartimento  per  gli
          affari  interni  e  territoriali,  ai  fini  del   relativo
          monitoraggio, una relazione illustrativa ed  una  relazione
          tecnico-finanziaria  che,  con   riferimento   al   mancato
          rispetto dei vincoli finanziari,  dia  conto  dell'adozione
          dei  piani  obbligatori   di   riorganizzazione   e   delle
          specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento
          della spesa per il personale ovvero delle misure di cui  al
          terzo periodo. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'art. 7,  comma  5-bis,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  introdotto
          dal presente decreto, si vedano le note all'art. 5. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto
          legislativo 81 del 2015 (Disciplina organica dei  contratti
          di lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,
          a norma dell'articolo1, comma 7, della  legge  10  dicembre
          2014, n.  183),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          giugno 2015, n. 144: 
              «Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). -
          (Omissis). 
              4.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  trova
          applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  410,  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2017-2019),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297: 
              «410.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   delle
          attivita' di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'art.
          7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165,  gli  Istituti  di  ricovero  e   cura   a   carattere
          scientifico e  gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali
          possono continuare ad avvalersi del personale addetto  alla
          ricerca,  sia  con  qualifica  di  ricercatore,   sia   con
          qualifiche afferenti alle professionalita'  della  ricerca,
          assunto con contratti flessibili, in servizio  presso  tali
          istituti alla data del 31 dicembre 2016.». 
              - Sull'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165, vedasi le note all'art. 3. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  2-bis  e
          2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative in  materia
          di processo amministrativo  telematico),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2016, n. 151, convertito dalla
          legge 12 agosto  2016,  n.161,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 agosto 2016, n. 196: 
              «Art. 1 (Proroga di  termini  in  materia  di  processo
          amministrativo telematico). (Omissis). 
              2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di
          mobilita' gia' avviate  e  in  corso  e  al  fine  di  dare
          compiuta attuazione al programma di digitalizzazione  degli
          uffici  giudiziari,  nonche'  per   assicurare   la   piena
          attuazione del trasferimento al Ministero  della  giustizia
          delle spese obbligatorie per il funzionamento degli  uffici
          giudiziari, il Ministero della giustizia, per  il  triennio
          2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere
          con  contratto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   un
          contingente  massimo   di   1.000   unita'   di   personale
          amministrativo non dirigenziale  da  inquadrare  nei  ruoli
          dell'Amministrazione giudiziaria, mediante  lo  scorrimento
          di graduatorie in corso di validita' alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  o  mediante   procedure
          concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro
          della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione. 
              (Omissis). 
              2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   relativa   alla
          conclusione delle procedure di mobilita' di cui all'art. 1,
          comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'art.
          1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre  2015,
          n. 208, il  Ministero  della  giustizia,  per  il  triennio
          2016-2018,   e'   altresi'    autorizzato    a    procedere
          all'assunzione   con   contratto   di   lavoro   a    tempo
          indeterminato delle unita' di  personale  non  dirigenziale
          dell'Amministrazione  giudiziaria  non  reclutate  con   le
          predette procedure di mobilita', nell'ambito e  nei  limiti
          delle  residue  risorse  finanziarie  disponibili  per   la
          copertura   dei   contingenti   previsti   dalle   predette
          disposizioni,   mediante   nuove   procedure    concorsuali
          disciplinate  dal  decreto  del  Ministro  della  giustizia
          adottato a norma del comma 2-bis. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  372,  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2017-2019),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297: 
              «372. Nelle more  della  conclusione  dei  processi  di
          mobilita' di cui all'art. 1,  comma  425,  della  legge  23
          dicembre  2014,  n.  190,  e  nel  limite   delle   risorse
          disponibili a  legislazione  vigente,  il  Ministero  della
          giustizia, per il triennio  2017-2019,  e'  autorizzato  ad
          assumere con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  un
          contingente di personale  amministrativo  non  dirigenziale
          per un massimo di 1.000  unita'  da  inquadrare  nei  ruoli
          dell'Amministrazione   giudiziaria,   nei   limiti    delle
          dotazioni   organiche,   mediante   procedure   concorsuali
          pubbliche ed eventualmente  anche  mediante  l'utilizzo  di
          graduatorie in corso di validita' alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  52  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  52  (Disciplina  delle  mansioni).   -   1.   Il
          prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni  per
          le quali e'  stato  assunto  o  alle  mansioni  equivalenti
          nell'ambito dell'area  di  inquadramento  ovvero  a  quelle
          corrispondenti   alla   qualifica   superiore   che   abbia
          successivamente  acquisito  per  effetto  delle   procedure
          selettive  di  cui  all'art.  35,  comma  1,  lettera   a).
          L'esercizio di fatto di mansioni  non  corrispondenti  alla
          qualifica  di  appartenenza  non   ha   effetto   ai   fini
          dell'inquadramento del lavoratore  o  dell'assegnazione  di
          incarichi di direzione. 
              1-bis.  I  dipendenti  pubblici,  con  esclusione   dei
          dirigenti e  del  personale  docente  della  scuola,  delle
          accademie,  conservatori  e   istituti   assimilati,   sono
          inquadrati in  almeno  tre  distinte  aree  funzionali.  Le
          progressioni  all'interno  della  stessa   area   avvengono
          secondo  principi  di  selettivita',  in   funzione   delle
          qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e
          dei  risultati  conseguiti,  attraverso  l'attribuzione  di
          fasce di merito. Le  progressioni  fra  le  aree  avvengono
          tramite concorso pubblico, ferma restando  la  possibilita'
          per l'amministrazione di destinare al personale interno, in
          possesso dei  titoli  di  studio  richiesti  per  l'accesso
          dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
          al 50 per cento di quelli messi a concorso. La  valutazione
          positiva conseguita dal  dipendente  per  almeno  tre  anni
          costituisce titolo rilevante  ai  fini  della  progressione
          economica  e  dell'attribuzione  dei  posti  riservati  nei
          concorsi per l'accesso all'area superiore. 
              1-ter. abrogato. 
              2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore  di
          lavoro  puo'  essere  adibito  a  mansioni  proprie   della
          qualifica immediatamente superiore: 
              a) nel caso di vacanza di posto in  organico,  per  non
          piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici  qualora  siano
          state avviate le  procedure  per  la  copertura  dei  posti
          vacanti come previsto al comma 4; 
              b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente
          con diritto alla conservazione del  posto,  con  esclusione
          dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 
              3. Si considera svolgimento di mansioni  superiori,  ai
          fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
          prevalente, sotto il profilo  qualitativo,  quantitativo  e
          temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
              4. Nei casi di cui  al  comma  2,  per  il  periodo  di
          effettiva  prestazione,  il  lavoratore   ha   diritto   al
          trattamento previsto per la  qualifica  superiore.  Qualora
          l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
          vacanze dei posti in organico, immediatamente,  e  comunque
          nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui  il
          dipendente e'  assegnato  alle  predette  mansioni,  devono
          essere avviate le procedure  per  la  copertura  dei  posti
          vacanti. 
              5. Al di fuori delle ipotesi di  cui  al  comma  2,  e'
          nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni  proprie  di
          una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la
          differenza  di  trattamento  economico  con  la   qualifica
          superiore. Il  dirigente  che  ha  disposto  l'assegnazione
          risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
          agito con dolo o colpa grave. 
              6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          in  sede  di  attuazione  della  nuova   disciplina   degli
          ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi
          e  con  la  decorrenza  da  questi  stabilita.  I  medesimi
          contratti  collettivi  possono  regolare  diversamente  gli
          effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.  Fino  a  tale  data,  in
          nessun caso lo svolgimento di mansioni  superiori  rispetto
          alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il  diritto
          ad avanzamenti automatici nell'inquadramento  professionale
          del lavoratore.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 3 (Personale in regime di  diritto  pubblico).  -
          (Omissis). 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   a   tempo   indeterminato    o
          determinato   resta   disciplinato    dalle    disposizioni
          rispettivamente  vigenti,   in   attesa   della   specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai principi della autonomia universitaria di  cui  all'art.
          33 della Costituzione ed agli articoli 6 e  seguenti  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni  ed
          integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art.  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
              (Omissis).».