Art. 22 
 
 
      Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA 
 
  1. Le terre e  rocce  da  scavo  generate  in  cantieri  di  grandi
dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2,
comma 1, lettera v),  per  essere  qualificate  sottoprodotti  devono
rispettare i requisiti di cui all'articolo  4,  nonche'  i  requisiti
ambientali  indicati  nell'articolo  20.  Il  produttore  attesta  il
rispetto dei requisiti richiesti mediante  la  predisposizione  e  la
trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo  21  secondo  le
procedure e le modalita' indicate negli articoli 20 e 21.