Art. 22 Contratti stipulati dalle autorita' dei Paesi partner 1. Se gli accordi o le intese stipulati con il Paese partner prevedono che quest'ultimo svolga il compito di stazione appaltante, le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti seguono la normativa locale o quella applicata nel paese beneficiario dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. Gli accordi e le intese garantiscono il rispetto dei principi di cui alle direttive europee, all'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del codice e all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilita' dei flussi finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano i controlli che, tenuto conto dei principi di cui al secondo periodo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo o una sede estera effettuano ai fini dell'autorizzazione a stipulare i contratti e a pagare i corrispettivi. 2. Se il compito di stazione appaltante e' svolto dal paese beneficiario le contestazioni in giudizio competono al foro locale.
Note all'art. 22: - Per il riferimento all'articolo 30, commi 1, 2 e 7 del codice si veda nota all'articolo 2. - Il testo dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il seguente: «Art. 1 (Principi generali dell'attivita' amministrativa).- 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario. 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.