Art. 22 
 
        Contratti stipulati dalle autorita' dei Paesi partner 
 
  1. Se gli accordi o  le  intese  stipulati  con  il  Paese  partner
prevedono che quest'ultimo svolga il compito di stazione  appaltante,
le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei  contratti  seguono
la  normativa  locale  o  quella  applicata  nel  paese  beneficiario
dall'Unione europea e  dalle  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte. Gli accordi e le intese garantiscono  il  rispetto
dei principi di cui alle direttive europee, all'articolo 30, commi 1,
2 e 7, del codice e all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilita' dei flussi
finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano i controlli che,
tenuto conto dei  principi  di  cui  al  secondo  periodo,  l'Agenzia
italiana  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  o  una  sede  estera
effettuano ai fini dell'autorizzazione a stipulare i  contratti  e  a
pagare i corrispettivi. 
  2. Se il  compito  di  stazione  appaltante  e'  svolto  dal  paese
beneficiario le contestazioni in giudizio competono al foro locale. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per il riferimento all'articolo 30, commi 1,  2  e  7
          del codice si veda nota all'articolo 2. 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 7  agosto  1990,
          n. 241 e' il seguente: 
                «Art.    1    (Principi    generali    dell'attivita'
          amministrativa).- 1. L'attivita' amministrativa persegue  i
          fini determinati dalla legge ed  e'  retta  da  criteri  di
          economicita',   di   efficacia,   di   imparzialita',    di
          pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita'  previste
          dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni   che
          disciplinano singoli  procedimenti,  nonche'  dai  principi
          dell'ordinamento comunitario. 
              1-bis. La pubblica  amministrazione,  nell'adozione  di
          atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
          diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 
              1-ter. I soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di
          attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
          e dei principi di  cui  al  comma  1,  con  un  livello  di
          garanzia  non  inferiore  a  quello  cui  sono  tenute   le
          pubbliche amministrazioni in forza  delle  disposizioni  di
          cui alla presente legge. 
              2. La pubblica amministrazione non  puo'  aggravare  il
          procedimento se non per straordinarie e  motivate  esigenze
          imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.