Art. 22 
 
 
          Casi di revoca e decadenza e recupero delle somme 
 
  1. Con deliberazione di INVITALIA, previa approvazione della Cabina
di regia, l'agevolazione e' revocata nei seguenti casi: 
    a) mancato rispetto  degli  adempimenti  di  legge  o  di  quelli
disposti dal presente decreto; 
    b) mancato completamento delle opere nei termini di cui  all'art.
20; 
    c)  sostanziale   difformita'   tra   progetto   presentato   per
l'agevolazione e quello effettivamente realizzato; 
    d) agevolazioni concesse sulla base di documentazione  incompleta
o irregolare per fatti imputabili alla stessa e non sanabili; 
    e) nei casi di agevolazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
b): 
      i. cessazione dell'attivita'  del  soggetto  beneficiario,  ove
applicabile; 
      ii.   fallimento,   liquidazione   coatta   amministrativa    o
assoggettamento ad altra procedura concorsuale, ove applicabile; 
      iii. nel caso in cui i  beni  acquistati  con  l'intervento  di
agevolazione siano alienati,  ceduti  o  distratti  prima  che  abbia
termine quanto previsto dal progetto ammesso e comunque  prima  della
scadenza del finanziamento agevolato.  E',  comunque,  consentita  la
sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro  tale
periodo; 
      iv.  inosservanza   accertata   delle   disposizioni   fiscali,
previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro, alla  data  di
erogazione di ciascun SAL, ove applicabile; 
      v.  revoca  o  mancato  ottenimento  delle   autorizzazioni   e
concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto  di
beneficio, alla data di erogazione di ciascun SAL; 
      vi. mancato pagamento di almeno due rate dovute  ai  sensi  del
relativo contratto di finanziamento; 
    f)  in  tutti  gli  ulteriori  casi  previsti  nel  contratto  di
garanzia, per le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera  a)
o nel contratto di finanziamento, per le agevolazioni di cui all'art.
5, comma 1, lettera b). 
  2. La revoca dell'agevolazione ai sensi del  comma  1  comporta  la
decadenza  dal  diritto  all'agevolazione,   con   obbligo   di   (i)
restituzione dell'ESL da  parte  del  soggetto  beneficiario  per  le
agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), con mantenimento
dell'efficacia della garanzia per  il  soggetto  richiedente  e  (ii)
restituzione delle somme  gia'  erogate  maggiorate  degli  interessi
legali per le agevolazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  b).
Tali somme incrementano la dotazione del Fondo. 
  3. INVITALIA provvede al recupero delle somme di cui al comma 2.