Art. 21. Particolari attivita' prestate da dipendenti non in turno 1. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruire entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Allo stesso deve essere, altresi', corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 70, comma 2, lettera a). 2. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di servizio, presti servizio in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo per le ore lavorate oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. Nel caso di articolazione oraria su cinque giorni, il dipendente non in turno che presti servizio in giorno feriale non lavorativo ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4. Per il lavoro ordinario notturno o festivo prestato da dipendenti non in turno, e' dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 70, comma 2, lettera a) nella misura del 20%. Tale maggiorazione e' elevata al 30% nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno. 5. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con altri eventuali trattamenti accessori collegati alla prestazione, da riproporzionare in relazione alle ore di effettiva prestazione lavorativa.