(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
      Particolari attivita' prestate da dipendenti non in turno 
 
    1. Il dipendente non in turno che, per  particolari  esigenze  di
servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto
al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruire  entro  quindici
giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Allo stesso  deve
essere, altresi', corrisposto, per ogni ora di lavoro  effettivamente
prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione  oraria  di  cui
all'art. 70, comma 2, lettera a). 
    2. Il dipendente non in turno che, per  particolari  esigenze  di
servizio, presti servizio  in  giorno  festivo  infrasettimanale,  ha
diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo per  le  ore
lavorate oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario, con la maggiorazione  prevista  per  il  lavoro
straordinario festivo. 
    3.  Nel  caso  di  articolazione  oraria  su  cinque  giorni,  il
dipendente non in turno che presti servizio  in  giorno  feriale  non
lavorativo  ha  diritto,   a   richiesta,   ad   equivalente   riposo
compensativo oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso
per lavoro straordinario non festivo. 
    4. Per  il  lavoro  ordinario  notturno  o  festivo  prestato  da
dipendenti  non  in  turno,  e'  dovuta   una   maggiorazione   della
retribuzione oraria di cui all'art. 70, comma  2,  lettera  a)  nella
misura del 20%. Tale maggiorazione e' elevata  al  30%  nel  caso  di
lavoro ordinario festivo-notturno. 
    5. I compensi di cui ai  commi  precedenti  sono  cumulabili  con
altri eventuali trattamenti accessori collegati alla prestazione,  da
riproporzionare  in  relazione  alle  ore  di  effettiva  prestazione
lavorativa.