(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 21)
                              Art. 21. 
  Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 
 
    1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art.  9,  le  parti
analizzano i  dati  sulle  assenze  del  personale,  anche  in  serie
storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede  di
analisi  dei  dati,  siano  rilevate  assenze  medie  che  presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto  a  benchmark  di
settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale
e  non  oggettivamente  motivabili  concentrazioni  di  assenze,   in
continuita' con le giornate festive e di  riposo  settimanale  e  nei
periodi in cui e'  piu'  elevata  la  domanda  di  servizi  da  parte
dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire  obiettivi
di miglioramento. 
    2. Nei casi in  cui,  sulla  base  di  dati  consuntivi  rilevati
nell'anno successivo, non siano stati  conseguiti  gli  obiettivi  di
miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione
dei fondi destinati ai trattamenti economici  accessori,  secondo  le
rispettive discipline di sezione, non  possono  essere  incrementate,
rispetto al loro ammontare riferito all'anno precedente; tale  limite
permane anche negli anni successivi, fino a quando gli  obiettivi  di
miglioramento  non  siano   stati   effettivamente   conseguiti.   La
contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente  comma
sulla premialita' individuale. 
    3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  le  Universita'
inviano i dati di cui al comma 1 alla competente  Direzione  Generale
del MIUR. Tali dati sono analizzati congiuntamente, presso  il  MIUR,
da rappresentanti del Ministero, nonche' di CRUI, CUN e CODAU e dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.