(( Art. 22-ter Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche 1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « dell'effettiva » sono sostituite dalle seguenti: « successivo all'effettiva. ». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), come modificato dalla presente legge: "Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia 1. - 3. Omissis. 3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di cantierabilita' si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilita' delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti. Omissis."