Art. 22 
 
 
          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole  da  «se  ad  essi»  fino  a  «elettronica
qualificata.» sono sostituite dalle seguenti:  «se  sono  formati  ai
sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  La  copia  per
immagine  su  supporto  informatico  di  un  documento  analogico  e'
prodotta  mediante  processi  e  strumenti  che  assicurano  che   il
documento informatico abbia contenuto e forma identici a  quelli  del
documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei  documenti
o attraverso  certificazione  di  processo  nei  casi  in  cui  siano
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma
e del contenuto dell'originale e della copia.»; 
  c) al comma 2, le parole «con dichiarazione allegata  al  documento
informatico e asseverata» sono soppresse; 
  d) al comma 4, dopo le parole  «dei  commi  1,»  sono  inserite  le
seguenti: «1-bis,». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
          1.  I  documenti  informatici  contenenti  copia  di   atti
          pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
          gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
          origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai
          depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,
          hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715
          del codice civile, se sono formati ai  sensi  dell'articolo
          20, comma  1-bis,  primo  periodo.  La  loro  esibizione  e
          produzione sostituisce quella dell'originale. 
              1-bis La copia per immagine su supporto informatico  di
          un documento analogico  e'  prodotta  mediante  processi  e
          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da  cui  e'  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti   o
          attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
          adottate tecniche in grado di garantire  la  corrispondenza
          della forma e del contenuto dell'originale e della copia . 
              2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli
          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'
          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai  sensi
          dell'articolo 71. 
              3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico nel rispetto delle Linee guida  hanno  la  stessa
          efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte  se
          la loro  conformita'  all'originale  non  e'  espressamente
          disconosciuta. 
              4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e  3
          sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali
          formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad
          assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla
          legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
          conformita' all'originale deve  essere  autenticata  da  un
          notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
          dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
          documento informatico. 
              6.».