Art. 22 Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009) 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprieta' pubblica, e non strutturale per finalita' di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, piu' in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. 2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalita' da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione, per individuare le priorita' d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio. 3. Le Regioni, nei limiti della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 18-bis, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45: «Art. 18-bis (Realizzazione del progetto "Casa Italia") 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, e' istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».