Art. 22 
 
Azioni integrate di prevenzione strutturale  e  non  strutturale  per
  finalita' di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009,
  conv. legge 77/2009) 
 
  1.  Il   Dipartimento   della   protezione   civile   assicura   il
coordinamento  e  la  gestione  di  piani  di  azioni  integrate   di
prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture  di
proprieta' pubblica, e non strutturale per  finalita'  di  protezione
civile, previsti da apposite norme di  legge,  volti  al  complessivo
miglioramento della gestione delle emergenze  e,  piu'  in  generale,
alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere  le
componenti  e  strutture  operative  del  Servizio  nazionale,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'articolo  18-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. 
  2. A tal fine il Dipartimento  della  protezione  civile  assicura,
secondo forme e modalita' da definire con direttiva da  adottarsi  ai
sensi  dell'articolo  15,  opportune   forme   di   coordinamento   e
monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e  prevenzione,
per individuare le priorita' d'azione in  relazione  alle  differenti
tipologie di rischio. 
  3. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'  legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quelle di  cui  ai
comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione  di  piani  di
azioni integrate di prevenzione strutturale  e  non  strutturale  per
finalita' di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di
rischio, con oneri a carico dei propri bilanci. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'art.  18-bis,  comma  1  del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante   «Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45: 
              «Art. 18-bis (Realizzazione del progetto "Casa Italia")
          1.  Per  l'esercizio  delle   funzioni   di   indirizzo   e
          coordinamento dell'azione strategica del  Governo  connesse
          al progetto "Casa Italia", anche  a  seguito  degli  eventi
          sismici che hanno interessato le aree dell'Italia  centrale
          nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare,  ottimizzare  e
          integrare  strumenti   finalizzati   alla   cura   e   alla
          valorizzazione del territorio e delle aree  urbane  nonche'
          del  patrimonio  abitativo,  anche  in   riferimento   alla
          sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici,  ferme
          restando  le  attribuzioni  disciplinate  dalla  legge   24
          febbraio 1992,  n.  225,  in  capo  al  Dipartimento  della
          protezione civile e alle altre  amministrazioni  competenti
          in materia, e' istituito un apposito dipartimento presso la
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  disciplinato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'art. 7 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.
          303.».