Art. 22 
 
Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione
  di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici  di
  cui all'articolo 18 del presente decreto 
 
  1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni  di
cui  all'articolo  18,   comma   1,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro  a
8.000 euro. La  medesima  sanzione  si  applica  quando  le  predette
indicazioni obbligatorie non sono riportate  in  lingua  italiana  in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 18, comma 2. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare  che  omette  di  apporre  sui   distributori   automatici
l'indicazione  delle  sostanze  o  prodotti  che  possono   provocare
allergie o intolleranze a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento, come previsto  dall'articolo  44,  paragrafo  1,
lettera a), del  medesimo  regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
40.000 euro.