Art. 22 
 
            Modifiche, variazioni e varianti contrattuali 
 
  1.  Il  direttore  dell'esecuzione  fornisce   al   RUP   l'ausilio
necessario per gli accertamenti  in  ordine  alla  sussistenza  delle
condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice. 
  2. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonche'
le varianti dei contratti  in  corso  di  esecuzione,  indicandone  i
motivi in apposita relazione, nei casi  e  alle  condizioni  previste
dall'articolo 106 del codice. Il direttore  dell'esecuzione  risponde
delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato  o  lasciato  eseguire
modifiche    contrattuali,    senza    averne    ottenuto    regolare
autorizzazione, sempre  che  non  derivino  da  interventi  volti  ad
evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni  soggetti  alla
legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque  di
proprieta' della stazione appaltante. 
  3. In caso di modifiche contrattuali  non  disposte  dal  direttore
dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le  disposizioni
per la rimessa in pristino della situazione  originaria  preesistente
con spese a carico dell'esecutore stesso. 
  4. Con riferimento alle variazioni  entro  il  quinto  dell'importo
contrattuale  di  cui  all'articolo  106,  comma  12,   del   codice,
l'esecutore non puo' far  valere  il  diritto  alla  risoluzione  del
contratto ed e'  tenuto  a  eseguire  le  nuove  prestazioni,  previa
sottoscrizione di un atto di  sottomissione,  agli  stessi  prezzi  e
condizioni  del  contratto  originario,  senza  diritto   ad   alcuna
indennita'  ad  eccezione  del  corrispettivo  relativo  alle   nuove
prestazioni. Ai  fini  della  determinazione  del  quinto,  l'importo
dell'appalto  e'  formato  dalla  somma  risultante   dal   contratto
originario, aumentato dell'importo  degli  atti  di  sottomissione  e
degli  atti  aggiuntivi  per  varianti  gia'   intervenute,   nonche'
dell'ammontare  degli   importi,   diversi   da   quelli   a   titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli
articoli 205, 206 e 208 del codice. 
  5. Le variazioni sono  valutate  ai  prezzi  di  contratto,  ma  se
comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali  non
risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede  alla  formazione
di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati: 
    a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel
contratto; 
    b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente
o parzialmente da nuove analisi effettuate  avendo  a  riferimento  i
prezzi  alla  data  di  formulazione  dell'offerta,   attraverso   un
contraddittorio tra il direttore  dell'esecuzione  e  l'esecutore,  e
approvati dal RUP. 
  Ove da tali calcoli risultino maggiori spese  rispetto  alle  somme
previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP. 
  Se l'esecutore non accetta  i  nuovi  prezzi  cosi'  determinati  e
approvati, la  stazione  appaltante  puo'  ingiungergli  l'esecuzione
delle prestazioni sulla base di detti  prezzi;  ove  l'esecutore  non
iscriva  riserva  negli  atti  contabili,  i  prezzi   si   intendono
definitivamente accettati. 
  6.  Il  direttore  dell'esecuzione  puo'  disporre   modifiche   di
dettaglio  non  comportanti  aumento   o   diminuzione   dell'importo
contrattuale, comunicandole al RUP. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per il testo dell'articolo  106  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  si  vedano  le  note
          all'articolo 8. 
              - Per il testo degli articoli  205  e  208  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  si  vedano  le
          note all'articolo 8. 
              -  Si  riporta  l'articolo  206  del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.  206  (Accordo  bonario  per  i  servizi   e   le
          forniture). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 205 si
          applicano, in quanto compatibili,  anche  ai  contratti  di
          fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e  di
          servizi, quando insorgano controversie  in  fase  esecutiva
          degli stessi, circa l'esatta esecuzione  delle  prestazioni
          dovute».»